CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO PAGAMENTI- SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO
DEL 15% DELL’IMPORTO DI CONTRATTO
È stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.132 del 7 giugno 2013, la Legge 6 giugno 2013, n. 64, di
conversione con modificazioni del Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35, recante
“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,
per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché’ in materia di
versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria”. La legge è entrata in
vigore lo scorso 8 giugno, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il testo della Legge, che
ha modificato il Decreto n. 35/2013, c.d. “Decreto pagamenti”, contiene
numerose disposizioni volte a rendere efficaci le procedure di pagamento dei
debiti che le amministrazioni vantano nei confronti delle imprese.
Per ciò che concerne il
settore dei lavori pubblici, si segnala che il Decreto in questione, come
modificato dalla Legge di conversione, contiene un’importante previsione in
tema di sospensione dei lavori in caso di mancato pagamento del corrispettivo.
Infatti, all’articolo 6 bis del Decreto Legge n. 35/2013
viene previsto che fino al 31 dicembre 2015, la possibilità per il soggetto
esecutore di sospendere i lavori, in caso di mancato pagamento del
corrispettivo da parte della stazione appaltante, possa essere esercitata
quando il mancato pagamento raggiunga un importo pari al 15 per cento
dell’importo netto contrattuale (anziché al 25 per cento come attualmente
previsto dall’art. 133, comma 1, del Codice dei contratti).