NUOVE MODALITÀ PER LA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO - ANALISI DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE INTRODOTTE DAL “DECRETO
DEL FARE” DAL 21 AGOSTO 2013
Sul
supplemento ordinario n.63 alla Gazzetta Ufficiale n.194, del 20/8/2013, è
stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n.98, di conversione del Decreto Legge
21 giugno 2013, n.69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia”, cosiddetto “Decreto del Fare”.
La legge in
parola è entrata in vigore lo scorso 21 agosto e, in materia ambientale, ha
introdotto una nuova procedura per la gestione delle terre e rocce da scavo.
Le nuove
disposizioni riguardano le terre e rocce provenienti da opere non soggette a
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o ad
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), indipendentemente dai volumi
prodotti.
La nuova
procedura è stata notevolmente semplificata rispetto a quanto previsto dal D.M.
n.161/2012 che resta applicabile soltanto agli scavi soggetti a V.I.A. o ad A.I.A.
Di seguito
si fornisce una prima illustrazione delle nuove modalità di gestione delle
terre e rocce da scavo di interesse per le aziende del settore.
Premessa
Il Codice
dell’Ambiente (Dlgs n.152/2006) consente di gestire
le terre e rocce da scavo secondo tre diverse modalità:
-
come rifiuto: in questo caso le terre e rocce
da scavo devono essere trasportate con formulario di identificazione (FIR) ad
un impianto di recupero o smaltimento autorizzato;
-
riutilizzate nello stesso luogo ove sono
state scavate (art.185, comma 1, lettera c) del Dlgs
n.152/2006) purché le stesse non risultino contaminate e a condizione che
vengano riutilizzate allo stato naturale (senza trasformazioni preliminari);
-
utilizzate come sottoprodotti in altri siti o
cicli produttivi: le terre e rocce da scavo provenienti da opere non soggette a
V.I.A. o ad A.I.A. devono essere gestite alle
condizioni di seguito illustrate.
Requisiti
Le terre e
rocce da scavo derivanti dall’attività dei cantieri non soggetti a V.I.A. o ad A.I.A. possono essere gestite come sottoprodotti
qualora il produttore dimostri:
a)
che sia certa la destinazione all’utilizzo
direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
b)
che, in caso di destinazione a recuperi,
ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo,
non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione
(C.S.C.) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte
IV del Dlgs n.152/2006, con riferimento alle
caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica
del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di
contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i
valori di fondo naturale;
c)
che, in caso di destinazione ad un successivo
ciclo di produzione, l’utilizzo non determini rischi per la salute né
variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale
utilizzo delle materie prime;
d)
che ai fini di cui alle lettere b) e c) non
sia necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento,
fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
Si segnala
che ai fini della individuazione dei materiali da scavo è stata espressamente
richiamata definizione di cui al D.M. n.161/2012 (art.1, comma 1, lett. b)) e pertanto
le terre e rocce da scavo potranno essere gestite come sottoprodotto anche nel
caso in cui contengano elementi di origine antropica, quali ad esempio
calcestruzzo, bentonite, PVC, miscele cementizie, additivi per scavi
meccanizzati ecc.
Comunicazione all’ARPA
La
dimostrazione dei requisiti illustrati in precedenza dovrà essere attestata dal
proponente o dal produttore mediante una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che dovrà essere inviata all’ARPA territorialmente competente (un facsimile di dichiarazione è pubblicato sul
sito internet del Collegio Costruttori all’indirizzo www.ancebrescia.it).
L’invio
della dichiarazione all’ARPA dovrà avvenire prima dell’inizio dei lavori di
scavo.
Trattandosi
di una comunicazione non sarà necessario attendere da parte dell’ARPA un
espresso atto di approvazione.
Nella
dichiarazione dovranno inoltre essere indicati:
-
i quantitativi destinati all’utilizzo;
-
gli eventuali siti di deposito e i tempi
previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data
di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è
destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore;
-
gli estremi delle autorizzazioni in base alle
quali si sta realizzando l’opera dalla quale proviene lo scavo e quelle
relative al riutilizzo, rilasciate in conformità alla vigente disciplina
urbanistica e igienico-sanitaria (ad esempio il permesso di costruire o, nel
caso di opere pubbliche, il contratto d’appalto ecc.).
Si segnala,
inoltre, che qualora il materiale sia utilizzato in una regione diversa da
quella di produzione la comunicazione dovrà essere effettuata anche nei
confronti dell’ARPA di tale regione.
Modifiche
Qualora uno
dei requisiti o delle condizioni indicate dovessero cambiare, la dichiarazione
inviata all’ARPA potrà essere modificata. La modifica dovrà essere comunicata,
nel termine di 30 giorni, non all’ARPA, ma al comune del luogo di produzione
degli scavi.
Comunicazione di avvenuto utilizzo
Una volta
riutilizzato il materiale da scavo, il produttore (e non il proponente) dovrà
comunicare all’ARPA (sia del luogo di produzione che di quello di utilizzo),
nonché al comune del luogo di produzione, che i materiali sono stati utilizzati
secondo le indicazioni a suo tempo comunicate.
Documenti di trasporto
Il trasporto
delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è soggetto al normale regime
dei beni e, pertanto, sarà accompagnato, qualora previsto, dal documento di
trasporto (D.D.T.) o da copia del contratto di trasporto redatto in forma
scritta o dalla scheda di trasporto necessari per la movimentazione di ogni
tipologia di materiale.
Piani di Utilizzo rilasciati in base alla normativa
previgente
Si ritiene
che i piani di utilizzo redatti ai sensi della normativa previgente (D.M.
n.161/2012 e art.186 del Dlgs n.152/2006) possano
comunque essere regolarmente portati a termine.
Tale
considerazione si fonda non solo sul principio della applicazione della
normativa previgente, ma anche sulla circostanza che gli adempimenti richiesti
ad esempio dal DM n.161/2012 garantiscono il rispetto di tutte le indicazioni
contenute nella disposizione normativa come sopra illustrata.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione
per qualsiasi chiarimento.
Allegato: facsimile comunicazione ARPA (formato PDF)
facsimile comunicazione ARPA (formato Word)