APPALTI PUBBLICI - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E RELAZIONE RISERVATA DEL COLLAUDATORE

(Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 1999, n. 814)

 

E' suscettibile di estensione, attesa l'ampia nozione di documento amministrativo accessibile ricavabile dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 4/1999 la documentazione riguardante la corrispondenza intercorsa tra direttore e collaudatore ed ente committente. Si tratta, infatti di atti che, in quanto concorrono a definire il quadro dei presupposti per l'adozione di decisioni influenti sui modi ed i tempi di esecuzione dell'opera pubblica, sono, da un lato, funzionali alla cura di uno specifico interesse della collettività, benché trovino fondamento su di un vincolo contrattuale; dall'altro si riflettono, o sono idonei a riflettersi, pur se in via indiretta, sulla sfera giuridica del soggetto che ha eseguito l'appalto.

Non è  invece suscettibile di accesso la relazione riservata del collaudatore, in quanto l'art. 31-bis,della legge n. 109/1994, come modificato dalla legge 216/1995, definisce appunto "riservata" la relazione dell'organo di collaudo (comma 1). Questo attribuito denota che il legislatore ha inteso impedire la diffusione della relazione al di fuori dell'amministrazione cui è indirizzata.