L’AUTORITA’ modifica la delibera che SPIEGA IL SISTEMA AVCPASS
Deliberazione
n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8
maggio e del 5 giugno 2013
Oggetto: Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs
163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.
IL
CONSIGLIO
VISTO
l’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in
seguito “Codice”), il quale dispone che dal 1° gennaio 2013, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle
procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici (di seguito “BDNCP”), istituita presso l’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici, in seguito denominata “Autorità”;
VISTO
l’articolo 6-bis, comma 3, primo periodo del Codice che prevede che la verifica
sia effettuata esclusivamente tramite la BDNCP;
VISTO
l’articolo 6 bis, comma 3, secondo periodo, del Codice che stabilisce che ove
la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico-finanziari o
tecnico-organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nella
BDNCP, il possesso di tali requisiti è verificato mediante l’applicazione delle
disposizioni previste dal Codice e dal DPR n. 207/2010 (in seguito
“Regolamento”);
VISTO
l’art. 6-bis, comma 2, del predetto Codice, in base al quale l’Autorità
stabilisce i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle
offerte in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione
nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione,
l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati;
CONSIDERATO
che ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice i soggetti pubblici e
privati e gli operatori economici che detengono i dati e la documentazione
relativi ai requisiti di partecipazione sono tenuti a metterli a disposizione
dell’Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa
Autorità nella predetta delibera;
CONSIDERATO
che il citato articolo 6-bis prevede a partire dal 1 gennaio 2013 una nuova
procedura di verifica della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti necessari per l’affidamento dei contratti pubblici, senza modificare,
allo stato della normativa vigente, le modalità di partecipazione alle gare
fondata sulla produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
atto notorio previste dal DPR 445/2000;
CONSIDERATO
che è opportuno favorire una progressiva entrata in funzione ed evoluzione del
sistema in modo da consentire agli operatori economici ed alle stazioni
appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei
requisiti;
SENTITI
i principali soggetti interessati operanti nel settore e le Stazioni Appaltanti
nel corso delle audizioni tenutesi il 17 dicembre 2012;
ACQUISITI
in data 19 dicembre 2012 e 1 agosto 2013 i pareri favorevoli del Garante per la
protezione dei dati personali;
DELIBERA
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente delibera si intende
per:
• BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici, istituita dall’art. 62 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
• OE, Operatore Economico;
• AVCPASS, l’Authority Virtual Company Passport, il
servizio realizzato dall’Autorità per la verifica del possesso dei requisiti da
parte degli OE;
• SIMOG, il Sistema Monitoraggio Gare;
• CIG, il Codice Identificativo Gara;
• PASSOE, il documento che attesta che l’OE può essere
verificato tramite AVCPASS;
• PEC, la Posta elettronica certificata.
Articolo 2
Oggetto ed ambito di applicazione
1.
La presente delibera, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del
Codice:
a. individua i dati concernenti la partecipazione alle
gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di
consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il
possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei
contratti pubblici;
b. istituisce il nuovo sistema di verifica dei
requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree
dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori;
c. stabilisce i termini e le regole tecniche per
l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.
2.
Il sistema AVCPASS consente:
a. alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori,
attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti
Certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
per l’affidamento dei contratti pubblici;
b. agli operatori economici, tramite l’apposita area
dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio
carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’operatore economico può
utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle
quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come
dichiarato dall’operatore medesimo.
3.
Per l’utilizzo del sistema AVCPASS:
a. a stazione appaltante/ente aggiudicatore, dopo la
registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di
affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento; quest’ultimo
indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
b. l’operatore economico, dopo la registrazione al
servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui
intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta
contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione
alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario
per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori.
4.
In attuazione dei commi 1 e 3, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori
indicano nei documenti di gara che:
a. la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi
dell’articolo 6-bis del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
b. tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
5.
Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate
dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema
SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in
forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista
dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema
SIMOG.
Articolo 3
Termini e regole tecniche di accesso al servizio
1.
Il sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di affidamento il cui CIG è
richiesto a partire dal 1 gennaio 2013.
2.
Coerentemente con quanto previsto dall’art. 77, comma 5, del Codice e dalla Circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni
svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è
necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:
a. stazione appaltante/ente aggiudicatore (PEC
relativa all’Area Organizzativa Omogenea di Protocollo di appartenenza);
b. Responsabile del Procedimento (casella PEC
personale);
c. lmeno un
amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC
personale dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso
di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
d. eventuale delegato dall’operatore economico
(casella PEC personale del delegato e casella PEC dell’operatore economico);
e. Presidente di Commissione, Commissari di gara
ovvero altri soggetti abilitati alla verifica dei requisiti per il tramite del
sistema AVCPASS (casella PEC personale).
