INAIL
- DENUNCIA DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - ESCLUSIVO UTILIZZO
DEL CANALE TELEMATICO - 1° LUGLIO 2013 - CIRCOLARE N. 34/2013
Si informa che l’Inail con circolare n. 34 del 27 giugno
2013, che si pubblica in calce alla presente nota, ha comunicato
che le imprese, a partire dallo scorso 1° luglio 2013, devono inviare le
denunce/comunicazioni di infortunio e di malattia professionale esclusivamente
tramite gli appositi servizi telematici dell’Istituto, utilizzando
l’applicativo disponibile sul portale www.inail.it
Tale procedura rientra nella
progressiva informatizzazione delle denunce, delle istanze e delle
dichiarazioni rese da parte delle imprese (cfr. Not. n. 3/2013 e n.4/2013).
L’Istituto chiarisce inoltre che
per l’accesso ai servizi on line le imprese debbono richiedere,
ove già non effettuato, le credenziali di accesso (nome utente e password)
secondo le modalità previste dalla nota operativa allegata alla circolare Inail n.
19 dell’11 aprile 2013.
A tal proposito, secondo quanto
disposto dall’Inail
nella circolare n. 19/2013, i soggetti titolari di codice ditta sono
autorizzati ad accedere ai servizi telematici dell’Inail
previa registrazione in www.inail.it - “Registrazione” -, dove sono pubblicate
tutte le informazioni utili (nelle sezioni “Registrazione ditta”,
“Registrazione utente generico”, “Help on line” dove è pubblicata anche la
“Guida Registrazione Portale”). Per registrarsi è necessario essere in possesso
del “Codice Ditta” e della password. Il “Codice Ditta” è un numero di lunghezza variabile che viene comunicato con il certificato di
assicurazione ed è indicato in tutte le successive comunicazioni dell’Istituto,
comprese le basi di calcolo per l’autoliquidazione. La password per il primo
accesso è composta dal PIN1 e dal PIN2. Il PIN1 è un codice segreto di
identificazione personale (Personal Identification Number)
che, come il codice ditta, è indicato sul certificato di assicurazione e sulle
basi di calcolo dei premi inviate per l’autoliquidazione annuale dei premi. In
caso di smarrimento del PIN1 è possibile richiederlo ad una qualsiasi Sede Inail. Per
ottenere il PIN2 l’utente deve:
- accedere al portale Inail
www.inail.it.
- “cliccare” sul pulsante
“Registrazione” (in alto a destra dello schermo).
- selezionare la voce “Registrazione Ditta” nel menù a sinistra.
- inserire il “Codice Ditta” ed il
“PIN 1” negli appositi campi.
Per procedere, selezionare il
bottone “Avanti”, altrimenti selezionare “Annulla”. Al termine di questa
operazione l’utente riceverà il “PIN 2” per posta all’indirizzo della sede
legale indicata nella denuncia di iscrizione.
Nel caso in cui l’utente già
registrato abbia smarrito il PIN2, è possibile contattare il Contact
center multicanale al numero verde gratuito 803164, da telefono fisso, e al numero 06 164164 per chiamate da
telefono mobile (servizio a pagamento in base al piano tariffario del gestore
telefonico dell’utente), fornendo il “codice ditta” e il PIN1. Il nuovo PIN2 è
inviato in tempo reale all’indirizzo e-mail indicato nella scheda di registrazione dell’utente.
L’utente può comunque recarsi
presso una Sede Inail per
avere una password provvisoria per il primo accesso. La Sede consegna la
password provvisoria previa identificazione del richiedente.
Una volta attivate le credenziali, l’utente titolare del codice ditta può generare le abilitazioni per
eventuali “subdelegati”, inserendo nel sistema i dati anagrafici dei dipendenti
delegati a cui intende affidare l’esecuzione degli adempimenti telematici nei
confronti dell’Inail.
I “subdelegati”
sono identificati dal sistema attraverso il codice fiscale alfanumerico
personale, che costituisce il loro codice identificativo, o user name.
L’invio telematico delle
denunce/comunicazioni può avvenire con modalità “on line”, “off line” e in cooperazione applicativa, nell’ambito del sistema pubblico di connettività
(Spc). In
tale ultima ipotesi, in considerazione della complessità delle implementazioni
da apportare agli applicativi in uso per la cooperazione, i datori di lavoro
che già si avvalgono di tale modalità possono utilizzare
fino al 31 ottobre 2013 anche la versione non aggiornata; oltre tale data
dovranno inderogabilmente essere utilizzati i nuovi servizi già disponibili da
febbraio 2013.
