APPALTI
PUBBLICI - PROSECUZIONE DELLA GARA ANCHE DOPO LA RIAMMISSIONE DI OFFERTE
ERRONEMENTE ESCLUSE
(Cons.
Stato, sez V, 26/7/1999, n. 508)
Il
potere di annullamento può essere esercitato parzialmente, nel senso che
possono essere annullati solo alcuni atti del procedimento, mantenendosi validi
ed efficaci gli atti anteriori non viziati; pertanto nell'ipotesi di invalidità
di una gara d'appalto per illegittima esclusione di alcune ditte imprese
offerenti, anche se è intervenuto il provvedimento di aggiudicazione
provvisoria, non è necessario disporre l'integrale rinnovazione della gara
stessa, ma si può legittimamente mantenere fermo il sub-procedimento di
presentazione delle offerte rinnovando solo la fase dell'esame comparativo
delle offerte già pervenute.
DIRITTO
Il
T.A.R. ha accolto il primo dei motivi del ricorso originario, inteso a far
valere l'illegittimità delle impugnate operazioni concorsuali per aver la
Giunta Provinciale disposto la riapertura della gara dopo aver appurato che
sette imprese concorrenti erano state erroneamente escluse dalla gara al
massimo ribasso di cui si tratta; ha assorbito, invece, gli altri motivi svolti
nel ricorso stesso.
Deve
essere condivisa la censura svolta dalla Provincia di Catanzaro avverso
l'accoglimento della censura ora detta, ritenuta fondata e assorbente dai primi
giudici.
Il
fatto che si sia determinata, nella specie, una soluzione di continuità tra la
fase di ammissione delle concorrenti alla gara e quella di successiva
riammissione di concorrenti in un primo tempo escluse e che questa seconda fase
sia seguita dopo che erano state aperte le offerte economiche delle imprese
ammesse, era stata redatta la media delle stesse ed individuata
l'aggiudicataria provvisoria, non appare tale, infatti, da far ritenere
illegittime, nel loro insieme, le operazioni di gara e da condurre,
inevitabilmente - una volta acclarato che le esclusioni erano effettivamente
viziate - alla rinnovazione dell'intera procedura.
E,
invero, la possibilità per l'Amministrazione di rivedere un precedente
provvedi- mento di aggiudicazione, anche riaprendo la gara al fine di
ammettervi un'impresa illegittimamente esclusa, trova il proprio fondamento nel
principio costituzionale di buon andamento, che impegna l'Amministrazione ad
adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed
autorizza, quindi anche il riesame degli atti adottati, ove reso opportuno da
circostanze sopravvenute, ovvero da un diverso apprezzamento della situazione
preesistente, beninteso con l'obbligo di dare esplicita e puntuale contezza del
potere esercitato (cfr. IV Sez. 29 maggio 1998, n. 900).
Vero
è, infatti, che nei confronti della P.A. l'aggiudicazione, in quanto atto
conclusivo del procedimento di individuazione del contraente, rappresentando,
di norma, il momento dell'incontro della volontà della P.A. di concludere il
contratto e della volontà del privato manifestata con l'offerta accertata come
la più vantaggiosa, è fonte di diritti soggettivi dell'aggiudicatario nei
confronti della stessa Amministrazione; tale principio, però, non esclude la
possibilità per quest'ultima di procedere, con atto successivo, adottato sulla
base di un preciso interesse pubblico da soddisfare, alla correzione di quegli
errori che inficerebbero irrimediabilmente la legittimità della gara (cfr. IV
Sez. n. 900 del 1998 cit.).
Ciò
che, naturalmente, è possibile allorché, come nella specie, non si sia ancora
determinata l'aggiudicazione definitiva della gara.
E,
del resto, costituisce principio generale quello secondo il quale il potere di
annullamento può essere sempre esercitato parzialmente, nel senso che possono
essere annullati solo alcuni atti del procedimento, mantenendosi validi ed
efficaci gli atti anteriori, ove rispetto a questi non sussistano ragioni di
annullamento; pertanto, nell'ipotesi di invalidità di una gara d'appalto per
legittima esclusione di alcune ditte offerenti, non è necessario disporre la
rinnovazione integrale della gara stessa (con la riapertura, cioè, della stessa
fase di presentazione delle offerte), ma si può legittimamente mantenere fermo
il sub-procedimento di presentazione delle offerte e disporre la rinnovazione
solo della fase dell'esame comparativo delle offerte già pervenute (IV Sez. 30
ottobre 1986 n. 664).
