INPS
- ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - COMPUTO DEL REDDITO DEL NUCLEO - MESSAGGIO N.
9710/2013
Con messaggio n. 9710 del 14 giugno
2013, che si riproduce in calce alla presente nota, l’Inps ha precisato che, ai
fini della determinazione del diritto e della misura
dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), l’introduzione della imposta
municipale unica (IMU), operata a decorrere dall’anno 2012, non determina
alcuna modifica della natura dei redditi derivanti da terreni e fabbricati, né
delle vigenti modalità di computo dei medesimi.
Nello specifico, rilevato che, ai
fini della verifica del diritto e della misura dell’assegno per il nucleo
familiare, occorre considerare:
- il reddito complessivo
assoggettabile all’IRPEF;
- i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi, se superiori a € 1.032,91, quelli
esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva.
l’Istituto ricorda che il reddito
“assoggettabile” all’IRPEF non coincide necessariamente con il reddito
“assoggettato” all’imposta stessa.
Di conseguenza, per le richieste di
assegno per il nucleo familiare riferite al periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno
2014, i redditi derivanti da terreni e fabbricati relativi all’anno 2012
dovranno continuare ad essere indicati tra i redditi
assoggettabili all’IRPEF (Tabella A, colonna 2, del Mod.
ANF/Dip).
Inps
Roma, 14 giugno 2013
Messaggio n. 9710
Oggetto:
Assegno per il nucleo familiare. Modalità di computo del reddito del nucleo
familiare.
Stanno pervenendo a questa
Direzione centrale alcuni quesiti in materia di
Assegno per il Nucleo Familiare legati all’introduzione della nuova imposta
IMU, operata a decorrere dall’anno 2012 (art.13 D.L n. 201/ 2011) che ha
comportato una diversa tassazione dei redditi di terreni e fabbricati.
In particolare viene richiesto se,
ai fini della determinazione del diritto e della misura dell’ANF, detta
innovazione impositiva comporti o meno una modifica degli attuali criteri di
computo dei redditi derivanti da immobili e terreni e se i redditi in parola mantengano la natura di redditi assoggettabili all’IRPEF.
In proposito, fermo restando che ai
fini dell’accertamento del diritto e della misura dell’ANF occorre considerare
il “reddito complessivo assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da
imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva” ( art.2 c.9 L.153/88, circ. 12/90), si ricorda che il reddito
“assoggettabile” all’IRPEF non coincide necessariamente con il reddito
effettivamente “assoggettato” all’imposta stessa.
Si ritiene, pertanto, che, ai sensi
della disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione lMU non determini alcuna modifica
della natura dei redditi in parola, né delle vigenti
modalità di computo degli stessi.
Premesso quanto sopra, in merito alle
richieste di ANF per il periodo 1.7.2013/ 30.6.2014, i redditi derivanti da
immobili e terreni relativi all’anno 2012, dovranno, quindi, continuare ad
essere indicati tra i redditi assoggettabili all‘IRPEF (Tab. A,
colonna 2 del Mod. ANF
/Dip).