RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - LEGGE N. 92/2012 - INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI-ASPI - AVVIO DI
ATTIVITÀ D’IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO - EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE DELL’INDENNITÀ -
DECRETO INTERMINISTERIALE 29 MARZO 2013 - GAZZETTA UFFICIALE N. 133/2013
Il Decreto 29 marzo 2013, del Ministro del Lavoro di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
133 dell’8 giugno 2013, ha definito i limiti, le condizioni e le modalità per
l’erogazione, in unica soluzione, dell’indennità ASpI e mini-ASpI ai lavoratori, aventi diritto a detta indennità, che intendono
intraprendere una attività di lavoro autonomo, ovvero avviare una attività di
auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa.
Di tale decreto, attuativo di quanto previsto dall’art. 2, comma 19,
della Legge 28 giugno 2012, n. 92, si evidenziano di seguito i principali
contenuti, facendo riserva di tornare sull’argomento ad esito delle istruzioni
che verranno diramate dall’Inps.
Destinatari delle disposizioni sopra richiamate sono i lavoratori
beneficiari della indennità mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere una attività di lavoro autonomo o avviare
una attività di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa, in conformità alla normativa vigente, o che
intendono sviluppare a tempo pieno una attività autonoma già iniziata durante
il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo alla
prestazione ASpI o mini-ASpI.
Le prestazioni consistono nella liquidazione in
unica soluzione dell’indennità mensile ASpI o mini ASpI, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora
percepite, e vengono erogate dall’Inps secondo le modalità stabilite dal
decreto in parola, nel limite massimo complessivo di venti
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
I lavoratori che intendono avvalersi della prestazione devono
trasmettere telematicamente all’Inps una domanda recante la descrizione
dell’attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le
indicazioni fornite dall’Istituto e corredata dalla documentazione di cui
all’art. 3 del decreto in commento.
La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della
prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro sessanta giorni dalla data di
inizio dell’attività autonoma o della associazione in cooperativa.
L’indennità anticipata deve essere restituita qualora il lavoratore
istauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo
spettante di indennità corrisposta in forma
anticipata. Pertanto, il lavoratore, entro dieci giorni dall’inizio
dell’attività dipendente, è tenuto a dare comunicazione scritta dell’avvenuta
assunzione alla Sede INPS che ha liquidato l’anticipazione.
L’Istituto provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dal riconoscimento dei benefici in questione, trasmettendo le
relative risultanze al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia e
delle Finanze.