APPROVATO IL DL 63/2013 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA
L’Aula
del Senato ha licenziato il 3 agosto 2013, definitivamente, in terza lettura,
il disegno di legge di conversione del Decreto legge 63/2013 recante “Disposizioni
urgenti disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione
avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale” (DDL 783 - B/S) nel testo approvato con modifiche dalla
Camera dei Deputati nella medesima settimana.
Tra
le principali novità introdotte nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati:
- in relazione alle norme in materia di edifici ad
energia quasi zero, viene prevista la promozione di misure di incremento
dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare
attenzione agli edifici scolastici a agli ospedali, anche mediante il ricorso a
forme di partenariato tra pubblico e privato e società private appositamente
costituite (oltrechè attraverso le ESCO e lo
strumento del finanziamento tramite terzi).
- viene fissato al 31 dicembre 2013 il termine
per la definizione delle misure e degli incentivi selettivi di carattere
strutturale finalizzati alla realizzazione di interventi per il miglioramento,
l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti
nonché per l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico
degli stessi;
- nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia, viene riconosciuta, fino al 31 dicembre 2013, una
detrazione dall’imposta lorda pari al 65%, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per le spese
sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui
all’art. 16 bis, c.1, lett. i), del DPR 917/1986, le
cui procedure autorizzatorie siano attivate dopo
l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, su edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20 marzo 2003,
riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività
produttive;
- viene disposto che il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto, promuoverà, con l’Associazione bancaria
italiana (ABI) una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai
soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste dal provvedimento,
per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia;
- viene fissato il termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto per
l’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dal testo relativi, nello
specifico: alle modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle
prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici (in
relazione ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I della Dir. 2010/31/UE);
all’adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 giugno
2009 (contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici); agli schemi e alle modalità di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni
per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti
termici.
Restano
confermate le disposizioni introdotte dal Senato tra cui si segnalano le
seguenti:
- viene anticipato
dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2013 il termine entro cui il Ministero dello
Sviluppo economico redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire
l’efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a
energia quasi zero;
- al fine
di monitorare l’andamento e i relativi costi delle attività connesse ai settori
dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili,
nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di
riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole
normative di settore, viene disposta l’istituzione presso il Gestore dei Servizi
Energetici S.p.A. (GSE) di una banca dati nazionale in cui confluiscono i
flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE
e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare
incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori
dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili;
- con
riguardo alla estensione della detrazione del 50% per gli interventi di
ristrutturazione edilizia delle abitazioni all’acquisto dei mobili finalizzati
all’arredo dell’abitazione oggetto della ristrutturazione, viene precisato che
la stessa opera per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali
sia prevista l’etichetta energetica, nel limite del tetto di spesa di 10.000
euro, già previsto dal provvedimento.
Nel
corso dell’esame in Aula della Camera dei Deputati sono stati accolti numerosi
ordini del giorno di interesse per il settore tra cui il n. 19 (“bipartisan”-
primo firmatario l’On. Ermete Realacci del Gruppo PD) che impegna il Governo “a
valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di:
-presentare, all’immediata ripresa dei lavori
parlamentari dopo la pausa estiva, iniziative volte a dare stabilità all’ecobonus;
-rafforzare le politiche a favore
dell’edilizia di qualità ed energeticamente efficiente, attraverso iniziative
dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare e
garantendo in ogni caso un effettivo vantaggio agli interventi volti a tal
fine;
-ampliare i
soggetti fruitori del beneficio fiscale, includendo l’edilizia residenziale
pubblica;
- garantire l’estensione degli interventi al
consolidamento antisismico del patrimonio edilizio esistente, compresi gli
interi edifici, rendendo obbligatoria la certificazione antisismica degli
edifici pubblici e privati e i relativi controlli strutturali periodici;
-assumere ogni iniziativa di competenza utile,
anche nel quadro della revisione dei vincoli di bilancio e quindi del patto di
stabilità, affinché sia consentito agli enti locali che abbiano risorse da
investire, di realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza del
territorio, di riduzione del rischio idrogeologico, di efficientamento
energetico degli edifici e di messa in
sicurezza antisismica degli edifici pubblici, a partire dalle scuole e dagli
ospedali, escludendo tali spese dal computo del patto di stabilità interno”.