INAIL - TESTO UNICO SULL’APPRENDISTATO -
D.LGS. 167/2011 - REGIME CONTRIBUTIVO - CIRCOLARE N.
27/2013
L’Inail con circolare n. 27 del 24 maggio 2013, disponibile oltre che sul sito
dell’Istituto anche sul sito del Collegio in calce alla presente, ha delineato un quadro riepilogativo dei principali
contenuti della disciplina relativa al contratto di apprendistato, nonché dei
connessi risvolti di natura contributiva.
Sotto quest’ultimo aspetto, l’Istituto fornisce alle proprie Strutture territoriali le indicazioni di seguito sintetizzate.
A tal proposito si rammenta che l’art. 2, comma 2, del Decreto
Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante il nuovo “Testo Unico
dell’apprendistato” (Cfr. Not. 8-9/2011), ha confermato che le norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria applicabili agli apprendisti
comprendono anche l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Si tratta, infatti, di persone già assicurate all’Inail per espressa previsione dell’art. 4, comma 1, n. 4), del
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il regime contributivo è quello disciplinato dall’art. 1, comma 773,
della Legge 29 dicembre 2006, n. 296, e dal Decreto Interministeriale 28 marzo
2007.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio
2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti,
artigiani e non artigiani, nell’ambito di rapporti in essere e costituendi, è
complessivamente rideterminata in misura pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Per effetto della ripartizione del contributo dovuto per gli
apprendisti fra le gestioni previdenziali interessate, effettuata dal citato
decreto interministeriale, l’aliquota di competenza Inail è fissata nella misura dello 0,30%.
Il contributo dovuto per gli apprendisti è riscosso dall’Inps, che
provvede poi a riversare all’Inail la quota di competenza.
Per le sole aziende con un numero di addetti pari o inferiore a nove -
e limitatamente ai periodi contributivi maturati
nel primo e nel secondo anno di contratto - l’aliquota del 10% è determinata
nelle misure, rispettivamente, dell’1,5% e del 3%.
Resta ferma l’aliquota del 10% per i peridi contributivi maturati negli
anni di contratto successivi al secondo.
All’aliquota del datore di lavoro si aggiunge la
quota dovuta dall’apprendista, pari, dal 1° gennaio 2007, al 5,84%.
L’art. 22, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Cfr. Not. n. 4/2012), prevede, per i contratti di apprendistato stipulati dal
1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, da parte
di aziende fino a nove dipendenti, uno sgravio contributivo del 100% della
contribuzione dovuta per gli apprendisti.
Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi
al secondo è confermata l’aliquota del 10%, da applicare sino
alla scadenza del contratto di apprendistato.
Lo sgravio può essere applicato soltanto nei limiti stabiliti dalle
norme comunitarie in tema di aiuti minori (cosiddetti “de minimis”). Al riguardo, l’Inail richiama le istruzioni fornite dall’Inps con
circolare n. 128 del 2 novembre 2012 (Cfr. Not. n. 12/2012).
I benefici contributivi in materia di previdenza ed assistenza sociale
(compresa la quota relativa alla assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali) sono mantenuti per un
anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l’apprendista, successivo
alla fine del periodo di formazione, fatta eccezione per il caso degli
apprendisti assunti dalle liste di mobilità.
Per quanto concerne le prestazioni assicurative, la circolare
in esame richiama le disposizioni dell’art. 119 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124/1965, ai sensi delle quali:
- l’indennità per inabilità temporanea assoluta viene liquidata sulla
base della retribuzione effettiva;
- la rendita diretta e la rendita
ai superstiti vengono invece calcolate sulla base della retribuzione prevista
per la qualifica iniziale del lavoratore di età superiore ai diciotto anni non
apprendista della medesima categoria e lavorazione cui gli
apprendisti stessi sono addetti e, comunque, a retribuzione non inferiore a
quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori
d’opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.