Naturalmente,
l'esercizio, in casi quale quello in esame, del potere di autotutela, correlato
anche ad ovvie esigenze di economicità e funzionalità dell'azione
amministrativa, deve essere tale da assicurare la massima la trasparenza
dell'azione amministrativa; da qui l'esigenza, dianzi precisata, di una
puntuale motivazione in merito alle ragioni che possano avere indotto a
riconsiderare, pur dopo la provvisoria aggiudicazione, le scelte operate dal
seggio di gara in merito alla ammissione o esclusione delle concorrenti; scelte
rispetto alle quali non possono configurarsi margini di mera discrezionalità
nell'operato della P.A., ma solo il rispetto di puntuali disposizioni o
principi di carattere giuridico-normativo.
Ebbene,
nel caso in esame la Giunta Provinciale ha - su segnalazione di una delle
imprese escluse, sottoposta all'esame dello stesso seggio di gara, che ha
ritenuto di rimettere ogni decisione alla Giunta - proceduto al riesame della
fattispecie e alla verifica della correttezza delle disposte esclusioni; e
avendo ritenuto non conformità alla lex specialis della gara tali esclusioni,
ha (con apprezzamento della cui correttezza si dirà in seguito) proceduto alla
riammissione delle offerte stesse; ora, una tale condotta, in se considerata,
non appare, per le ragioni anzidette, meritevole di censura, facendo capo
all'Amministrazione lo specifico onere di riesame in via di autotutela di cui
si è detto.
E
inconferente è il richiamo specifico fatto dall'originaria ricorrente (e
condiviso dal T.A.R.) agli artt. 68 e 75 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827; non
solo, infatti, dette disposizioni attengono ai pubblici incanti, mentre nella
specie si trattava di una licitazione privata, ma si tratta anche di norme che
non inibiscono affatto l'esercizio dell'autotutela nell'ipotesi del
verificarsi, come nella specie, di esclusioni illegittime per contrasto con le
disposizioni contenute nella lex specialis della gara.
Né
può convenirsi con l'originario ricorrente nel ritenere (secondo quanto da essa
dedotto sempre nel primo motivo del ricorso di primo grado) che
l'Amministrazione avrebbe dovuto congruamente e puntualmente motivare, in punto
di interesse pubblico, prima di procedere alla revoca dell'aggiudicazione, trattandosi
di modalità di gara in seno alla quale l'aggiudicazione coincide con il
perfezionamento della gara stessa.
Emerge,
infatti, con chiarezza, dalla motivazione addotta, che l'Amministrazione ha,
nella specie, ritenuto ragionevolmente prevalente - non essendosi ancora
radicato nell'aggiudicataria alcuno stabile affidamento in presenza della
semplice provvisorietà dell'aggiudicazione e della brevità dei tempi di riesame
della fattispecie e di conseguente riapertura della procedura concorsuale -
l'interesse pubblico al rispetto puntuale della chiara disciplina regolante la
gara per assicurare la par condicio tra i concorrenti.
Può
anche soggiungersi che risulta salvaguardata, nella specie, anche la
trasparenza dell'azione amministrativa, dal momento che il numero delle
concorrenti dapprima escluse e poi riammesse è tale, per la sua entità, da far
escludere ragionevolmente che, con la riammissione di ben sette offerte
economiche, potesse anche solo ipotizzarsi il nominativo dell'impresa destinata
a risultare aggiudicataria, ovvero escludersi a priori che sarebbe stata
individuata un'aggiudicataria diversa rispetto a quella in precedenza risultata
aggiudicataria provvisoria.
Per
l'effetto deve ritenersi che erroneamente i primi giudici siano pervenuti,
sulla base delle considerazioni anzidette, all'accoglimento dell'originario
ricorso e al conseguente annullamento delle operazioni di gara e della
correlativa aggiudicazione definitiva.
Omissis