Nel caso in cui, in prossimità
della scadenza dei termini di legge per la
denuncia/comunicazione (entro due giorni dalla ricezione del certificato medico
di infortunio con prognosi superiore a tre giorni escluso quello dell’evento),
i datori di lavoro sopra indicati siano impossibilitati ad adempiere all’obbligo in via telematica a causa di difficoltà tecniche riscontrate
nell’utilizzo dei servizi on line, anche in cooperazione applicativa, dovranno
trasmettere la denuncia/ comunicazione di infortunio all’Inail ,
inviando via pec l’apposito modulo 4bis PREST, allegando, quando possibile,
la stampa della schermata di errore restituita dal sistema, e comunque
segnalando nel testo il disservizio registrato, anche per consentire
all’Istituto di porre in essere opportuni interventi migliorativi.
Inail
Roma, 27
giugno 2013
Circolare n. 34
Oggetto:
Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per
le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle
comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22
luglio 2011. Servizi per i quali è prevista
l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013.
Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi
indicati nel programma di informatizzazione.
Premessa
In attuazione
della determina n.216 del 5 luglio 2012 del Commissario straordinario
dell’Istituto, con la quale è stato approvato il programma di progressiva
telematizzazione obbligatoria delle denunce, delle istanze e delle
dichiarazioni da parte delle imprese, sono stati individuati i servizi
per i quali, dal 1° luglio 2013, è prevista l’adozione esclusiva delle modalità
telematiche per l’invio all’Inail.
Ciò in quanto il d.p.c.m. 22
luglio 2011 ha stabilito che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra
le imprese e le amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in via
telematica a far data dal 1° luglio 2013. In particolare, i servizi telematici
in questione riguardano le denunce di infortunio e di malattia
professionale da presentare ai sensi del Testo unico di cui al d.p.r. n.
1124 del 1965. A tal fine, l’Inail ha
rilasciato in produzione da febbraio 2013 una versione aggiornata del servizio
on line di denuncia/ comunicazione di infortunio, anche
nell’ottica di recepire le disposizioni del T.u.
Sicurezza.
1. La denuncia/comunicazione di
infortunio in via telematica
a)
Le imprese costituite in forma societaria e individuale e le pubbliche
amministrazioni in regime ordinario di assicurazione con l’Istituto
devono inviare le denunce/comunicazioni di infortunio per il tramite degli
appositi servizi telematici dell’Istituto, utilizzando l’applicativo
disponibile sul portale www.inail.it.
Per l’accesso ai servizi on line i
soggetti sopra indicati debbono richiedere, ove già non effettuato, le
credenziali di accesso (utenza e password) secondo le modalità previste dalla
nota operativa allegata alla circolare Inail n.
19 dell’11 aprile 2013.
L’invio telematico delle
denunce/comunicazioni può avvenire con modalità “on
line”, “off line” e in cooperazione applicativa, nell’ambito del sistema
pubblico di connettività (Spc). In
tale ultima ipotesi, in considerazione della complessità delle implementazioni
da apportare agli applicativi in uso per la cooperazione, i
datori di lavoro che già si avvalgono di tale modalità possono utilizzare fino
al 31 ottobre 2013 anche la versione non aggiornata; oltre tale data dovranno
inderogabilmente essere utilizzati i nuovi servizi già disponibili da febbraio 2013.
Nel caso in cui, in prossimità
della scadenza dei termini di legge per la denuncia/comunicazione (entro due
giorni dalla ricezione del certificato medico di infortunio con prognosi
superiore a tre giorni escluso quello dell’evento), i datori di lavoro sopra indicati siano impossibilitati ad adempiere
all’obbligo in via telematica a causa di difficoltà tecniche riscontrate
nell’utilizzo dei servizi on line, anche in cooperazione applicativa, dovranno
trasmettere la denuncia/ comunicazione di infortunio all’Inail,
inviando via pec l’apposito modulo 4bis PREST, allegando, quando possibile, la
stampa della schermata di errore restituita dal sistema, e comunque segnalando
nel testo il disservizio registrato, anche per consentire all’Istituto di porre in essere opportuni interventi migliorativi.
Le pubbliche amministrazioni in
regime ordinario di assicurazione e le società a partecipazione pubblica ad
esse equiparate potranno, inoltre, in caso di difficoltà tecniche, utilizzare
la posta elettronica ordinaria. In tal caso le
comunicazioni sono valide se:
- sottoscritte con firma digitale o
altro tipo di firma elettronica qualificata;
- ovvero sono dotate di segnatura
di protocollo di cui all’art. 55 del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445.
b) Le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. e i coltivatori diretti di cui
all’art. 2083 c.c., in attesa delle implementazioni dei servizi telematici,
devono inviare via pec all’Inail il
modulo 4bis PREST di denuncia/comunicazione di infortunio.
