CASSA INTEGRAZIONE IN
DEROGA - CIGD - 2° SEMESTRE ANNO 2013 - ACCORDO QUADRO 2 LUGLIO 2013 - NUOVI CRITERI
DI CONCESSIONE - DOMANDE DI CIGD 1° SEMESTRE
2013 - NUOVI ADEMPIMENTI
Lo scorso 2 luglio
2013 la Regione Lombardia e le Parti Sociali hanno sottoscritto l'Accordo
Quadro sulla Cassa integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per il secondo
semestre del 2013. L'Accordo è stato recepito con Decreto e pubblicato sul BURL
n. 28 del 10 luglio 2013.
A tal proposito si
rammenta brevemente che a partire dall'anno 2009, in aggiunta agli usuali ammortizzatori
sociali previsti dalla normativa nazionale (Cassa integrazione guadagni
ordinaria e Cassa integrazione guadagni straordinaria), è stata introdotta la
Cassa integrazione guadagni in deroga, disciplinata a livello regionale, a cui
possono accedere le sole imprese che abbiano già utilizzato fino al loro
esaurimento i citati ammortizzatori sociali (ovvero non li possono utilizzare).
L'Accordo Quadro in commento definisce i
criteri di accesso agli ammortizzatori in deroga validi dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013, prevedendo anche per il 2°
semestre 2013 una continuità di protezione sociale dei lavoratori
dipendenti da datori di lavoro, con unità operative ubicate nel territorio
lombardo, colpite da cessazioni e/o da riduzioni/sospensioni dell'attività
produttiva.
L’Accordo, in continuità con quello del primo
semestre, presenta alcune novità
finalizzate a razionalizzare l’uso delle risorse, riducendo il divario
fra le risorse autorizzate dalla Regione e quanto effettivamente erogato dall'Inps
sulla base delle rendicontazioni delle aziende.
In particolare le principali novità introdotte
riguardano i seguenti aspetti:
Domande
di CIGD 2° semestre 2013 - Iter procedurale
a)
Requisiti di accesso
Come detto, non è ammissibile la richiesta di
CIGD da parte di datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro
esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria
per le sospensioni ordinarie e straordinarie dell’attività lavorativa,
nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti. La
domanda, che viene presentata on-line, contiene una dichiarazione specifica che
attesta la condizione di cui sopra rilasciata in regime di autocertificazione.
Il verificarsi, in qualsiasi momento, di
condizioni per l’accesso a tali ammortizzatori sociali determina, nel caso di
possibilità di accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, la
cessazione del trattamento di CIGD anche se precedentemente autorizzato e, nel
caso di possibilità di accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria la
sospensione del trattamento di CIGD. La sospensione diventa effettiva ogni
volta che matura almeno un mese intero di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
in corrispondenza dell’inizio di un mese di calendario.
Inoltre, l'Accordo in commento prevede alcune
limitazioni alla possibilità di accedere alla CIGD qualora l'impresa abbia già
usufruito di questo Istituto a partire dal 1° aprile 2011. A tal riguardo è
stata predisposta una tabella esplicativa degli interventi e delle durate
massime di trattamento CIGD (disponibile sul sito del Collegio in calce alla
presente nota).
Come già nelle precedenti edizioni l'Accordo
distingue le imprese che richiedono l'intervento della CIGD, in due tipologie:
- Tipologia 1: Imprese, aziende e datori di
lavoro non rientranti nei requisiti d’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, compresi quelli del settore
edilizia;
- Tipologia 2: Imprese che presentino domande
in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
previsti dalla legislazione ordinaria, compresi quelli del settore edilizia.
b)
Consultazione Sindacale
Per poter richiedere l'intervento della CIGD
il datore di lavoro deve comunicare alle Organizzazioni Sindacali, con le
modalità previste dall’art. 5 della L. 164/75, la necessità di ricorrere alla
CIGD stessa esponendo le relative motivazioni. In particolare deve essere dichiarata
espressamente la causale ai fini dell’applicazione delle norme di legge e di
quanto contenuto nell’Accordo Quadro 2° semestre 2013. Tale indicazione deve
essere espressamente richiamata negli accordi sindacali e nella domanda di
intervento.
La comunicazione di cui sopra attiva una fase
di consultazione tra le parti che si conclude, entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione stessa, normalmente con la sottoscrizione di un verbale di
consultazione sindacale che deve essere redatto secondo una delle seguenti
opzioni:
- sulla base di uno dei modelli standard
contenuti nell’Allegato 2 dell'Accordo in commento;
- in forma libera, ma comunque contenente, in
modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nei
modelli standard.
