INAIL
- DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE –
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA - NOTA n.
5056/2013
L’Inail con
nota n. 5056 del 7 giugno 2013, che si riproduce in calce alla presente,rilevando che
alcune strutture territoriali dell’Istituto, in sede di istruttoria delle denunce di malattia professionale, inviano, anche ai
lavoratori, questionari finalizzati all’acquisizione di dati e informazioni
riguardanti l’esposizione di quest’ultimi al rischio professionale, ha ritenuto
opportuno diramare le precisazioni di seguito esposte.
In primo luogo, l’Istituto, nel
richiamare le istruzioni già impartite sull’argomento, ha confermato che tutta
la documentazione afferente alla valutazione del rischio lavorativo deve essere
richiesta soltanto ai datori di lavoro, ai quali, peraltro, devono essere
inviati i relativi questionari.
Ciò anche in considerazione del
fatto che i lavoratori raramente sono in possesso di informazioni che,
attenendo al rischio professionale, rientrano nel patrimonio di conoscenze
delle aziende in cui si svolgono i cicli produttivi.
Quanto sopra evidenziato, l’Inail
precisa che:
- ai sensi dell’art. 19 del Decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è
obbligato a fornire all’Istituto tutte le notizie concernenti
la valutazione del rischio e, qualora si rifiuti di fornirle, è punito con
apposite sanzioni;
- la mancata acquisizione delle
notizie richieste con i questionari non può costituire di per sé motivo di
chiusura negativa della pratica, in quanto l’istruttoria
della stessa deve comunque essere completata.
Infatti, osserva l’Inail, il
diritto alla prestazione assicurativa nasce dalla legge, laddove si verifichino
le condizioni ivi previste. Pertanto, gli atti dell’Inail che
riconoscono e soddisfano un tale diritto sono qualificabili come
atti di mero adempimento e non come atti di concessione della prestazione
idonei a creare, modificare o estinguere una situazione giuridica che preesiste
nella sfera dell’assicurato.
Il completamento dell’istruttoria
da parte dell’Istituto ha inoltre lo scopo di attribuire ai provvedimenti
di diniego motivazioni che, per la loro fondatezza e completezza, siano
attendibili in sede di eventuale contenzioso amministrativo e giudiziario. Le
informazioni relative al rischio lavorativo devono essere acquisite
non solo sulla base del documento di valutazione dei rischi ma anche, in fase
di istruttoria medico-legale, sulla base degli elementi forniti dall’assicurato
in sede di anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del nesso di causalità tra rischio e tecnopatia, nonché di altri elementi
forniti dal datore di lavoro.
Tutto ciò premesso, l’Inail
invita le proprie strutture territoriali ad attenersi, nella trattazione dei
casi di malattia professionale, alle istruzioni impartite
con la nota in commento ed a riesaminare gli eventuali casi chiusi
negativamente a causa della mancata compilazione dei questionari da parte dei
lavoratori.
Inail
Roma, 7 giugno 2013
Nota prot. 5056
Oggetto:
Documentazione necessaria per l’istruttoria delle pratiche di malattia
professionale. Flusso procedurale per l’istruttoria delle denunce di malattia
professionale del 18 settembre 2003.
Con riferimento all’argomento in
oggetto, sin dal 2003, l’Istituto ha, come noto, assunto una serie di iniziative finalizzate ad omogeneizzare i comportamenti sul territorio e a recuperare la piena funzionalità nella gestione del fenomeno tecnopatico, fornendo istruzioni procedurali per l’istruttoria delle denunce di
malattie professionali e istituendo appositi tavoli
di lavoro presso le Direzioni regionali. Ciò, con l’intento di garantire, sia
la correttezza e l’adeguatezza del procedimento istruttorio, sia di favorire
politiche di confronto con le parti sociali per valorizzare le situazioni che
precedono il contenzioso formale.
