MINISTERO DEL LAVORO - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - CIGS PER CESSAZIONE
ATTIVITÀ - PROROGA DEL PERIODO PER ULTERIORI 12 MESI -
CIRCOLARE N. 20/2013
Si informa che il Ministero del Lavoro con circolare n. 20 del 6 giugno
2013, pubblicata in calce alla presente nota, ha fornito alcuni chiarimenti in
merito alle ipotesi di crisi aziendale ai sensi dell’ art. 1 del D.L. 249/04,
convertito in L. n. 291/04 che, come noto, comporta la
cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno
o più stabilimenti o parte di essi ed il relativo trattamento straordinario di
integrazione salariale.
In tali casi, il trattamento straordinario di
integrazione salariale può essere prorogato per un periodo fino a dodici mesi a
patto che nei primi dodici mesi sia stato eseguito il concreto avvio del piano
di gestione delle eccedenze occupazionali, al fine di favorire la
ricollocazione, e la formazione per il reinserimento dei
lavoratori in esubero.
Per poter usufruire della disposizione normativa in esame, le imprese,
in sede di consultazione sindacale, dovranno presentare, eventualmente d’intesa
con gli Enti locali, un piano biennale che preveda in modo
puntuale ed esaustivo gli interventi da adottare nel corso del periodo di
riferimento; viceversa, non potranno rientrare in tale disciplina i piani di
gestione del personale da attuarsi in un arco temporale di dodici mesi.
Con la nota in oggetto il Dicastero ha, inoltre, evidenziato
che, nell’ambito di un piano di gestione degli esuberi, articolato su un
periodo di ventiquattro mesi, il trattamento di Cigs per il primo anno non potrà essere autorizzato per l’intero periodo
dei 12 mesi nel caso in cui l’azienda richiedente abbia
beneficiato di altri periodi di integrazione salariale nel quinquennio, fino al
raggiungimento del computo massimo dei 36 mesi.
Il secondo anno potrà essere autorizzato, nel caso in cui il Ministero
del Lavoro, per il tramite dei locali organi ispettivi, abbia
accertato che, nell’arco del periodo già autorizzato, sia stato dato,
dall’impresa, concreto avvio al piano di gestione delle eccedenze occupazionali
rimodulato al periodo di integrazione salariale autorizzato.
Ministero del Lavoro
Roma, 6 giugno 2013
Circolare n. 20
Oggetto: Art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge
del 3 dicembre 2004, n. 291
Il decreto legge n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito in legge n. 291
del 3 dicembre 2004, dispone, all’articolo l, che nelle ipotesi di
crisi aziendale che determini la cessazione dell’attività del!’ intera azienda,
di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il
trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato per un periodo .fino a dodici mesi nel caso di programmi che
comprendono la formazione ave necessaria, finalizzati alla ricollocazione di
lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti
nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle
eccedenze occupazionali.
Con la sopra ripm1ata norma il legislatore ha voluto introdurre una
fattispecie di crisi aziendale che, pur richiamandosi al più ampio genus delle fattispecie di cui all’articolo 1 delle legge 223/91 e all’articolo 2 del decreto ministeriale dell’8.12.2002, introduce,
per le aziende in cessazione di attività totale o parziale, l’elemento di un
piano di gestione delle eccedenze occupazionali che possa articolarsi su un
arco temporale più ampio rispetto ai 12 mesi previsti dal richiamato
articolo 1 della legge n. 223/91.
La norma sopra richiamata disciplina, in effetti, l’ipotesi di un
programma di crisi aziendale che ha determinato la cessazione dell’attività
dell’intera azienda, di un settore di attività
della stessa ovvero di uno o più stabilimenti o parte degli stessi, supportato
da interventi mirati in particolare alla gestione dei lavoratori che risultino
in esubero a seguito della crisi aziendale, da realizzarsi nell’arco di un
biennio.
L’intervento normativa diretto alle imprese in
cessazione parziale o totale dell’attività introduce, pertanto, la possibilità
di tutelare i lavoratori con il trattamento di integrazione salariale erogato
per un arco temporale più ampio rispetto ai dodici mesi previsto dalla normativa a regime proprio per favorire la ricollocazione degli
stessi riconoscendo, oltre al trattamento di cui ali’ articolo 1 della legge n. 223/91, la proroga del trattamento per
ulteriori
dodici mesi ove venga accertato che l’impresa abbia concretamente dato avvio al concordato piano di gestione degli esuberi
delle eccedenze con azioni dirette al ricollocamento e alla fom1azione per il
reinserimento nel mercato del lavoro.
Le imprese che intendono avvalersi della disposizione normativa sopra
richiamata in sede di consultazione sindacale devono presentare,
eventualmente d’intesa con gli Enti locali, un piano biennale che preveda in
modo puntuale ed esaustivo gli interventi da adottare nel corso del periodo di
riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.
Pertanto, non potranno rientrare nella norma di cui trattasi i piani di
gestione del personale esuberante da attuare in un arco temporale di 12 mesi.
Detti piani saranno valutati secondo le disposizioni impartite
dall’articolo 2, de li ‘indicato decreto ministeri al e
del I 8 dicembre 2002.
Diversamente, quando il piano di gestione degli esuberi, in attuazione
de li ‘articolo 1 del decreto-legge n. 249/2004, convertito nella legge n.
29112004, e della circolare n. 42/2004, si articola
su un periodo più ampio, fino a 24 mesi, il trattamento di CIGS per il primo
anno - ove non possa essere autorizzato per l’intero periodo dei 12 mesi
previsti dall’ art. 1 della legge n. 223/91, in quanto I’ azienda richiedente
nell’ arco del quinquennio di riferimento, ai sensi
dell’art. l comma 9 della L. 223/91, ha già beneficiato di altri periodi di
integrazione salariale - potrà essere autorizzato nel limite del periodo
residuo al raggiungimento del computo massimo dei 36 mesi.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale per il secondo anno potrà, poi,
essere autorizzato, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ,
per il tramite dei locali organi ispettivi, abbia accertato che, nell’arco del
periodo già autorizzato, sia stato dato, dall’impresa,
concreto avvio al piano di gestione delle eccedenze occupazionali rimodulato al
periodo di integrazione salariale autorizzato.