D.L. 69/2013 C.D. “DECRETO DEL FARE” - NOVITÀ IN MATERIA FISCALE
È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno 2013, supplemento
ordinario n.50/L, il Decreto Legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto “del Fare”)
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
Quanto
disposto dal provvedimento è in vigore dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e perciò dal 22 giugno 2013, e dovrà
essere convertito in legge dal Parlamento entro il 22 agosto 2013.
Questi
gli aspetti di immediato interesse in tema fiscale.
Eliminazione dell’IVA dalla responsabilità solidale fiscale
L’art.50
interviene sulla disciplina della responsabilità solidale fiscale contenuta
nell’art.35, co.28-28ter, del DL 223/2006 (legge 248/2006), eliminando l’IVA
dall’ambito applicativo della disposizione.
Rispetto
alle prime bozze del provvedimento, quindi, la modifica intervenuta è
circoscritta alla sola Imposta sul Valore Aggiunto, accogliendo le istanze
dell’ANCE che aveva evidenziato i problemi applicativi della responsabilità
solidale fiscale soprattutto in merito alla verifica sulla regolarità dei
versamenti IVA.
Rimangono,
invece, in vigore tutte le disposizioni relative all’operatività della
responsabilità (e della sanzione in capo al committente) per il versamento
delle ritenute Irpef sul reddito dei dipendenti impiegati nell’appalto[1].
L’ANCE
non mancherà di intervenire in sede di conversione in legge del provvedimento,
per evidenziare l’inutilità della disposizione anche con riferimento alle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente, che si traduce nel blocco del
pagamento dei corrispettivi contrattuali, non avendo il committente o
l’appaltatore alcun potere di controllo sulla regolarità fiscale
dell’appaltatore/subappaltatore.
Pertanto,
con riferimento alle ritenute, vengono confermate:
• l’operatività della responsabilità
solidale nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e il regime
sanzionatorio (sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra
5.000 e 200.000 euro) in capo al committente, qualora siano riscontrate
inadempienze in capo all’appaltatore o al subappaltatore,
• la possibilità, per il committente e per
l’appaltatore, di evitare, rispettivamente, la sanzione e la responsabilità
solidale, in caso di acquisizione, prima del pagamento del corrispettivo, della
documentazione (autodichiarazione o asseverazione) attestante il corretto
assolvimento degli adempimenti, già scaduti, connessi al versamento delle
ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti,
• la limitazione della responsabilità
solidale all’ammontare del corrispettivo dovuto,
• l’esclusione, dalla nuova disciplina,
delle stazioni appaltanti pubbliche (di cui all’art.3, co.33, del D.Lgs. 163/2006).
Defiscalizzazione nuove infrastrutture strategiche
L’art.19,
co.3, interviene sulla “defiscalizzazione” delle opere da realizzare in project financing, senza
contributi pubblici (di cui all’art.33 del DL 179/2012 -legge 221/2012).
In
particolare:
-
viene abbassato, da 500 milioni a 200 milioni di euro, l’importo minimo delle
opere realizzabili in “project financing”
con il meccanismo della defiscalizzazione,
-viene
limitato il meccanismo alle “nuove opere infrastrutturali di rilevanza
strategica nazionale”, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il
31 dicembre 2016.
Pertanto,
sempre in via sperimentale, la realizzazione, con contratti di partenariato
pubblico-privato, di infrastrutture strategiche di importo superiore ai 200
milioni di euro che non prevedono contributi pubblici a fondo perduto, permette
al titolare del contratto di fruire di un credito di imposta IRES e IRAP e
dell’esenzione dal pagamento del canone di concessione, nella misura necessaria
al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario.
Resta
fermo che:
•
il credito d’imposta, riconosciuto ai soggetti titolari dei relativi contratti
di partenariato pubblico/privato (comprese le società di progetto), spetta
nella misura massima pari al 50% del costo dell’investimento connesso alla
realizzazione delle infrastrutture,
•
sono ammesse al beneficio le opere di importo superiore a 200 milioni di euro,
per le quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto e sia
accertata (dal CIPE) la non sostenibilità del piano economico/finanziario,
•
l’agevolazione consiste in un credito d’imposta a valere sull’IRES/IRAP
generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera.
Il
CIPE, con proprie delibere, individuerà l’elenco delle opere che possono
accedere alla “defiscalizzazione”, definendone, in particolare per ciascuna di
esse, l’importo dell’agevolazione in funzione del raggiungimento
dell’equilibrio economico-finanziario. Si evidenzia, inoltre, che tali
agevolazioni sono riconosciute in conformità alla disciplina europea in materia
di aiuti di Stato.
Viene
specificato, infine, che tali misure sono alternative a quelle previste
dall’art.18 della legge 183/2011, che prevede la “defiscalizzazione” (IRES,
IRAP ed IVA) per le nuove infrastrutture (senza limiti di importo) da
realizzare con contratti di partenariato pubblico-privato, per le quali sono
previsti contributi pubblici a fondo perduto ed in sostituzione parziale od
integrale degli stessi[2].
Seppur
vada valutato positivamente l’abbassamento della soglia del valore minimo delle
opere (da 500 milioni a 200 milioni di euro) che possono accedere ai benefici
fiscali, si evidenzia che l’ambito applicativo della disposizione resta
comunque limitato alle nuove infrastrutture strategiche.
Misure sulla riscossione dei debiti tributari
L’art.52
modifica la disciplina della riscossione dei debiti fiscali, intervenendo a
favore delle imprese in situazione di grave disagio economico.
In
particolare, sono previsti:
• la possibilità di ampliare sino a 120 rate
mensili il periodo di rateizzazione concesso da Equitalia
per il pagamento dei debiti fiscali, ai soggetti in “comprovata e grave
situazione di difficoltà economica”, intendendosi per tale una situazione per
la quale ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: accertata
impossibilità di assolvere al pagamento del debito secondo la rateizzazione
ordinaria e possibilità di assolvere al pagamento del debito con una
rateizzazione più lunga (sino a 120 rate).
In
sostanza, in questi casi, il lasso temporale ammesso per la rateizzazione del
debito si allunga da 6 a 10 anni. Stesso ampliamento viene concesso anche nel
caso di rinnovo della dilazione, in caso di accertata persistenza della grave
situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e
legata alla crisi economica, tale da rendere impossibile il rispetto del piano
ordinario,
• l’incremento del numero di rate non pagate
che determinano la decadenza dell’accordo di rateizzazione, che, da 2 rate
consecutive, passano a 8 rate anche non consecutive.
Entro
30 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, verranno stabilite le
modalità attuative di tali modifiche e i meccanismi di monitoraggio degli
effetti da queste prodotti,
• l’aumento, da 20.000 a 120.000 euro,
dell’ammontare minimo del debito per il quale si può procedere con
l’espropriazione degli immobili, con esclusione in ogni caso dell’abitazione
principale del contribuente (ad eccezione delle abitazioni “di lusso” come
definite dal D.M. 2 agosto 1969 e, comunque di quelle classificate nelle
categorie catastali A/8 “ville” e A/9 “castelli e palazzi di pregio artistico e
storico”).
[1]
Cfr. Responsabilità solidale fiscale: aggiornamento delle “Linee guida” ANCE
-ID n.10901 del 10 aprile 2013.
[2]
Cfr. Agevolazioni fiscali per la realizzazione di opere pubbliche -ID n.9531
del 11 gennaio 2013.