NUOVI
BENEFICI PER IL BONUS ENERGETICO DAL 6 GIUGNO 2013 E PROROGA DELLE DETRAZIONI
PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del
5 giugno 2013 il Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in vigore dallo scorso 6
giugno. Il decreto è in attesa di iniziare l’iter parlamentare per la relativa
conversione in legge, che dovrà avvenire entro il prossimo 5 agosto.
Si segnala che, rispetto a quanto precedentemente
comunicato con nota del 05-06-2013, l’applicabilità della detrazione per
l’efficienza energetica è stata aumentata dal 55% al 65% con decorrenza dal 6
giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. 63/2013.
Si riepilogano brevemente gli adempimenti in essere.
Risparmio energetico - Proroga e potenziamento della
detrazione del 55%
È stabilito l’innalzamento al 65% della detrazione
fiscale per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Sono
escluse le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti di
riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a
bassa entalpia e le spese sostenute per la sostituzione di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati
alla produzione di acqua calda sanitaria, per i quali sarà comunque possibile
richiedere la detrazione del 50%.
Il nuovo regime di detrazione al 65% sarà valido dal 6
giugno 2013 fino al 30 giugno 2014 per gli interventi che riguardano le parti
comuni degli edifici condominiali o che
interessano tutte le unità immobiliari di cui si
compone il condominio.
Restano ferme le modalità operative del beneficio
attualmente vigenti.
Sul tema, si segnala che sul sito internet del
Collegio è stato pubblicato uno schema riepilogativo relativo all’applicabilità
della detrazione a seconda delle diverse tipologie di interventi realizzati,
differenziata a seconda del momento di sostenimento delle spese.
Detrazione fiscale del 50% - Proroga per le
ristrutturazioni ed estensione ai mobili
La detrazione fiscale del 50% sugli interventi di
recupero edilizio viene prorogata fino al 31 dicembre 2013, sempre nella misura
massima di 96.000 euro di spesa per unità immobiliare. Dal 1 gennaio 2014
l’agevolazione tornerà “a regime” nella misura del 36% (fino a 48.000 euro di
spesa per ogni unità immobiliare).
Nel periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013,
viene introdotta anche un’ulteriore agevolazione per i contribuenti che
fruiscono della predetta detrazione del 50% per le spese sostenute per
l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione. Questa agevolazione è calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro, che si traduce in un bonus massimo di 5.000 euro
ripartito in dieci rate annuali.
Messa in sicurezza degli edifici esistenti -
Applicabilità delle detrazioni
Sotto tale profilo, l’art.15 del D.L. 63/2013
riconosce l’applicabilità delle suddette detrazioni (65% per il risparmio
energetico e 50% per le ristrutturazioni edilizie), con le rispettive scadenze
temporali, anche per gli interventi di miglioramento e messa in sicurezza degli
edifici esistenti, nell’attesa che, in materia, vengano definite misure ed
incentivi selettivi di carattere strutturale, volti, altresì, al miglioramento
del rendimento energetico degli edifici.
Rimangono fermi le formalità e gli altri requisiti
necessari per beneficiare di tali agevolazioni, per cui lo sconto fiscale viene
ripartito in dieci rate annuali.
Sul tema, si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha
provveduto ad aggiornare la Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni
fiscali». La guida aggiornata, è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).