2bis I soggetti di cui alle lettere b) ed e) del
precedente comma 2, possono utilizzare, per le finalità di cui alla presente
deliberazione, anche le caselle di posta elettronica certificata attribuite al
cittadino ai sensi dell’art. 16-bis, comma 5, del Decreto-Legge 29 novembre
2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.
Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione
Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli
operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al
comma 2 lett. c) e d). Pertanto tali soggetti devono
dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato
da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.
Articolo 4
Modalità operative
1.
Per operare sul sistema AVCPASS, occorre registrarsi al servizio secondo le
modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità
(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS).
2.
Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS, i dati richiesti dal sistema SIMOG
per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di
partecipazione e le modalità di comprova degli stessi da parte dell’operatore
economico.
3.
Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori nominano, nell’ambito di ogni
procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica
dei requisiti.
4.
L’accesso al sistema AVCPASS è consentito esclusivamente al Responsabile del
Procedimento ed al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come
dichiarato sul sistema SIMOG.
5.
Il Responsabile del Procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati
alla verifica dei requisiti al sistema AVCPASS a partire dal giorno successivo
alla data di conferma della procedura di affidamento, secondo quanto previsto
dal sistema SIMOG. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno
un messaggio via PEC, all’indirizzo indicato dal Responsabile del Procedimento,
con l’invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle
credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla
verifica sono comunicate dal Responsabile del Procedimento utilizzando le
apposite funzionalità previste da AVCPASS.
6. Al fine di garantire che le richieste di verifica dei
requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima
di poter accedere alla comprova dei requisiti il soggetto abilitato alla
verifica dei requisiti integra o conferma, utilizzando l’apposita funzionalità
di AVCPASS, l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di
affidamento.
7.
Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite AVCPASS la
richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici
interessati; successivamente l’Autorità avvia presso gli Enti Certificanti le
richieste dei documenti definiti nel comma 1 del successivo art. 5.
8.
L’Autorità mette a disposizione
tempestivamente i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti dagli
Enti Certificanti.
9.
Entro il termine di 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva di
ciascuna procedura di affidamento gestita tramite AVCPASS, il Responsabile del
Procedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi, mediante
l’apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti.
10.
Trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine per l’acquisizione dei documenti,
ove il Responsabile del Procedimento non abbia adempiuto a quanto previsto dal
comma 9, l’Autorità procede ad inviare la documentazione via PEC alla stazione
appaltante/ente aggiudicatore. Tale invio costituisce consegna ufficiale della
documentazione di gara. A partire da questa data la stazione appaltante/ente
aggiudicatore acquisisce la piena titolarità dei dati.
11.
La conservazione dei documenti è onere di ciascuna stazione appaltante/ente
aggiudicatore. L’eventuale richiesta di accesso agli atti è in ogni caso
inviata alla stazione appaltante/ente aggiudicatore.
Articolo 5
Documentazione a comprova dei requisiti generali
1.
La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere
generale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice che sono messi a disposizione
mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti,
ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice , attraverso il Sistema
AVCPASS sono i seguenti:
a. Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
b. Certificato del casellario giudiziale integrale
fornito dal Ministero della Giustizia;
c. Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo
ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita
dal Ministero della Giustizia;
d. Certificato di regolarità contributiva di
ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
e. Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia
delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento
allegata alla presente delibera;
f. Documento Unico di regolarità Contributiva fornito
dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail);
g. Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero
dell’Interno.
2.
Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui
all’art. 7, comma 10, del Codice, sono rese disponibili dall’Autorità
nell’ambito del sistema AVCPASS. A tal fine, gli operatori economici possono
visualizzare attraverso specifico alert la presenza o
meno di annotazione a proprio carico. Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori
hanno accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l’apposito
servizio accessibile dal portale AVCP.
3.
Per quanto non espressamente ricompreso nell’ambito del precedente comma 1, le
stazioni appaltanti/enti aggiudicatori provvedono al recupero della
documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall’art. 40, co. 1,
del DPR 445 del 2000.
Articolo 6
Documentazione a comprova dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
1.
La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono acquisiti presso la
BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS includono:
a. Documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;
b. Documenti resi disponibili direttamente dalla
stessa Autorità;
c. Documenti forniti dagli Operatori Economici.
2.
La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lett. a)includono:
a. Bilanci delle società di capitali ove disponibili,
forniti da parte di Unioncamere;
b. Certificazioni di sistema di qualità aziendale
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore
EA28 forniti da Accredia;
c. Fatturato globale e ammortamenti degli operatori
economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone,
ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;
d. Dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte
dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).
3.
La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lett. b)
include:
a. le Attestazioni SOA;
b. i Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Ciascun
operatore economico ha la facoltà di richiedere alla stazione appaltante/ente
aggiudicatore l’inserimento nell’apposita banca dati CEL dei certificati che
dovessero risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del
Presidente dell’Autorità del 5 ottobre 2010;
c. certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di
servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici;
d. le ricevute di pagamento del contributo
obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.
