AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI PREZZIARI DELLE STAZIONI APPALTANTI - PRONUNCIA
DELL’AVCP
L’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici si è pronunciata, con il parere n. 86 del
22/05/2013, sulla questione dei prezziari non aggiornati posti a base di gara.
La
vicenda trae origine dalla pubblicazione, da parte del Comune di Carmiano, di
un bando di gara per l’affidamento di lavori, nel quale era prevista una
decurtazione fissa del 28% sul prezziario regionale vigente.
Tale
decurtazione risultava effettuata in recepimento delle istruzioni impartite
dall’Amministrazione comunale che, nella deliberazione di Giunta n. 74 del 2
aprile 2012 aveva imposto ai progettisti di applicare detta riduzione
forfettaria sul prezzario vigente approvato dalla Ragione Puglia.
ANCE
Lecce si è tempestivamente attivata presso l’Autorità di Vigilanza, lamentando
l’assenza di congruità del corrispettivo posto a base di gara e la doglianza è
stata accolta.
L’Autorità
di Vigilanza ha infatti rilevato l’illegittimità della delibera del Comune, nel
limite in cui prescrive l’applicazione di una riduzione fissa e forfettaria dei
prezzi, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara,
in difetto d’idonea istruttoria preliminare e di motivazione.
Nel
parere emesso, l’AVCP ha, peraltro, sottolineato come viga il principio
generale secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici devono effettuare una
verifica attenta della congruità dei prezzi posti a base di gara, nell’ottica
di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale, che
deve basarsi su parametri tecnico economici attendibili e rispondenti al reale
andamento dei prezzi di mercato.
Nel
motivare la propria posizione, l’AVCP ha quindi primariamente richiamato l’art.
133 comma 8 del Codice degli Appalti - il D.Lgs.
163/2006 - il quale, come noto, prevede
che gli enti appaltanti debbano aggiornare annualmente i propri prezziari, che
cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno, con possibilità di
utilizzare il prezziario sino al 30 giugno successivo.
Tale
norma, ricorda l’Autorità, deve essere letta congiuntamente al disposto
dell’articolo 32, comma 1 del Regolamento – il D.P.R. n. 207 del 2010 - per il
quale il computo metrico estimativo deve essere redatto applicando alle
quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai vigenti prezziari della
stazioni appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 133 comma 8
del Codice o da listini ufficiali vigenti nell’area interessata.
In
armonia con il proprio costante orientamento, l’AVCP ha inoltre ribadito che i
prezziari, assumendo un ruolo fondamentale nella programmazione delle opere
pubbliche, devono essere aggiornati nonché congrui alla condizione di mercato
specifica della zona territoriale.
Inoltre,
il ribasso sui prezzi proposti deve essere rimesso alle dinamiche competitive
della gara d’appalto ed essere soggetto al controllo sull’eventuale anomalia
dell’offerta, poiché, diversamente, vi sarebbe il rischio concreto di innescare
spirali ribassiste apparentemente convenienti al momento dell’aggiudicazione
della gare ma destinate, in seguito, a provocare una patologica lievitazione
dei costi in fase d’esecuzione dell’opera.
Secondo
l’AVCP la delibera comunale è altresì censurabile laddove impone ai progettisti
di applicare una riduzione forfettaria, basandosi su non meglio precisate
notizie di “organi di stampa”, circa i ribassi praticati dalle imprese nel
biennio 2008-2009.
Infatti,
come confermato dal Consiglio di Stato (Sez. V, 16 Agosto 2010 n. 5702), se
anche è possibile che le stazioni appaltanti si dotino di propri prezzari, che
contengano prezzi inferiori a quelli riportati dai prezzari regionali, tuttavia
ciò deve scaturire da una scrupolosa istruttoria e deve essere correttamente
motivato.
Il
parere reso dall’AVCP segna un ulteriore passo in avanti nel raggiungimento
dell’obiettivo, di garantire la corretta applicazione della disciplina vigente
in tema di prezziari, che impone la messa in gara, da parte delle stazioni
appaltanti, di appalti a prezzi realmente aggiornati ed aderenti alle
contestuali condizioni del mercato.