FRESATO
D’ASFALTO - RIUTILIZZO NEL CICLO DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO -
QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO
(Sentenza
del Consiglio di Stato, 6 agosto 2013, n. 4151)
Con
la sentenza n. 4151 del 6 agosto 2013 il Consiglio di Stato ha affermato una serie
di importanti principi in materia ambientale ed urbanistica.
In
particolare il Consiglio di Stato, nell’ambito di una controversia relativa
all’insediamento di un impianto di produzione di calcestruzzi, ha ritenuto che
il fresato di asfalto riutilizzato all’interno del ciclo di produzione del
conglomerato bituminoso può essere qualificato come sottoprodotto, e quindi
escluso dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto
riveste tutti i requisiti indicati dall’art. 184-bis del D.Lgs.
152/06.
Nello
specifico ha affermato che:
-
il fresato d’asfalto riveste i requisiti indicati dall’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e può essere qualificato come sottoprodotto
anziché rifiuto speciale (Codice CER 17 03 02);
La
classificazione dei sottoprodotti rappresenta infatti una novità rispetto a
quella anteriore contenuta nei Codici Europei dei Rifiuti (CER) che di
conseguenza acquista valore non vincolante, potendo alcune sostanze già
classificate come rifiuti essere ora riconosciute quali sottoprodotti.
Il
fresato d’asfalto poi si inserisce nel processo produttivo dell’impianto, viene
rimosso con la certezza di essere integralmente riutilizzato, non viene
sottoposto ad alcun processo di trasformazione, viene riutilizzato in tempi
ravvicinati (talvolta quotidianamente) rispetto al prelievo e senza particolari
operazioni di stoccaggio, non pone il problema di doversene disfare essendo
esso sempre riutilizzabile e riutilizzato.
-
nell’ambito della procedura semplificata di variante del piano urbanistico
generale per l’insediamento di impianti produttivi ai sensi dell’art. 5 del Dpr 447/1998 (ora art. 8 Dpr
160/2010), il comune, qualora decida di opporsi alla realizzazione
dell’impianto non rispettando la decisione favorevole della conferenza di
servizi, deve fornire una puntuale motivazione delle sue scelte urbanistiche in
considerazione delle particolari situazioni di affidamento generate nei privati
interessati.
In
sostanza, il comune non può dare il proprio parere favorevole nell’ambito della
conferenza di servizi e successivamente negare la variazione dello strumento
urbanistico fondando il diniego esclusivamente su motivazioni non puntuali e di
carattere non urbanistico (nella fattispecie su motivazioni di tipo
paesaggistico - ambientali).
-
la valutazione favorevole compiuta in sede di VAS non può successivamente
essere rimessa in discussione per i profili attinenti alla compatibilità del
piano con l’ambiente.
La
VAS è lo strumento volto a garantire gli effetti sull’ambiente dei piani e dei
programmi così da anticipare la valutazione della compatibilità ambientale ad
un momento anteriore alla loro elaborazione ed adozione.
In
conclusione si sottolinea
l’importanza di valutare attentamente (caso per caso) l’attribuzione della
qualifica di sottoprodotto ad un materiale. Il produttore, infatti, qualora non
ricorrano tutte le condizioni di legge, dovrà necessariamente applicare la
normativa sui rifiuti.
Alla
luce della portata innovativa dei principi affermati dalla sentenza in esame
sarà pertanto necessario fornire ulteriori approfondimenti.
Nel
frattempo si segnala che gli uffici del Collegio sono a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento in merito.
Allegato: Sentenza del Consiglio di Stato, 6 agosto
2013, n. 4151