Tuttavia, in considerazione della
novità delle disposizioni che pongono a carico delle imprese l’obbligo di
dotarsi di un indirizzo pec, ove sussistano difficoltà per i suddetti datori di
lavoro ad ottemperare direttamente all’obbligo di trasmissione via pec, gli stessi potranno avvalersi dei soggetti abilitati a prestare
attività di consulenza, tenuti per legge a dotarsi di pec.
c) Le amministrazioni statali
destinatarie della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie
professionali in gestione per conto dello Stato , sono
comunque tenute ad effettuare le comunicazioni all’Istituto in via telematica.
Relativamente ai servizi telematici
ancora in fase di realizzazione, è stato inviato a ciascuna amministrazione
statale apposito invito a richiedere in via preventiva le
credenziali di accesso (utenza di amministratore centrale) per consentire la
successiva profilazione sia
dei datori di lavoro sia delle strutture dell’Amministrazione statale di
appartenenza.
A tal fine i referenti centrali
delle amministrazioni statali devono compilare la apposita modulistica e
trasmetterla alla Direzione centrale prestazioni, all’indirizzo
dcprestazioni@postacert.it, in quanto le attività di profilazione di
tali soggetti saranno effettuate, nella fase di avvio della
procedura, esclusivamente a livello centrale.
Tenuto conto che gran parte delle
amministrazioni statali stanno richiedendo la profilazione e
che le apposite implementazioni dell’applicativo telematico sono in via di
rilascio, ad oggi le pubbliche amministrazioni in questione dovranno
inviare le denunce/comunicazioni di infortunio tramite pec.
In alternativa, ai sensi della
vigente normativa in materia, può essere utilizzata anche la posta elettronica
ordinaria, tenendo presente che le comunicazioni sono
valide se:
- sottoscritte con firma digitale o
altro tipo di firma elettronica qualificata;
- ovvero sono dotate di segnatura
di protocollo di cui all’art. 55 del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445.
E’ previsto, altresì, per le
predette comunicazioni, l’utilizzo della cooperazione
applicativa, adottata, al momento, unicamente dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca il quale ha stipulato nel 2010 con l’Inail un
accordo di adesione per la trasmissione con tale modalità, delle denunce/comunicazioni di infortunio del personale del Dipartimento per
l’istruzione, degli Uffici scolastici regionali e del personale e degli
studenti di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul
territorio nazionale (ad esclusione di quelle della
Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano).
In attesa della operatività del
suddetto servizio in cooperazione applicativa, le predette strutture non
dovranno richiedere la profilazione per
l’accesso al servizio di denuncia/comunicazione
telematica; potranno utilizzare in via transitoria le stesse modalità sopra
indicate per le altre pubbliche amministrazioni non cooperanti (pec o posta
elettronica ordinaria con le specificità sopra riportate).
Si precisa che nell’ipotesi in cui
le pubbliche amministrazioni si avvalgano di lavoratori (ad es. collaboratori
a progetto, tirocinanti, ecc.) non soggetti alla speciale gestione per conto
dello Stato, per i quali siano quindi tenute a corrispondere il premio
assicurativo all’Inail, per
l’inoltro telematico delle denunce/comunicazioni
di infortunio relative agli eventi occorsi a tale personale le stesse dovranno
profilarsi anche con le modalità previste dalla citata nota operativa allegata
alla circolare Inail n.
19 dell’11 aprile 2013. Per quanto concerne le modalità di
trasmissione, si fa rinvio a quanto riportato alla precedente lett. a)
per le pubbliche amministrazioni in regime ordinario di assicurazione.
L’obbligo di invio in forma
esclusivamente telematica non riguarda, viceversa, i privati cittadini in qualità di datori di lavoro per le denunce/comunicazioni
di infortuni occorsi a colf e badanti, ovvero a lavoratori occasionali di tipo
accessorio.
I cittadini, infatti, in quanto
destinatari di specifiche norme in materia di domicilio digitale, possono inoltrare con le consuete modalità, compresa la pec, la
denuncia/comunicazione di infortunio, utilizzando l’apposito modulo 4bis PREST.
2. Le denunce di malattia
professionale e di silicosi e asbestosi in via telematica
Anche per le denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi è disponibile il
servizio di invio telematico per i datori di lavoro, titolari di rapporto
assicurativo di cui alla lett. a)
del paragrafo 1, per il tramite degli appositi servizi web dell’Istituto
disponibili sul portale www.inail.it – Servizi on line.
Le imprese agricole di cui all’art.
2135 c.c., in attesa delle implementazioni dei servizi on line relativi alle
predette denunce, devono inviare via pec all’Inail gli appositi moduli 101 PREST e
101/bis PREST.
