INPS
OCCUPAZIONE DEI GIOVANI E DELLE DONNE -
DECRETO INTERMINISTERIALE 5 OTTOBRE 2012 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DA
PARTE DEI DATORI DI LAVORO AUTORIZZATI - MESSAGGIO N. 8820/2013
L’Inps,
con messaggio n. 8820 del 30 maggio 2013, che si riproduce in calce alla
presente nota, ha comunicato le modalità di fruizione, da parte dei datori di
lavoro autorizzati, dell’incentivo previsto, in via straordinaria, dal Decreto
Legge 5 ottobre 2012, per la creazione di rapporti di
lavoro stabili o di durata ampia, in favore di giovani di età fino a 29 anni e
di donne, a prescindere dall’età anagrafica
A tal proposito si riassumo i
principali aspetti degli incentivi in parola (cfr. Not. n. 11/2012):
- il Decreto Interministeriale 5
ottobre 2012, avente ad oggetto l’incentivo straordinario per la creazione di
rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di giovani di età fino
a 29 anni e di donne, a prescindere dall’età anagrafica;
Si ricorda che
il Decreto Interministeriale 5 ottobre 2012 – nel limite di spesa di €
196.108.953,00, per l’anno 2012, e di € 36.000.000,00, per l’anno 2013, a
valere sul “Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento,
in termini quantitativi e qualitativi, dell’occupazione
giovanile e delle donne” – prevede a favore dei datori di lavoro:
a) un incentivo del valore di €
12.000, per ogni trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e
di donne in contratto a tempo indeterminato, ovvero,
per ogni stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di
donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella
modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di
lavoro, avvenuta a partire dal 17 ottobre 2012 e sino al 31
marzo 2013.
L’incentivo viene concesso per i
contratti stipulati con giovani di età fino a ventinove anni o con donne, a
prescindere dall’età anagrafica, sino ad un massimo di dieci contratti per
ciascun datore di lavoro;
b) un incentivo del valore di €
3.000, per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne, con
orario normale di lavoro, di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
ed incremento della base occupazionale, di durata non inferiore a dodici mesi, avvenuta dal 17 ottobre 2012 e sino al 31 marzo 2013.
Anche tale incentivo viene
riconosciuto per i contratti stipulati con giovani di età fino a ventinove anni
o con donne, a prescindere dall’età anagrafica, sino ad un massimo di dieci
contratti per ciascun datore di lavoro.
L’incentivo è elevato a € 4.000, se
la durata del contratto a tempo determinato supera i diciotto mesi e ad €
6.000, per i contratti a tempo determinato aventi durata superiore a
ventiquattro mesi.
Gli incentivi sono erogati dall’Inps nel rispetto delle previsioni del Regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo alla applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli
aiuti di importanza minore (“de minimis”).
- la circolare n. 122 del 17
ottobre 2012, con la quale l’Inps ha illustrato la disciplina dettata dal
menzionato decreto e definito le modalità di invio delle istanze riguardanti
l’incentivo dallo stesso previsto.
Nello specifico, l’Istituto fa presente che l’ammissione al beneficio è stata determinata dall’ordine
cronologico di presentazione delle istanze, in relazione alle risorse
finanziarie complessivamente stanziate (€ 232.108.953,00) dal citato decreto
interministeriale, e verrà comunicata all’interno della piattaforma “Di.Res.Co.”,
mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato.
Le istanze per le quali non sarà
segnalato l’esito di ammissione al beneficio si devono intendere non accolte,
perché trasmesse dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate.
Ciò premesso, il messaggio in
discorso ricorda che:
- ciascun datore di lavoro non può
complessivamente fruire di più di dieci incentivi per le stabilizzazioni a
tempo indeterminato e di più di dieci incentivi per le assunzioni a tempo determinato;
- nelle ipotesi di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, l’incentivo spetta anche se si tratta di
part-time. In questo caso, l’orario di lavoro deve essere pari o superiore alla
metà dell’orario normale e (come chiarito dal Ministero
del Lavoro) l’importo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto.
Per quanto in particolare concerne
i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, l’Inps precisa che:
- i sistemi informativi centrali
dell’Istituto attribuiranno, per i mesi di giugno, luglio e
agosto 2013, alle posizioni contributive interessate il Codice Autorizzazione
“2T”, che assume il significato di “Datore di lavoro ammesso all’incentivo
straordinario, di cui al DM 5 ottobre 2012”;
- i datori di lavoro autorizzati dovranno verificare, accedendo al “Cassetto previdenziale”, che
le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con
l’attribuzione del Codice Autorizzazione “2T”.
