PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DEL MINISTERO DELLA DIFESA

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 110 del 13 maggio scorso il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, recante “Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE”.

Il regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa in materia di contratti, compresi quelli affidati con procedure in economia nel settore della difesa, aventi per oggetto:

a)     forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;

b)      lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;

c)      lavori e servizi per fini specificatamente militari.

 

1.   Disciplina generale

Per quanto non espressamente previsto dal regolamento n. 49/2013, continua applicarsi agli appalti del Ministero della difesa, tutta la disciplina generale, inclusa quella negoziale, prevista dal codice dell’ordinamento militare e dal testo unico dell’ordinamento militare, e quella derivante dai regolamenti di esecuzione:

1.      D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante il regolamento generale dei contratti pubblici,

2.      D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, recante la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, non direttamente correlati a forniture di materiale militare e materiale sensibile, o comunque connessi a fini specificatamente militari o che siano lavori sensibili ossia a quelle opere che destinate alla sicurezza comportano, richiedono o contengono informazioni classificate di cui all’art. 2 del decreto D.Lgs. n. 208/2011 (vedi news ANCE del 15 Marzo 2013 - Opere pubbliche).

Quest’ultima disciplina si applica ai lavori da eseguirsi fuori del territorio nazionale si applicano, in quanto non derogate dal D.P.R. n. 49/2013, qualora si tratti di «Interventi realizzati fuori del territorio nazionale».

 

2.   Elementi di specificità

Rispetto alla disciplina generale dei contatti, il D.P.R. n. 49/2013 presenta alcuni elementi di specificità tra questi se segnala che:

1. i lavori urgenti da eseguirsi fuori dal territorio nazionale sono autorizzati dal comandante del contingente, ovvero dall’organo individuato dal Comando sovraordinato con provvedimento motivato, nel caso in cui l’esecuzione degli interventi sia necessario per assicurare l’operatività delle forze qualora intervengano eventi imprevedibili e sono a disposizione competenti organi tecnici, (art. 8, comma 1);

2. la disciplina del subappalto prevede oltre alle quote facoltative di cui all’articolo 118 del codice dei contratti, anche una quota ulteriore e distinta rispetto a quella subappaltata che è aggiunta su richiesta della stazione appaltante. A tale scopo, le stazioni appaltanti, entro il 31 gennaio di ciascun anno predispongono gli elenchi di lavori, servizi e forniture, suddivisi per settori industriali, per i quali intendono richiedere il subappalto. La stazione appaltante ha, altresì, facoltà di imporre all’aggiudicatario l’esecuzione integrale delle obbligazioni dedotte in contratto, senza variazione dei costi rispetto a quanto formulato nell’offerta comprensiva delle attività affidate in subappalto (art. 4 e 5);

3. la consegna dei lavori o l’avvio della progettazione esecutiva, nel caso di appalti di progettazione ed esecuzione, possono essere disposti subito dopo l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione e l’avvenuta stipula del contratto (art. 7). Le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata, per le opere non eccedenti l’importo previsto per i lavori in economia, e possono essere effettuate dal direttore dei lavori (art. 12);

4. Il certificato di collaudo, per i lavori specificatamente militari e per quelli connessi a forniture di materiale militare fino all’importo di un milione di euro, è sostituito da quello di regolare esecuzione (art. 11).