AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI PREZZIARI DELLE STAZIONI APPALTANTI - PRONUNCIA DELL’AVCP

 

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici si è pronunciata, con il parere n. 86 del 22/05/2013, sulla questione dei prezziari non aggiornati posti a base di gara.

La vicenda trae origine dalla pubblicazione, da parte del Comune di Carmiano, di un bando di gara per l’affidamento di lavori, nel quale era prevista una decurtazione fissa del 28% sul prezziario regionale vigente.

Tale decurtazione risultava effettuata in recepimento delle istruzioni impartite dall’Amministrazione comunale che, nella deliberazione di Giunta n. 74 del 2 aprile 2012 aveva imposto ai progettisti di applicare detta riduzione forfettaria sul prezzario vigente approvato dalla Ragione Puglia.

ANCE Lecce si è tempestivamente attivata presso l’Autorità di Vigilanza, lamentando l’assenza di congruità del corrispettivo posto a base di gara e la doglianza è stata accolta.

L’Autorità di Vigilanza ha infatti rilevato l’illegittimità della delibera del Comune, nel limite in cui prescrive l’applicazione di una riduzione fissa e forfettaria dei prezzi, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, in difetto d’idonea istruttoria preliminare e di motivazione.

Nel parere emesso, l’AVCP ha, peraltro, sottolineato come viga il principio generale secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici devono effettuare una verifica attenta della congruità dei prezzi posti a base di gara, nell’ottica di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale, che deve basarsi su parametri tecnico economici attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato.

Nel motivare la propria posizione, l’AVCP ha quindi primariamente richiamato l’art. 133 comma 8 del Codice degli Appalti - il D.Lgs. 163/2006 -  il quale, come noto, prevede che gli enti appaltanti debbano aggiornare annualmente i propri prezziari, che cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno, con possibilità di utilizzare il prezziario sino al 30 giugno successivo.

Tale norma, ricorda l’Autorità, deve essere letta congiuntamente al disposto dell’articolo 32, comma 1 del Regolamento – il D.P.R. n. 207 del 2010 - per il quale il computo metrico estimativo deve essere redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai vigenti prezziari della stazioni appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 133 comma 8 del Codice o da listini ufficiali vigenti nell’area interessata.

In armonia con il proprio costante orientamento, l’AVCP ha inoltre ribadito che i prezziari, assumendo un ruolo fondamentale nella programmazione delle opere pubbliche, devono essere aggiornati nonché congrui alla condizione di mercato specifica della zona territoriale.

Inoltre, il ribasso sui prezzi proposti deve essere rimesso alle dinamiche competitive della gara d’appalto ed essere soggetto al controllo sull’eventuale anomalia dell’offerta, poiché, diversamente, vi sarebbe il rischio concreto di innescare spirali ribassiste apparentemente convenienti al momento dell’aggiudicazione della gare ma destinate, in seguito, a provocare una patologica lievitazione dei costi in fase d’esecuzione dell’opera.

Secondo l’AVCP la delibera comunale è altresì censurabile laddove impone ai progettisti di applicare una riduzione forfettaria, basandosi su non meglio precisate notizie di “organi di stampa”, circa i ribassi praticati dalle imprese nel biennio 2008-2009.

Infatti, come confermato dal Consiglio di Stato (Sez. V, 16 Agosto 2010 n. 5702), se anche è possibile che le stazioni appaltanti si dotino di propri prezzari, che contengano prezzi inferiori a quelli riportati dai prezzari regionali, tuttavia ciò deve scaturire da una scrupolosa istruttoria e deve essere correttamente motivato.

Il parere reso dall’AVCP segna un ulteriore passo in avanti nel raggiungimento dell’obiettivo, di garantire la corretta applicazione della disciplina vigente in tema di prezziari, che impone la messa in gara, da parte delle stazioni appaltanti, di appalti a prezzi realmente aggiornati ed aderenti alle contestuali condizioni del mercato.