Ove sussistano difficoltà per i
suddetti datori di lavoro ad ottemperare all’obbligo di trasmissione via pec,
gli stessi potranno avvalersi dei soggetti abilitati a prestare attività di
consulenza, tenuti per legge a dotarsi di pec.
Si ricorda che per i lavoratori autonomi agricoli e per i lavoratori subordinati a tempo
determinato dell’agricoltura la denuncia in questione deve essere effettuata
dal medico che accerta la malattia secondo le consuete modalità.
Le amministrazioni statali
destinatarie della speciale forma di tutela contro gli
infortuni e le malattie professionali in gestione per conto dello Stato di cui
alla lett. c)
del paragrafo 1, sono comunque tenute a effettuare le comunicazioni
all’Istituto in via telematica. Le credenziali di accesso
ai servizi telematici, in corso di attribuzione da parte dell’Istituto a
livello centrale, saranno utilizzabili da tali amministrazioni statali anche
per i servizi on line di invio delle denunce in questione, ad oggi non
disponibili in quanto in via di realizzazione.
In attesa della messa a
disposizione dei servizi on line, le pubbliche amministrazioni in questione
dovranno inviare le denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi
tramite pec.
In alternativa, ai sensi della
vigente normativa in materia, può essere utilizzata anche
la posta elettronica ordinaria, tenendo presente che le comunicazioni sono
valide se:
- sottoscritte con firma digitale o
altro tipo di firma elettronica qualificata;
- ovvero sono dotate di segnatura
di protocollo di cui all’art. 55 del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445.
Si fa presente che, al momento, non
sono stati stipulati accordi di cooperazione applicativa per l’invio delle
denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi.
Per l’invio delle denunce di malattia professionale da parte dei privati cittadini in qualità di
datori di lavoro di colf, badanti ovvero di lavoratori occasionali di tipo
accessorio si rinvia alle modalità indicate nel paragrafo precedente.
3. Altri servizi telematici non
ancora disponibili sul portale dell’istituto alla
data del 1° luglio 2013
In merito agli altri servizi
espressamente indicati nel programma di progressiva telematizzazione
obbligatoria delle denunce, delle istanze e delle dichiarazioni da parte delle
imprese - approvato con la citata determina n.216 del 5
luglio 2012 del Commissario straordinario dell’Istituto – per i quali sono in
corso di sviluppo le applicazioni on line sul portale dell’Istituto, i relativi
adempimenti devono avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo
della pec, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1,
lettera c-bis del Cad,
stante il divieto da parte delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1°
luglio 2013, di accettare in forma cartacea le predette comunicazioni.
Sarà cura dell’Istituto comunicare
agli utenti interessati la disponibilità sul proprio portale dei servizi in
questione, man mano che saranno rilasciati in produzione e resi operativi.
4. Servizi erogati dal contact
center multicanale e assistenza tecnica
Il Contact center multicanale (Ccm)
erogherà agli utenti, come di consueto, tutte le informazioni attraverso il
numero verde gratuito 803.164, da telefono fisso, e il numero 06.164.164 per
chiamate da telefono mobile (servizio a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Si rammenta che per gli utenti del
settore marittimo, inoltre, è attivo uno specifico servizio di help-desk per la
soluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, raggiungibile al
seguente indirizzo: helpdesk.navigazione@inail.it.
Si ricorda, inoltre, che è a
disposizione degli utenti anche il servizio “Inail Risponde” (disponibile nell’area
Contatti del portale www.inail.it) per richiedere informazioni o chiarimenti
sull’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti normativi e
procedurali.
5. Iniziative di supporto
all’utenza e comunicazione
In considerazione della novità
dell’obbligo esclusivo di presentazione della denunce degli eventi lesivi in
via telematica, a decorrere dal 1° luglio 2013, e del
fatto che un numero elevato di imprese e di pubbliche amministrazioni accederà
ai servizi telematici, con possibili disagi dovuti alla scarsa conoscenza degli
applicativi informatici, le strutture territoriali dovranno supportare l’utenza
per l’utilizzo dei servizi online, e assicurare, in
questa prima fase, la massima disponibilità per consentire comunque all’utenza
di effettuare gli adempimenti nei termini previsti .
Tenuto conto che in attesa della
completa messa a disposizione dei servizi on line di
invio delle denunce degli eventi lesivi per tutti i datori di lavoro, le stesse
perverranno all’Istituto via pec, si invitano le strutture territoriali ad
assicurare la continua funzionalità delle caselle di posta elettronica
certificata, al fine di evitare disagi all’utenza nell’invio
dei documenti.
In continuità con le attività di sostegno
all’utenza già svolte a livello nazionale, le Direzioni regionali e le Sedi
dovranno adottare tutte le iniziative informative più idonee per agevolare gli
utenti nella fase di passaggio all’utilizzo
esclusivo delle modalità telematiche.