STUDIO DI SETTORE PER L’EDILIZIA VG69U – NOVITÀ 2013 E CORRETTIVI “ANTICRISI”
Alla
luce delle novità intervenute nel corso del 2013, si segnala che è disponibile
sul sito internet del Collegio Costruttori la nuova Guida agli Studi di Settore
aggiornata dall’ANCE, con particolare riferimento alle peculiarità del nuovo
Studio per l’edilizia VG69U (“Costruzioni”), applicabile a partire dal periodo
d’imposta 2012[1].
Nella
Guida vengono illustrati:
-
i correttivi anticongiunturali approvati con il Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 23 maggio 2013 ed applicabili, per il periodo
d’imposta 2012, ai risultati stimati dagli Studi di Settore, ivi compreso
quello per l’edilizia VG69U, al fine di tener conto della contrazione delle
attività e dei mercati dovuta alla crisi economica in atto;
-
gli Indicatori di coerenza (approvati con i D.M. 21 marzo e 28 marzo 2013 – con
il relativo Allegato n.47), applicabili, a partire dal periodo d’imposta 2012,
anche allo Studio VG69U, nell’ipotesi di non corretta compilazione dei Modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore (che
costituiscono parte integrante dell’UNICO 2013, da presentare[2] entro il
prossimo 30 settembre 2013);
-
i chiarimenti sulle predette novità, contenuti nella Circolare dell’Agenzia
delle Entrate 15 luglio 2013 n.23/E.
In
ogni caso, si ricorda che, ai sensi dell’art.1, co.3 del D.M. 23 maggio 2013, i
contribuenti che dichiarano, anche a seguito di adeguamento, ricavi di importo
non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli Studi integrati con i
correttivi congiunturali (ivi compreso lo Studio VG69U), non sono
assoggettabili, per il 2012, agli accertamenti basati sugli Studi di Settore.
Note
[1]
Dopo il via libera della Commissione degli Esperti, il 6 dicembre 2012, lo
Studio VG69U è stato approvato con il D.M. 28 dicembre 2012 ed è applicabile
per il triennio 2012-2014. Si ricorda che il nuovo Studio, elaborato, come
noto, su base regionale, interessa le imprese operanti nel settore delle
costruzioni, con ricavi ed incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro
(art.2, co.1, lett.a e co.2, D.M. 28 dicembre 2012) .
[2]Come risulta dalle Istruzioni ai Modelli (e confermato
dalla C.M. 23/E/2013), da tale obbligo sono escluse le imprese con residenza o
sede operativa nei Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 in
Emilia, Veneto e Lombardia, individuati nel D.M. 1° giugno 2012, che:
-
presentano un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in ragione
della specifica situazione soggettiva;
-
hanno cessato l’attività;
-
si trovano in liquidazione volontaria.
Per
le imprese con tali caratteristiche, inoltre, gli Studi di Settore non verranno
utilizzati come strumento presuntivo ai fini dell’accertamento (cfr. anche
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2013).
Inoltre,
si ricorda che a partire dal periodo d’imposta 2012 le imprese in liquidazione
coatta amministrativa o fallimento non devono presentare il predetto Modello
(Provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 gennaio e 27 maggio
2013).
Allegato: Guida Ance Studi di
Settore