La decorrenza della sospensione in CIGD,
definita dall’accordo sindacale, non deve essere antecedente alla data di
stipula dell’accordo stesso, fatti salvi i casi di procedure concorsuali
limitatamente alla prima richiesta e di copertura di periodi di Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria / Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria non
antecedenti il 1° gennaio 2013 non autorizzati per cause non attribuibili alla
responsabilità del datore di lavoro.
b.1) Politiche attive del lavoro a favore dei dipendenti
posti in CIGD
L’Accordo Quadro prevede
l’obbligo di attivazione di percorsi di politiche attive del lavoro per i soli
lavoratori posti in CIGD per cessazione di attività oppure per procedura
concorsuale. L'obbligo sussiste anche nel caso in cui i lavoratori interessati
si apprestino a fruire dell’ultimo periodo di CIGD senza possibilità di
rinnovo. Come già riferito, sul sito del Collegio in calce alla presente nota,
è pubblicata una tabella esplicativa delle durate massime di trattamento CIGD.
Al di fuori di queste
casistiche non vi è un obbligo di attivare tali percorsi.
Peraltro, anche nelle
ipotesi diverse da quelle sopra richiamate, il datore di lavoro è tenuto a
comunicare a tutti i lavoratori per i quali è richiesto l’intervento di CIGD le
opportunità e gli obblighi relativi alla frequenza dei percorsi di politiche
attive del lavoro secondo le modalità di cui all’Allegato 3, disponibile sul
sito del Collegio in calce alla presente nota.
Le imprese potranno
rivolgersi alla Scuola Edile Bresciana (te. 030 2007193) al fine di verificare
la possibilità di attivare percorsi formativi.
c)
Presentazione delle domande di CIGD
La domanda di CIGD deve essere presentata
on-line, all'indirizzo http://gefo.servizirl.it/, entro 20 giorni
dall’inizio delle sospensioni.
Per i soli soggetti della Tipologia 2 che intendano
avanzare richieste di CIGD in seguito alla scadenza di un precedente periodo di
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, la richiesta deve essere presentata
almeno 30 giorni prima del termine della Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria.
È stato previsto un periodo transitorio per
cui gli accordi sindacali aziendali stipulati entro il 31 luglio 2013, potranno
prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza antecedente alla data
dell’accordo medesimo purché successiva al 30 giugno 2013.
Come anticipato è prevista la domanda
unificata: la domanda di CIGD è presentata esclusivamente alla Regione
Lombardia e non anche all'Inps - come avveniva in passato. Sarà la Regione a
comunicare all'Inps l'avvenuta presentazione della domanda di CIGD. E' stato
conseguentemente abrogato il modulo SR100.
Poiché il modulo di domanda di CIGD prevede
ancora l'inserimento obbligatorio del campo "protocollo Inps": la schermata corrispondente va compilata con
la voce SI e con un numero di Protocollo Inps fittizio nel seguente formato:
"INPS.xxxx.gg/mm/aaaa.xxxxxxx
con x numerico. Ad esempio il formato corretto del Protocollo Inps fittizio
potrebbe assumere questa forma: INPS.1234.25/12/2012.1234567
L'invio della domanda unificata non
sostituisce l'invio degli SR41 all'Inps che rimangono sempre elementi
indispensabili ai fini del pagamento disposto dall'Inps.
Si
ricorda che per il 2° semestre 2013 la durata delle domande non dovrà mai
essere superiore a tre mesi, anche se nell’ambito di accordi di durata
superiore. Qualora dovessero essere state presentate domande con un periodo di
cassa richiesto superiore ai tre mesi, in fase di istruttoria e validazione,
verrà chiesto alle imprese di inoltrare una richiesta di annullamento.
La richiesta di intervento della CIGD deve
contenere, come allegato, l’accordo sindacale stipulato. Deve inoltre contenere
la eventuale ulteriore documentazione che varia a seconda delle varie tipologie
di intervento.
L’incompletezza delle informazioni e/o della
documentazione comporta la sospensione dell’istruttoria per l’acquisizione di
eventuali integrazioni delle domande medesime. L’eventuale richiesta delle
integrazioni sarà corredata dei termini di adempimento, trascorsi i quali è
disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.
d)
Monitoraggio e Rendicontazione
Anche l'Accordo in commento ripropone,
rafforzandolo, l'obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare alla Regione:
- preventivamente il calendario delle
effettive sospensioni dal lavoro di ciascun lavoratore;
- successivamente il rendiconto mensile delle
ore di sospensione effettivamente utilizzate, entro il 16 del mese successivo,
secondo le modalità indicate nell’allegato 1 dell'Accordo Quadro (cfr. Not. n. 5/2012).
