LL.PP. - DIVIETO DI DESIGNAZIONE A CASATA NEI CONSORZI
(CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 20 maggio
2013, n. 14)
Il
consorzio, concorrente ed aggiudicatario di una procedura pubblica, può
avvalersi delle prestazioni di un’im¬presa
cooperativa in esso associata e specificamente designata in sede di gara e, in
tal caso, l’impresa indicata può eseguire i lavori pur essendo priva dei
requisiti di qualificazione tecnica. Tale impresa, tuttavia, non può avvalersi
di un’ulteriore impresa - a sua volta, in essa associata - altrimenti si
potrebbe innescare un meccani¬smo di designazioni a
catena destinato a beneficiare non il consorzio concorrente e le imprese
cooperative in esso associate, ma, in ipotesi, anche soggetti terzi non
concorrenti direttamente alla gara, né in questa pun-tualmente
designati, secundum legem,
dal concorrente risultato aggiudicatario, quali materiali esecutori dei la¬vori. Tuttavia, se l’indicazione di una sub-affidataria
non è legittima, vitiatur sed
non vitiat, nel senso che tale operazione non
impedisce di conservare legittimamente l’aggiudicazione in capo al consorzio,
purché questi abbia provveduto ad indicare, in sede di offerta, l’impresa
consorziata da cui sarebbero stati eseguiti i lavori stessi. E questo, infatti,
l’unico specifico adempimento imposto dall’art. 37, comma 7, codice degli
appalti, con conseguente irrilevanza dei comportamenti posti in essere sul
punto dalla consorziata designata.