RILASCIO DEL DURC AD IMPRESE CHE ABBIANO DEBITI CON GLI ENTI
PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI
E’
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16-7-2013 il Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013 recante “Rilascio del
documento unico di regolarità
contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti
la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei
confronti delle pubbliche amministrazioni di
importo almeno pari
agli oneri contributivi
accertati e non ancora versati da parte di
un medesimo soggetto”.
Il
provvedimento reca importanti novità in tema di rilascio del Durc negli appalti pubblici.
Già
nel 2012 le norme in materia di revisione della spesa pubblica (Decreto Legge 7
maggio 2012, n. 52 convertito con modifiche dalla Legge di conversione 6 luglio
2012, n. 94 - “Spending review”)
avevano previsto l’emanazione di un decreto che normasse la fattispecie ora
disciplinata.
Il
decreto, infatti, prevede che il Durc può essere
rilasciato pur in presenza di pregressi debiti per omessi versamenti di
contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi se l’impresa è, nel
contempo, titolare di un credito certo, liquido ed esigibile vantato nei
confronti di una pubblica amministrazione (amministrazioni statali, enti
pubblici nazionali, Regioni, enti locali e del Servizio sanitario nazionale).
Il
credito deve essere oggetto di certificazione e, nel settore degli appalti di
lavori pubblici, detta certificazione è individuata nel “certificato di
pagamento” che segue ogni S.A.L., come previsto dal D.M. 19 ottobre 2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.
Il
credito deve essere di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e
non ancora versati da parte dell’impresa titolare del credito certificato.
Il
decreto in parola chiarisce, quindi, che gli enti preposti al rilascio del Durc, su richiesta dell’impresa titolare dei crediti
certificati che non abbia provveduto
al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi
nei termini previsti,
emettono il documento suddetto con l’indicazione che il rilascio è avvenuto
ai sensi del comma 5 dell’art.
13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012,
n. 94, precisando l’importo del relativo
debito contributivo e gli
estremi della certificazione esibita
per il rilascio
del DURC medesimo.
Nell’ipotesi
di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da
parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle
prestazioni relative a servizi e forniture, si applica quanto stabilito
dall’articolo 4, comma 2, del Regolamento degli appalti pubblici, il D.P.R.
207/2010, che prevede la richiesta da parte dell’impresa dell’intervento
sostitutivo della stazione appaltante per il pagamento dei contributi non
ancora pagati dall’impresa stessa. (Cfr. Notiziario n. 5/2012).
La
certificazione esibita per il rilascio del Durc può
essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo (es. cartelle
esattoriali), ma anche per la cessione o anticipazione del credito presso
banche o intermediari finanziari.
Il
credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può’
essere ceduto ovvero costituire oggetto
di anticipazione del credito stesso solo previa estinzione del debito
contributivo indicato sul DURC comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla
banca o all’intermediario finanziario.
In
alternativa alla preventiva estinzione del debito contributivo, la cessione del
credito ovvero l’anticipazione può avvenire a condizione che l’impresa
sottoscriva apposita delega di pagamento alla banca o all’intermediario
finanziario per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo.
Qualora
l’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediario finanziario al
creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delega al pagamento si
applica per l’estinzione parziale del predetto debito contributivo.