4.
La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non inclusi nei commi 2 e 3 è
inserita nel sistema dagli operatori economici, conformemente a quanto
segnalato dal Responsabile del Procedimento in ordine alle specificità di gara.
Articolo 7
Modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli Enti
Certificanti
1.
Ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice i singoli Enti Certificanti
che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizione
dell’Autorità entro i termini e le modalità definiti tramite apposite
convenzioni.
2.
I dati e/o i documenti di cui al precedente comma 1 vengono acquisiti
dall’Autorità per conto delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per il
solo espletamento delle verifiche in sede di gara.
3.
Per le modalità di scambio dati con gli Enti Certificanti vengono adottate le
regole tecniche e di sicurezza dello standard SPCoop
ed in conformità a quanto stabilito nelle Linee guida per la fruibilità di dati
delle pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’art. 58, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 -Codice dell’Amministrazione Digitale- o soluzioni tecnologiche
alternative che garantiscono comunque livelli di sicurezza non inferiori a
detto standard.
4.
In allegato alla presente delibera viene riportata una descrizione di dettaglio
dei flussi di dati comunicati all’Autorità dagli Enti Certificanti di cui
all’art. 6, comma 1, punto a).
Articolo 8
Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
1.
L’Autorità tratta i dati acquisiti nell’ambito del sistema AVCPASS per le finalità di cui all’art. 6-bis del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto dei criteri di
pertinenza e non eccedenza. L’Autorità agisce in qualità di Titolare autonomo
ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/03 e adempie ai
relativi obblighi ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e
l’adozione delle misure di sicurezza.
2.
La stazione appaltante/ente aggiudicatore, nell’accedere al sistema AVCPASS, tratta
i dati per le finalità cui all’art. 6-bis, comma 3, del Codice e nel rispetto
dei criteri di pertinenza e non eccedenza. La stazione appaltante/ente
aggiudicatore è Titolare autonomo ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/03 dei trattamenti e adempie ai relativi obblighi,
ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l’adozione delle
misure di sicurezza.
3.
L’operatore economico è tenuto a inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la
documentazione pertinente alle finalità di cui all’oggetto della seguente
delibera. L’operatore economico assume la piena responsabilità della natura e
della qualità della documentazione prodotta e solleva l’Autorità da ogni
responsabilità relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata.
4.
Il sistema AVCPASS è stato progettato nel rispetto delle vigenti norme in
materia di protezione dei dati personali, compresi gli obblighi di sicurezza di
cui all’art. 31 del D. Lgs. 196/03. Sono state
disposte, in particolare, le seguenti misure:
a. il sistema garantisce l’identificazione,
l’autenticazione e l’autorizzazione dell’utenza secondo i profili assegnati.
b. Il sistema è dotato di una procedura per la
verifica delle identità e dei relativi ruoli dichiarati a sistema.
c. L’accesso ai servizi AVCPASS avviene solo a seguito
del superamento di una procedura di autenticazione che verifica le credenziali
di autenticazione composte dall’identificativo utente e dalla relativa parola
chiave e sono adottati idonei criteri di robustezza per la costruzione della
password.
d. Le credenziali di autenticazione sono assegnate
individualmente ad ogni incaricato e nelle istruzioni impartite agli incaricati
è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza
della componente riservata delle credenziali.
e. Il sistema AVCPASS espone i dati ai soggetti
autorizzati per il tempo strettamente necessario al trattamento degli stessi
nell’ambito delle procedure di cui al comma 1; al termine di dette procedure i
dati non sono più residenti sul sistema.
f. Il sistema dispone di misure di sicurezza
informatica finalizzate a ridurre al minimo il rischio di violazioni
dell’integrità della riservatezza e della disponibilità dei dati trattati. In
particolare sono disposte idonee procedure di audit sugli accessi, i cui esiti
sono documentati. Tali procedure prevedono attività di audit basate sul
monitoraggio statistico degli accessi e su meccanismi di alert
che individuino comportamenti anomali o a rischio dal punto di vista della
sicurezza informatica.
g. AVCPASS adotta modalità sicure per l’interazione
con gli Enti Certificanti; dispone di un sistema di autenticazione degli
accessi a fini di sicurezza ed è in grado di fornire su richiesta agli Enti
Certificanti evidenza dell’utenza che attraverso il sistema ha generato la
singola richiesta di documentazione.
h. È fatto obbligo agli Operatori Economici e alle
stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di segnalare tempestivamente
all’Autorità ogni variazione dei ruoli dei soggetti che sono stati
preventivamente autorizzati ad operare secondo i profili dichiarati a sistema,
nonché di eventuali utilizzi impropri ed irregolari del sistema.
i. L’operatore economico, la stazione appaltante/ente
aggiudicatore si impegnano a comunicare tempestivamente incidenti sulla
sicurezza qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente
sul sistema AVCpass, nonché ogni eventuale esigenza
di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni).