Al
termine del periodo di CIGD richiesto - sempre entro il 16 del mese successivo
- l'impresa è tenuta ad attestare, tramite una apposita dichiarazione da
firmare digitalmente e da inviare on-line, che quanto rendicontato sul sistema
regionale corrisponde esattamente alle ore di sospensione effettivamente utilizzate
(senza riportare nella dichiarazione il numero cumulativo) dichiarando la
congruità con quanto indicato nei modelli SR41 inviati all'Inps ovvero con
quanto viene trasmesso al medesimo Istituto nel caso in cui l'azienda abbia
optato per il pagamento a conguaglio.
Evidentemente di tale dichiarazione è
responsabile, a tutti gli effetti, il datore di lavoro.
Ai
fini di questa rendicontazione consuntiva di fine periodo, sarà reso
disponibile sul sito http://gefo.servizirl.it/
un modello di dichiarazione che deve essere allegato autonomamente cura
dell'azienda.
In
via del tutto eccezionale, considerata la coincidenza con il periodo di
chiusura degli uffici, l'inserimento delle rendicontazioni di competenza del
mese di luglio 2013 potrà essere effettuato entro il 16 settembre 2013
unitamente a quelle di competenza del mese di agosto 2013.
La mancanza delle comunicazioni di cui al
precedente punto, la loro incompletezza o incongruenza determina
l’impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca, anche
parziale, dei provvedimenti già emessi.
e)
Decreto autorizzativo
L’elemento di maggior
criticità riguarda i provvedimenti autorizzativi. Questi saranno emessi dalla
Regione Lombardia solo al termine del periodo di CIGD richiesto e
corrisponderanno al monte ore effettivamente fruito sulla base delle
comunicazioni di monitoraggio sopra descritte.
Ne consegue che la
concessione dei trattamenti per le domande di CIGD decorrenti dal luglio 2013
potrà intervenire non prima di ottobre 2013 (scadenza del trimestre
luglio-settembre).
Tale nuova modalità
di emissione dei decreti verrà applicata anche con riferimento alle domande di
CIGD del 1° semestre 2013, come meglio si dirà nel prosieguo.
Domande di CIGD 1° semestre 2013 - Procedure per le
domande in giacenza
Come detto, il nuovo
sistema di rilascio dei decreti autorizzativi (a consuntivo) verrà applicato
anche alle domande di CIGD relative al 1° semestre 2013.
Le imprese che hanno
presentato domande di CIGD relative al 1° semestre 2013 potranno trovarsi in
una delle due seguenti situazioni:
a) Domanda di CIGD già autorizzata
La Regione Lombardia
invierà all'impresa una comunicazione con la quale si chiede ai referenti
aziendali l’invio, tramite il portale http://gefo.servizirl.it/, di una
dichiarazione che attesti il numero cumulativo di ore di sospensione effettivamente
utilizzate nel periodo richiesto e che quanto dichiarato è conforme agli SR41
inviati all'Inps.
La Regione Lombardia
verificherà la corrispondenza tra il numero di ore di sospensione comunicato e quanto rendicontato.
Le
domande per le quali non si verificherà questa corrispondenza saranno oggetto
di ulteriori verifiche con l’azienda.
La
richiesta in parola è finalizzata ad emettere revoche parziali delle
autorizzazioni per le ore non utilizzate al fine di "liberare"
risorse economiche utilizzabili per nuovi interventi di CIGD.
b) Domande di CIGD non ancora autorizzate
Per ogni domanda non
ancora autorizzata è opportuno che le imprese inviino, sempre tramite il
portale http://gefo.servizirl.it/,
una dichiarazione con la quale si attestano le ore di sospensione utilizzate
durante il periodo richiesto e la conformità con gli SR41 inviati all'Inps.
In
ogni caso la Regione Lombardia provvederà a richiedere tale dichiarazione
qualora non sia fornita autonomamente dall'impresa.
-
Accordo Quadro Ammortizzatori
in deroga 2° semestre 2013 e addendum per Sisma 2012
-
Tabella esplicativa
degli interventi e delle durate massime di trattamento CIGD