APPALTI
PUBBLICI - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E RELAZIONE RISERVATA DEL
COLLAUDATORE
(Cons.
Stato, sez. V, 20 dicembre 1999, n. 814)
E'
suscettibile di estensione, attesa l'ampia nozione di documento amministrativo
accessibile ricavabile dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 4/1999 la
documentazione riguardante la corrispondenza intercorsa tra direttore e
collaudatore ed ente committente. Si tratta, infatti di atti che, in quanto
concorrono a definire il quadro dei presupposti per l'adozione di decisioni
influenti sui modi ed i tempi di esecuzione dell'opera pubblica, sono, da un
lato, funzionali alla cura di uno specifico interesse della collettività,
benché trovino fondamento su di un vincolo contrattuale; dall'altro si
riflettono, o sono idonei a riflettersi, pur se in via indiretta, sulla sfera
giuridica del soggetto che ha eseguito l'appalto.
Non
è invece suscettibile di accesso la
relazione riservata del collaudatore, in quanto l'art. 31-bis,della legge n.
109/1994, come modificato dalla legge 216/1995, definisce appunto
"riservata" la relazione dell'organo di collaudo (comma 1). Questo
attribuito denota che il legislatore ha inteso impedire la diffusione della
relazione al di fuori dell'amministrazione cui è indirizzata.