DL 63/2013: CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DELL’APE AI
CONTRATTI
Il
Consiglio Nazionale del Notariato ha effettuato uno studio intitolato “DL
63/2013 - Prime note interpretative relative alla allegazione dell’ape a pena
di nullità” con il quale ha fornitro indicazioni
interpretative riguardo alle disposizioni introdotte dal D.L. 63/2013 in merito
all’obbligo di allegare l’APE ai contratti di trasferimento degli immobili.
Il
consiglio ritiene che, in via prudenziale e
dato il rischio di nullità del contratto, di procedere all’allegazione
dell’attestato di prestazione energetica in occasione della stipula di tutti
gli atti inter vivos comportanti il trasferimento, a
titolo «oneroso», di edifici.
In
merito alla nuova norma che prevede l’obbligo di allegazione anche agli atti a
titolo gratuito che comportino «il trasferimento di immobili», si ritiene che
la nuova disciplina dovrà intendersi riferita non solo alla fattispecie
negoziale disciplinata dagli articoli 769 ss. cod. civ., ma anche ad ogni altro
negozio nel quale, anche senza spirito di liberalità, vi sia trasferimento di
immobile a titolo gratuito.
Sui
contratti di locazione viene chiarito che l’obbligo si applica solo in caso di
una nuova locazione (ad esempio un contratto che rinnova, proroga o reitera un
precedente rapporto di locazione).
L’obbligo
si applica (se si tratti di nuovi contratti) anche ai seguenti contratti,:
•
leasing (avente per oggetto un edificio comportante consumo energetico);
•
affitto di azienda (qualora il relativo contratto comprenda anche l’affitto di
edifici comportanti consumo energetico).
La
sanzione prevista per la mancata allegazione dell’APE è la nullità assoluta del
contratto, con la conseguenza che:
•
la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio
dal giudice;
•
l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione;
•
il contratto nullo non può essere
convalidato.
Al
Notaio spetta verificare che il documento che gli viene esibito abbia quel
contenuto minimo che, in base alla normativa vigente, lo possa qualificare come
Attestato di prestazione energetica (o come ACE se si allega questo documento
in corso di validità) ed in particolare:
•
l’indicazione della classe di prestazione energetica;
•
la data di rilascio (sia l’APE che i vecchi ACE hanno durata decennale);
•
gli elementi idonei a collegare l’attestato all’immobile negoziato (in primo
luogo i dati di identificazione catastale);
•
la sottoscrizione del tecnico che lo ha redatto.
Il
Notaio non è tenuto a fare alcun accertamento sull’abilitazione del tecnico
redattore dell’attestato, che spetta, invece, al proprietario del bene.
Si
ricorda che per una vendita posta in essere dal 06/06/2013, il venditore potrà
avvalersi ancora dell’eventuale ACE rilasciato in data anteriore al 06/06/2013
ed in corso di validità, sia per l’obbligo di dotazione che per l’obbligo di
allegazione.
Inoltre,
è possibile allegare copia conforme di un attestato già allegato a precedente
atto.
In
caso di contratto preliminare di vendita (come per altre fattispecie
contrattuali che possano considerarsi conclusive di una trattativa, ma non
traslative dell’immobile) sorge certamente l’obbligo per il proprietario di
consegnare al promissario acquirente l’A.P.E., ma non vi è certamente l’obbligo
di allegazione, né sono previste sanzioni relative alla validità del contratto.
Non
sussiste obbligo di allegazione dell’APE nei casi di contratti riferiti a:
•
fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
•
fabbricati industriali e artigianali;
•
fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di
climatizzazione;
•
box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali;
•
edifici in cui non è necessario garantire un comfort abitativo;
•
edifici adibiti a luoghi di culto;
•
fabbricati «al grezzo»;
•
edifici «marginali»;
•
edifici inagibili o comunque non utilizzabili;
•
manufatti.
Si
conferma come l’attestato di certificazione redatto tra il 06/06/2013 ed il
03/08/2013, in osservanza della Direttiva 2002/91/CE, ma non ancora aggiornata
alla direttiva 2010/31/UE, è valida, in quanto formata nel rispetto della normativa
in vigore al momento del suo rilascio, ed è quindi utilizzabile, anche dopo il
03/08/2013, ai fini del trasferimento a titolo oneroso e/o gratuito
dell’immobile, nei limiti di durata della certificazione stessa.
Non
possono invece essere utilizzati ACE rilasciati dal 04/08/2013 sulla base della
disciplina dettata con legge regionale conforme alla Direttiva 2002/91/CE, ma
non ancora aggiornata alla Direttiva 2010/31/UE.