RISARCIMENTO
DANNI CAGIONATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La
legge "Bassanini 1", la n. 59 del 1997, stabilì che con decreto
legislativo il Governo devolvesse al giudice amministrativo le cause relative
al risarcimento del danno in materia edilizia, urbanistica e di servizi
pubblici.
Si
trattò dell'affermazione di un principio pressochè innovativo nel nostro ordinamento
: la risarcibilità del danno cagionato dalla pubblica amministrazione
nell'esercizio delle sue funzioni.
La
delega legislativa fu attuata dal Governo che con il decreto legislativo n. 80
del 1998, in materia di giurisdizione amministrativa, confermò la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie aventi per oggetto gli
atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in
materia urbanistica ed edilizia (art. 34).
Una
statuizione fondamentale, contenuta nel provvedimento, all'articolo 35, è che
in tali controversie al giudice spetta la disposizione del risarcimento del
danno ingiusto anche attraverso la reintegrazione in forma specifica.
Questo
fondamentale dettato normativo non ha tardato ad essere attuato da parte della
giurisprudenza.
Per
prima la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 500 del 1999, si è pronunciata
sui criteri in base ai quali valutare anzitutto la ricorrenza del danno.
A
tal fine il privato che sostenga di aver subito un danno dovrà dimostrare :
·
l'inadempienza della pubblica amministrazione
·
la conseguente perdita economica
·
la diretta derivazione del danno dal comportamento della pubblica
amministrazione senza concorso di colpa del creditore.
Una
volta delineati i criteri di valutazione della ricorrenza del danno occorreva,
poi, evidenziare quelli relativi alla quantificazione del medesimo tenendo in
considerazione che il legislatore aveva addirittura parlato del risarcimento in
forma specifica.
Non
sono tardate le prime sentenze dei giudici di merito che, pur riferendosi a
fattispecie differenti, permettono di individuare la logica della
quantificazione del danno.
Tali
sentenze hanno fatto ricorso ai criteri generali del diritto privato in materia
: ci preme tra l'altro sottolineare che in una di esse, relativamente alla
risarcibilità in forma specifica, il giudice ipotizza l'eventualità di
conferire per sentenza ad una zona del piano regolatore generale una
destinazione prima negatale.
Si
richiama l'attenzione sull'importanza di queste pronuncie che non lasciano
sulla carta le previsioni legislative e che anzi le mettono in pratica cercando
finalmente di stabilire un equilibrio tra pubblica amministrazione e privati
attraverso strumenti che assicurano una reale tutela a questi ultimi stimolando
la prima all'assolvimento delle proprie funzioni.