Laddove tale Codice non sia stato
attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare - mediante la
funzionalità “contatti” del menzionato Cassetto - una segnalazione alla
competente Sede Inps.
Quest’ultima verificherà se la
mancata assegnazione del Codice “2T” dipenda da una preesistente anomalia
dell’inquadramento aziendale.
Qualora il beneficio spetti, la
Sede dell’Istituto provvederà ad attribuire manualmente il Codice
autorizzazione “2T” e a darne comunicazione al datore di lavoro; se, invece,
ritiene che il beneficio non possa essere riconosciuto, la predetta Sede informerà anche la Direzione Centrale Entrate dell’Inps;
- i datori di lavoro autorizzati
potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi
previdenziali dovuti per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013, esponendo
l’importo a credito secondo le modalità evidenziate al
punto 2.1 del messaggio in commento.
Al punto 2.1., il messaggio in
esame precisa altresì le modalità cui dovranno attenersi i datori di lavoro per
la restituzione delle somme indebitamente conguagliate, nelle ipotesi di fruizione di benefici non spettanti.
Da ultimo, l’Inps rimarca che, in
attuazione del principio dell’autocertificazione, gli incentivi sono stati
riconosciuti e resi fruibili sulla base di quanto dichiarato dal datore del
lavoro nei moduli di istanza.
Le Sedi
dell’Istituto effettueranno successive verifiche circa la veridicità delle
attestazioni rese e l’effettivo possesso dei requisiti di accesso al beneficio
in questione.
L’Inps sottolinea che eventuali
somme indebitamente percepite dai datori di lavoro formeranno
oggetto di iniziative di recupero e consentiranno di accogliere altre istanze,
in relazione alle risorse che dovessero rendersi nuovamente disponibili.
Inps
Roma, 30 maggio 2013
Messaggio n. 8820
Oggetto:
Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di
durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età. Decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 -
Modalità di fruizione dei benefici da parte dei datori di lavoro
autorizzati. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Premessa.
Con la circolare n. 122 del 17
ottobre 2012 sono state illustrate la disciplina e le modalità di invio delle
istanze riguardanti l’incentivo straordinario per la creazione di
rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e
donne di qualunque età, ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 5 ottobre 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012).
Con il presente messaggio si
illustrano le modalità di fruizione dell’incentivo da parte dei datori di
lavoro autorizzati.
1. Ammissione ai benefici.
Sono stati ammessi a fruire
dell’incentivo i datori di lavoro che hanno inoltrato
l’istanza e le corrispondenti dichiarazioni di responsabilità mediante il
modulo “DON-GIOV” dell’applicazione “Di.Res.Co.”
L’ammissione al beneficio è stata
determinata dall’ordine cronologico di presentazione delle istanze, in
relazione alla risorsa complessivamente stanziata dal
decreto ministeriale citato, pari a € 232.108.953.
L’ammissione verrà comunicata
all’interno della piattaforma “Di.Res.Co.”
mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato.
Le istanze per le quali non viene comunicato l’esito di ammissione si devono intendere non accolte,
perché inviate dopo l’esaurimento della risorsa stanziata.
Si ricorda che ciascun datore di
lavoro non può complessivamente fruire di più di 10 incentivi per le
stabilizzazioni a tempo indeterminato e di più di 10 incentivi
per le assunzioni a tempo determinato.
In caso di rapporto a tempo
indeterminato l’incentivo spetta anche se si tratta si part- time; in tal caso
l’orario deve essere pari o superiore alla metà dell’orario normale e - come ha chiarito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
l’importo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto.
2. Individuazione delle aziende
ammesse al beneficio e modalità di fruizione dei benefici.
2.1 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.
I sistemi informativi centrali
attribuiranno alle posizioni contributive interessate il Codice Autorizzazione
“2T”, che assume il significato di “Datore di lavoro ammesso all’incentivo
straordinario, di cui al DM 5 ottobre 2012”.
Il
codice di autorizzazione 2T verrà attribuito per i mesi di giugno, luglio e
agosto 2013.
