PROROGA A FINE 2013 DELL’OBBLIGO DI RIVOLGERSI A CENTRALI UNICHE DI
COMMITTENZA PER APPALTARE LAVORI NEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI
Nella
legge n. 71 del 24/6/2013, di conversione del Decreto Legge n. 43/2013, è stato
disposto lo slittamento al 31/12/2013 dell’obbligo di ricorrere alle Centrali
Uniche di Committenza, già fissato a fine aprile 2013. L’obbligo riguarda la
possibilità di appaltari i lavori per i comuni fino a
5.000 abitanti.
La
norma, però, ancorchè approvata a giugno, è andata
già in vigore dallo scorso aprile. A causa dello stallo politico dei primi mesi
dell’anno, non è stato possibile intervenire tempestivamente per avviare
l’operazione di rinvio dei termini. Così l’emendamento introdotto nella legge
di conversione contiene, oltre alla proroga, anche una mini-sanatoria: sono
«fatti salvi» i bandi avviati tra il primo aprile e l’entrata in vigore della
legge di conversione, per i quali restano di fatto in vigore le vecchie regole.
Chi ha utilizzato le centrali di committenza non è, allora, esposto al rischio
di contenzioso e può tranquillamente procedere con l’iter di gara.
Questa
nuova scansione temporale risolve temporaneamente la questione dei problemi
legati all’obbligo. In questo modo viene allineato il termine per l’attivazione
della centrale unica di committenza con il termine entro il quale, secondo la
legge, i Comuni dovranno gestire molte delle loro funzioni in maniera
associata.
Testo del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 97 del 26 aprile 2013), coordinato con la legge di
conversione 24 giugno 2013, n. 71 recante: «Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare
la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla
composizione del CIPE.»
(GU n.147 del 25-6-2013)
Art. 5-ter
Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti
1.
Il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
già prorogato ai sensi dell’articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i
bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1o aprile 2013 fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.