D.L. 69/2013 C.D.”DECRETO DEL FARE” - NOVITA’ IN TEMA DI LAVORO E SICUREZZA
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno 2013,
supplemento ordinario n.50/L, il Decreto Legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto
“del Fare”) recante “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”.
Quanto disposto dal provvedimento è in vigore dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e perciò dal 22 giugno 2013, e
dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 22
agosto 2013.
Il Decreto Legge contiene varie disposizioni di interesse per il
settore e specificatamente in merito a DURC, sicurezza sul lavoro,
responsabilità fiscale, ambiente, edilizia e lavori pubblici.
Si provvede in questa sede a fornire una prima
illustrazione dei temi riguardanti norme giuslavoristiche e tutela della sicurezza sul lavoro.
1) Art. 31- Semplificazioni in materia di Durc nei lavori pubblici
1.1) Rilascio del Durc in presenza di crediti esigibili nei confronti della P.A.
Viene previsto che sia possibile ottenere un DURC
regolare anche laddove risultino irregolarità contributive a carico
dell’impresa, di importo pari o inferiore al credito che l’impresa vanta nei
confronti della Pubblica Amministrazione. Peraltro è necessario che la Pubblica Amministrazione emetta una certificazione che attesti la
sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili. La piena
applicazione di tale modifica è subordinata all’emanazione di un decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
1.2) Acquisizione d’ufficio del Durc
La norma in commento ha introdotto la previsione che il Durc venga acquisito d’ufficio, sia
nella fase di accertamento relativo alle cause di esclusione, sia in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori o dello stato finale dei lavori stessi.
1.3) Intervento sostitutivo della stazione appaltante
E’ stato ampliato il numero di soggetti che possono attivare l’istituto
dell’intervento sostitutivo. Ora, oltre alla Pubblica
Amministrazione, anche amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto
pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti
aggiudicatori e stazioni appaltanti possono ricorrere a tale procedura.
Qualora, pertanto, gli stessi soggetti
richiamati rilevino dal Durc un’inadempienza contributiva relativa ad imprese impiegate
nell’esecuzione del contratto, potranno trattenere dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza ed effettuare
direttamente il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori edili, la Cassa Edile.
1.4) Validità temporale del Durc
Il decreto legge ha esteso la validità del Durc, rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a 180 giorni dalla data di emissione.
Il testo normativo, poi, nel prevedere l’obbligo di acquisizione
d’ufficio del Durc, tramite strumenti informatici, individua le specifiche fasi di
acquisizione. Il Durc in corso di validità potrà pertanto essere
utilizzato: per la verifica della dichiarazione sostitutiva, per
l’aggiudicazione del contratto, per la stipula del contratto stesso, per il
pagamento degli stati di avanzamento lavori, per l’ottenimento del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione, per la verifica di
conformità (ove prevista). In sostanza, con detta previsione si consentirebbe
per tali adempimenti e nell’ambito dei 180 giorni di validità, l’utilizzo di un
medesimo Durc. Resta fermo, invece, l’obbligo di acquisizione di un ulteriore nuovo Durc per il pagamento del saldo finale.
1.5) Acquisizione del DURC per i subappaltatori
La norma in commento ribadisce l’obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc in corso di validità anche per i subappaltatori sia ai fini del
rilascio dell’autorizzazione sia per il pagamento
degli stati di avanzamento lavori, per il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione, di verifica di conformità e per l’attestazione di regolare
esecuzione.
1.6) Richiesta regolarizzazione DURC (sia per lavori privati che pubblici)
Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza
dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio,
prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato,
devono invitare l’interessato, mediante posta
elettronica certificata a regolarizzare la propria posizione entro un termine
non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della
irregolarità.
2) Art. 32 - Semplificazione di adempimenti formali in materia di
lavoro
2.1) Duplicazione di crediti formativi in ambito di sicurezza sul
lavoro
La norma introduce una semplificazione in merito alla formazione e
all’aggiornamento dei Responsabili e degli addetti al servizio prevenzione e
protezione, nonché dei dirigenti, preposti lavoratori e dei loro
rappresentanti.
La nuova disposizione consente di evitare la duplicazione di corsi e di
aggiornamenti, destinati a tali soggetti, nel caso in cui vi sia sovrapposizione tra i contenuti di differenti corsi formativi. In tali
ipotesi, pertanto, verrà riconosciuto un credito formativo per la durata ed i
contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Si auspica, peraltro, che vengano forniti
i necessari chiarimenti operativi.
2.2) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - DUVRI
La norma prevede semplificazioni con riferimento alla documentazione
relativa agli adempimenti per quanto riguarda il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) nei settori definiti a basso
rischio dall’art. 29 co. 6 ter del D.Lgs. 81/08, c.d. Testo unico sulla sicurezza, che verranno definiti da un
successivo provvedimento.
Inoltre, l’obbligo di predisposizione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di
materiale o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a
dieci uomini-giorno, calcolata nell’arco temporale di un anno dall’inizio dei
lavori, sempre che non vi siano rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o comunque di
rischi individuati dall’allegato XI del D.Lgs.81/08.
La norma è residuale nel settore edile, data la presenza del PSC e del
POS che escludono la redazione del DUVRI. Peraltro, la
redazione del DUVRI, salve le esenzioni sopra viste, è obbligatoria nel caso di
affidamento di lavori, servizi e forniture all’interno della propria azienda.
2.3) Verifiche periodiche delle attrezzature
Al fine di agevolare le verifiche periodiche delle attrezzature da parte delle imprese è stato
ridotto da 60 a 45 giorni il termine entro cui l’Inail è tenuto a effettuare la prima verifica. E’ stato altresì previsto
l’obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche (Inail e Asl) di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla
richiesta, l’eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria
competenza. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di altri soggetti
pubblici o privati abilitati alle suddette verifiche.