I datori di lavoro autorizzati
dovranno verificare – accedendo al Cassetto previdenziale - che le posizioni
contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l’attribuzione del Codice Autorizzazione 2T. Qualora il Codice
non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione
alla Sede, mediante la funzionalità “contatti” del Cassetto. La Sede
verificherà se la mancata attribuzione del Codice 2T dipenda da una
preesistente anomalia dell’inquadramento aziendale; qualora il beneficio
spetti, la Sede attribuirà manualmente il Codice autorizzazione 2T per i
periodi di giugno, luglio e agosto 2013 e ne darà comunicazione al datore di lavoro; qualora la Sede ritenga che il beneficio non spetti informerà
anche la direzione centrale entrate, mediante l’indirizzo di posta elettronica
info.diresco@inps.it
I datori di lavoro autorizzati, che operano con il sistema Uniemens, potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i
contributi previdenziali dovuti per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013,
esponendo l’importo a credito secondo le seguenti modalità:
valorizzeranno nell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, il nuovo codice causale “L430”, avente il significato di
“Incentivo straordinario per l’assunzione di donne o giovani, ai sensi del DM 5
ottobre 2012 e dell’art. 24, co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. con modd., con l. 22.12.2011, n. 214”; indicheranno nell’elemento <SommaACredito> l’importo del beneficio spettante.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia effettuato più assunzioni
agevolate, indicherà la somma degli importi spettanti per i lavoratori in
carico alla stessa posizione contributiva.
In osservanza di quanto precisato nel paragrafo “1”, in fine,
nell’ipotesi in cui siano state effettuate assunzioni a tempo parziale sarà
cura del datore di lavoro ridurre proporzionalmente l’importo del bonus
spettante.
Nell’eventualità in cui dovesse fruire di benefici
non spettanti, il datore di lavoro dovrà restituire le somme indebitamente
conguagliate secondo le seguenti modalità:
valorizzerà nell’elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il nuovo codice causale “M430 “ avente il
significato di “Restituzione Incentivo straordinario per l’assunzione di donne
o giovani, ai sensi del DM 5 ottobre 2012 e dell’art. 24, co. 27, dl 6.12.2011,
n. 201, conv. con modd., con l. 22.12.2011, n. 214”; indicherà nell’elemento
<SommaADebito> l’importo da restituire.
2.2. Datori di lavoro che operano con il sistema DMAG
Per i datori di lavoro che operano con il sistema DMAG, l’incentivo
spettante sarà reso disponibile sulla posizione contributiva del datore di
lavoro alla prima emissione utile.
I datori di lavoro aventi diritto potranno successivamente richiedere
l’importo loro dovuto, sia a titolo di rimborso che a titolo di compensazione sui contributi a debito, eventualmente relativi anche
ai trimestri successivi; a tal fine il datore di lavoro
ammesso all’incentivo straordinario dovrà presentare istanza telematica,
specificando se chiede il rimborso o la compensazione e - nel campo “ note” -
che si tratta di incentivo per giovani e donne.
3. Controlli
In attuazione del principio di autocertificazione
questo Istituto ha riconosciuto e reso fruibili gli incentivi, sulla base di
quanto dichiarato dal datore del lavoro con i moduli di istanza.
Le Sedi effettueranno successivi controlli circa la veridicità delle
attestazioni rese e l’effettivo possesso dei
requisiti di accesso al beneficio.
Al riguardo si fa riserva di fornire specifiche indicazioni.
Eventuali somme indebitamente percepite dai datori di lavoro saranno
oggetto di iniziative di recupero e consentiranno di accogliere
altre istanze, in relazione alle risorse che dovessero rendersi nuovamente
disponibili.
4. Comunicazioni
Per eventuali comunicazioni riguardanti questo incentivo le Sedi e i
datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens dovranno preferibilmente avvalersi della funzionalità
“contatti” del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto”
la denominazione “Incentivo assunzione donne e giovani - DM 05.10.2012”.
Le Sedi potranno inviare segnalazioni e richieste di chiarimenti alla Direzione centrale entrate avvalendosi dell’indirizzo di posta
elettronica info.diresco@inps.it.
5. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli incentivi straordinari ai datori di
lavoro, per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età, a
carico dello Stato, evidenziati nelle denunce con il codice “L430”, si
istituisce il conto GAW 32/131, nell’ambito della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità
sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive.
Gli importi degli incentivi eventualmente restituiti dai datori di
lavoro, perché indebitamente conguagliati, ed evidenziati nel flusso UniEmens con il codice “M430”, saranno imputati al conto GAW
24/131, anch’esso di nuova istituzione.
I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti dalla Direzione
generale.