PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DEL
MINISTERO DELLA DIFESA
E’
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 110 del 13 maggio scorso il
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, recante “Regolamento
per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di
lavori, servizi e forniture militari, a norma dell’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della
direttiva 2009/81/CE”.
Il
regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa in materia di contratti,
compresi quelli affidati con procedure in economia nel settore della difesa,
aventi per oggetto:
a) forniture di materiale militare e loro
parti, di componenti o di sottoassiemi;
b) lavori, forniture e servizi direttamente
correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli
elementi del suo ciclo di vita;
c) lavori e servizi per fini
specificatamente militari.
1. Disciplina generale
Per
quanto non espressamente previsto dal regolamento n. 49/2013, continua
applicarsi agli appalti del Ministero della difesa, tutta la disciplina
generale, inclusa quella negoziale, prevista dal codice dell’ordinamento
militare e dal testo unico dell’ordinamento militare, e quella derivante dai
regolamenti di esecuzione:
1. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante il
regolamento generale dei contratti pubblici,
2. D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, recante
la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori,
servizi e forniture, non direttamente correlati a forniture di materiale
militare e materiale sensibile, o comunque connessi a fini specificatamente
militari o che siano lavori sensibili ossia a quelle opere che destinate alla
sicurezza comportano, richiedono o contengono informazioni classificate di cui
all’art. 2 del decreto D.Lgs. n. 208/2011 (vedi news
ANCE del 15 Marzo 2013 - Opere pubbliche).
Quest’ultima
disciplina si applica ai lavori da eseguirsi fuori del territorio nazionale si
applicano, in quanto non derogate dal D.P.R. n. 49/2013, qualora si tratti di
«Interventi realizzati fuori del territorio nazionale».
2. Elementi di specificità
Rispetto
alla disciplina generale dei contatti, il D.P.R. n. 49/2013 presenta alcuni
elementi di specificità tra questi se segnala che:
1.
i lavori urgenti da eseguirsi fuori dal territorio nazionale sono
autorizzati dal comandante del contingente, ovvero dall’organo individuato dal
Comando sovraordinato con provvedimento motivato, nel caso in cui l’esecuzione
degli interventi sia necessario per assicurare l’operatività delle forze
qualora intervengano eventi imprevedibili e sono a disposizione competenti
organi tecnici, (art. 8, comma 1);
2.
la disciplina del subappalto prevede oltre alle quote facoltative di cui
all’articolo 118 del codice dei contratti, anche una quota ulteriore e distinta
rispetto a quella subappaltata che è aggiunta su richiesta della stazione
appaltante. A tale scopo, le stazioni appaltanti, entro il 31 gennaio di
ciascun anno predispongono gli elenchi di lavori, servizi e forniture,
suddivisi per settori industriali, per i quali intendono richiedere il
subappalto. La stazione appaltante ha, altresì, facoltà di imporre
all’aggiudicatario l’esecuzione integrale delle obbligazioni dedotte in
contratto, senza variazione dei costi rispetto a quanto formulato nell’offerta
comprensiva delle attività affidate in subappalto (art. 4 e 5);
3.
la consegna dei lavori o l’avvio della progettazione esecutiva, nel caso
di appalti di progettazione ed esecuzione, possono essere disposti subito dopo
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione e l’avvenuta stipula del contratto
(art. 7). Le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata, per le opere
non eccedenti l’importo previsto per i lavori in economia, e possono essere
effettuate dal direttore dei lavori (art. 12);
4.
Il certificato di collaudo, per i lavori specificatamente militari e per
quelli connessi a forniture di materiale militare fino all’importo di un
milione di euro, è sostituito da quello di regolare esecuzione (art. 11).