j. L’Autorità informa l’utenza del corretto utilizzo
del sistema.
k. AVCPASS è implementata con protocolli di sicurezza
provvedendo ad asseverare l’identità digitale dei server erogatori dei servizi
tramite l’utilizzo di certificati digitali emessi da una Certification
Authority ufficiale.
l. Le regole di gestione delle credenziali di
autenticazione prevedono, in ogni caso, la loro attribuzione univoca a una
persona fisica.
m. L’autenticazione deve essere basata su dispositivi
o credenziali; queste ultime sono composte dall’identificativo dell’utente e
dalla relativa componente riservata (parola d’ordine o password) per la cui
costruzione sono adottati idonei criteri di robustezza. Laddove vengano
utilizzati dispositivi di autenticazione, deve esserne assicurata la diligente
custodia.
n. La password, comunicata direttamente al singolo
incaricato separatamente rispetto al codice per l’identificazione, deve essere
modificata dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 90
giorni e le ultime tre password non possono essere riutilizzate.
o. Le password devono rispondere a idonei requisiti di
complessità (almeno otto caratteri, uso di caratteri alfanumerici, lettere
maiuscole e minuscole, caratteri estesi).
p. Le credenziali sono bloccate a fronte di reiterati
tentativi falliti di autenticazione.
q. Nella prima schermata successiva al collegamento
con la banca dati, sono visualizzabili le informazioni relative all’ultima
sessione effettuata con le stesse credenziali (indicazione della data, ora e
indirizzo di rete da cui è stata effettuata la precedente connessione).
r. Il tempo di conservazione dei dati relativi agli
accessi e alle operazioni compiute nel sistema è fissato nel termine di sei
mesi.
Articolo 9
Norme transitorie
1.
Al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti
aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei
requisiti, l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo
del sistema AVCPASS decorre secondo le seguenti scadenze temporali:
a. Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in
procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o
superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le
stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a
verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le
previgenti modalità.
b. Dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a
base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti
attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi
dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché
quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre
2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono
continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici
secondo le previgenti modalità.
c. A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di
importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b)
entrano in regime di obbligatorietà.
1bis. Per gli appalti di importo a base d’asta pari o
superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con
sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico,
nonché per i settori speciali, il
ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei
requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione
dell’Autorità.
2.
In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e
forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati
all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente
delibera, sono inseriti nel sistema dagli operatori economici. In mancanza di
detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel sistema le
fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile,
il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il
relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula
del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore
la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni
prodotte dagli operatori economici.
3.
In relazione a quanto previsto all’art. 5, comma 1, e all’art. 6, comma 2, in
via transitoria, qualora i documenti e i dati non siano messi a disposizione
della Banca Dati da parte degli Enti Certificanti, l’Autorità provvede comunque
ad inoltrare una apposita richiesta agli Enti Certificanti; tali Enti
trasmettono i documenti richiesti dall’Autorità direttamente alle stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori. La richiesta dell’Autorità agli Enti
Certificanti conterrà tutti gli estremi che consentono di ricondurre
esplicitamente la richiesta stessa agli obblighi di cui all’art. 6-bis del
Codice.
4.
In relazione a quanto previsto all’art. 3, comma 2, qualora a causa di esigenze
organizzative le Stazioni Appaltanti siano temporaneamente impossibilitate a
dotare di caselle PEC personali i soggetti di cui alle lettere b) ed e) del
medesimo comma, ferma restando l’opportunità dell’uso di tali strumenti e vista
la data di entrata in vigore del regime di obbligatorietà di cui al comma 1,
lettera c) del presente articolo è possibile, in via transitoria fino al 31
dicembre 2013, il ricorso a caselle di posta elettronica ordinaria. In questo
caso, con le modalità che saranno rese note sul portale istituzionale
dell’Autorità, la Stazione Appaltante è tenuta a:
a. garantire che le caselle di mail ordinaria utilizzate
in via transitoria siano esclusivamente individuali, rilasciate nell’ambito del
dominio istituzionale dell’Amministrazione e ad accesso esclusivo del soggetto
intestatario;
b.
fornire al personale operante in qualità di incaricato del trattamento dei dati
le necessarie istruzioni circa il corretto utilizzo delle credenziali di
accesso, fermo restando quanto disposto dall’art. 8 della presente
Deliberazione nell’ambito delle misure di sicurezza obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 196/2003.
La
relazione, la tabella e l’elenco codici tributo allegati alla presente delibera
ne costituiscono parte integrante.
La
documentazione di cui agli artt. 5 e 6 della presente delibera e della relativa
tabella allegata può essere oggetto di modifica mediante nuova deliberazione.
Le parti modificate della delibera sono sottoposte, per i profili di
competenza, al parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.