A quest’ultimo riguardo, alcuni Enti di patrocinio hanno posto
all’attenzione delle scriventi una questione riguardante la non conformità del
procedimento seguito da alcune Unità territoriali ai criteri che ispirano il
flusso istruttorio del 18 settembre 2003. In particolare, è
stato segnalato che in alcune Regioni si sta diffondendo la prassi di inviare,
anche agli assicurati, questionari finalizzati all’acquisizione di dati e
informazioni riguardanti l’esposizione dell’assicurato al rischio lavorativo. Sull’argomento, il citato flusso istruttorio prevede
che l’Istituto richieda tutta la documentazione relativa alla valutazione del
rischio unicamente ai datori di lavoro ai quali, peraltro, devono essere
somministrati i relativi questionari.
D’altra parte, anche i citati tavoli di lavoro regionali sono chiamati
ad assumere adeguate iniziative nei confronti dei datori di lavoro proprio al
fine di ottenere tutta la documentazione sul rischio. Ciò, anche in
considerazione del fatto che gli assicurati raramente sono in possesso
di informazioni che, in quanto attinenti al rischio professionale, rientrano
nel patrimonio di conoscenze delle aziende in cui si svolgono i cicli
produttivi.
Al riguardo, come noto, anche l’art.19 t.u. prevede che il datore di lavoro è obbligato a fornire
all’Istituto tutte le notizie concernenti la valutazione del rischio. Infatti,
essendo dette informazioni utili e necessarie per l’istruttoria e la
trattazione della domanda di riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative, egli non può rifiutarsi di fornirle, con la conseguenza
che in caso di ingiustificato rifiuto, è prevista l’irrogazione di apposita
sanzione. Tutto ciò premesso, fermo restando che l’invio dei questionari in uso
nelle realtà locali ai datori di lavoro continua ad essere un
valido strumento di supporto per la corretta e completa istruttoria delle
denunce di malattie professionali, la mancata acquisizione delle notizie in
essi richieste, non può costituire di per sé motivo di chiusura negativa della pratica, dal momento che l’istruttoria della stessa deve essere
comunque completata. Infatti, come noto, il diritto alla prestazione
assicurativa nasce dalla legge, allorquando si verificano le condizioni ivi
previste; ne consegue che gli atti dell’Istituto che riconoscono e soddisfano
un tale diritto, essendo atti di certazione e ricognizione del diritto stesso,
sono qualificabili come atti di mero adempimento e non come atti di concessione
della prestazione idonei a creare, modificare o estinguere una situazione giuridica che preesiste nella sfera dell’assicurato.
D’altra parte, il completamento dell’istruttoria da parte dell’Istituto ha
anche lo scopo di attribuire ai provvedimenti di diniego motivazioni che, per
la loro fondatezza e completezza, siano attendibili in sede di eventuale
contenzioso amministrativo e giudiziario.
Si sottolinea, inoltre, che le
informazioni concernenti il rischio lavorativo devono essere acquisite non solo
sulla base del documento di valutazione del rischio ma, in sede di istruttoria medico-legale, sulla base degli elementi forniti
dall’assicurato in sede di anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del
nesso di causalità tra rischio e tecnopatia, nonché sulla base di altri
elementi forniti dal datore di lavoro. Al riguardo,
si rinvia a quanto stabilito nella circolare n.25/2004 che espressamente
richiama, con riferimento alle malattie del rachide da sovraccarico
biomeccanico “[…] l’importanza di acquisire agli atti della pratica ogni
possibile elemento probatorio sul rischio denunciato (documento di
valutazione del rischio, schede tecniche e manuali d’uso degli automezzi e
macchine semoventi, questionari compilati dal datore di lavoro ecc.)”. Ciò
considerato, nell’invitare le Strutture in indirizzo ad attenersi, nella trattazione dei casi di malattie professionali, alle istruzioni fornite
nel flusso di cui all’oggetto e richiamate nella presente nota, si dispone che
gli eventuali casi chiusi negativamente a causa della mancata compilazione dei
questionari da parte degli assicurati vengano riesaminati
alla luce delle presenti istruzioni. I tavoli di lavoro istituiti presso le
Direzioni regionali si attiveranno, al fine di allineare su tutto il territorio
nazionale il comportamento delle Sedi in termini di conformità del procedimento istruttorio alle istruzioni vigenti, affinché i questionari
concernenti la valutazione del rischio lavorativo vengano indirizzati
esclusivamente ai datori di lavoro.