DL 63/2013: NOVITÀ SUGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI
Con
l’entrata un vigore del decreto in parola sono state
introdotte alcune novità per gli impianti termici installati negli edifici .
In
particolare è stato modificato il comma 9 dell’art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, n.
412 in materia di scarichi degli impianti termici negli edifici.
Il
decreto stabilisce che “Gli impianti termici installati successivamente al
31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi
di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto
dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”.
L’obbligo
di scarico a tetto non è più, dunque, limitato ai soli impianti termici siti
negli edifici costituiti da più unità immobiliari, come disposto dal D.L.
179/2012.
L’obbligo
può essere derogato nei seguenti casi:
a) si procede, anche nell’ambito di una
riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di
generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente
al 31/08/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo risulta
incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento,
adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera
l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
Nei
casi di deroga è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per
valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5
previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali
di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive
integrazioni.
Si
ricorda che il testo vigente prevede l’obbligo di installazione di generatori
di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di
emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta
efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalle citate
norme UNI EN.
Nel
testo sono indicate le classi 4 e 5, mentre non è più espressamente indicata la
tipologia a condensazione.
I
comuni dovranno adeguare i propri regolamenti alle nuove disposizioni.