LL.PP. - LA SCELTA DEL SUBAPPALTATORE NON DEVE ESSERE FATTA PER
PARTECIPARE ALLA GARA MA SOLO AL MOMENTO DELL’ESECUZIONE
(Consiglio di Stato sez. V 25/7/2013 n. 3963)
1. Gara di appalto- Requisiti di qualificazione- Necessario possesso in
relazione alla categoria prevalente- Identificazione del subappaltatore -
Attiene solo al momento dell’esecuzione
L’art.
92 del d.p.r. n. 207 del 2010, in materia di
partecipazione alla gara, stabilisce che “il concorrente singolo può
partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico –
finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per
l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla
categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per singoli importi”. E’,
dunque, l’esistenza della totale copertura della categoria prevalente a
legittimare la partecipazione alla gara, pur in carenza dei requisiti nelle
categorie scorporabili, purché accompagnata dalla dichiarazione di voler
subappaltare le scorporabili. In sintesi, la qualificazione mancante deve
essere posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ciò
tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico –
finanziaria da parte dell’impresa (in tal senso, cfr. Cons.
Stato, sezione quinta, 19 giugno 2012, n. 3563; 26 marzo 2012, n. 1726; n. 6708
del 2009; n. 4572 del 2008). Quanto alla identificazione del subappaltatore ed alla
verifica del possesso da parte di questi di tutti i requisiti richiesti dalla
legge e dal bando, essa attiene solo al momento dell’esecuzione (Cons. Stato, sezione quinta, 19 giugno 2012, n. 3563). In
tal senso, da ultimo, è anche la determinazione dell’AVCP n. 4 del 10 ottobre
2012 che nello stilare le norme che le stazioni appaltanti devono tenere in
fase di stesura dei bandi di gara, rammenta che, come voluto dall’art. 92 del d.p.r. n. 207 del 2010, “i requisiti relativi alle
categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente”. La stessa determinazione
precisa che la normativa “non comporta l’obbligo di indicare i nominativi dei
subappaltatori in sede di offerta, ma solamente di indicare le quote che il
concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione
per le categorie scorporabili”.Tra l’altro va
considerato che tale scelta è stata voluta dal legislatore. Infatti, la prima
stesura del d. lgs. n. 163 del 2006 prevedeva
esplicitamente che le opere specializzate eccedenti il 15% potessero essere
eseguite solo da a.t.i. nel caso in cui il
partecipante alla gara non avesse avuto i requisiti tecnico – organizzativi ed
economico – finanziari relativi alla categoria scorporabile; successivamente,
con la modifica operata dal d. lgs. n. 152 dell’11
settembre 2008 è stata prevista la possibilità del subappalto anche per le
opere specialistiche, senza alcuna specificazione, rinviando il tutto a quanto
disposto dall’art. 118, comma 2, terzo periodo del d. lgs.
n. 163 del 2006, non ritenendo di delineare in modo diverso le condizioni di
partecipazione alla gara neppure nel caso in cui l’opera specialistica superi
il 15% dell’importo complessivo. Non può, quindi, nel caso che trovare
applicazione la regola generale dettata dall’art. 118 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dall’art. 109 del d.p.r. n. 207 del 2010, che non impongono di indicare già
in sede di qualificazione l’appaltatore, rimandano anche il controllo dei requisiti
al momento in cui verrà depositato il contratto di subappalto.