CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “DEL FARE” - ANALISI DELLE PRINCIPALI
MISURE FISCALI
Sul
supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n.194, del 20-8-2013, è
stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia”, cosiddetto “Decreto Fare”.
Di
seguito si riporta un breve commento delle principali misure inerenti la
fiscalità edilizia.
Modifiche alla responsabilità
solidale fiscale
L’art.50
del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 98/2013, conferma
l’eliminazione dell’IVA dall’ambito applicativo della responsabilità solidale
fiscale (disciplinata dall’art.35, co.28-28ter, del D.L. 223/2006, convertito
nella legge 248/2006).
Per
ciò che concerne, invece, il versamento delle ritenute Irpef sul reddito dei
dipendenti impiegati nell’appalto la disciplina sulla solidarietà continua ad
applicarsi secondo le modalità oggi vigenti.
Pertanto,
con riferimento alle ritenute, vengono confermate:
-
l’operatività della responsabilità solidale nei rapporti tra appaltatore e
subappaltatore e il regime sanzionatorio (sanzione amministrativa pecuniaria,
di importo compreso tra 5.000 e 200.000 euro) in capo al committente, qualora
siano riscontrate inadempienze in capo all’appaltatore o al subappaltatore,
-
la limitazione della responsabilità solidale all’ammontare del corrispettivo
dovuto,
-
l’esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni appaltanti pubbliche (di
cui all’art.3, co.33, del D.Lgs. 163/2006),
-
la possibilità, per il committente e per l’appaltatore, di evitare,
rispettivamente, la sanzione e la responsabilità solidale, in caso di
acquisizione, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione
(autodichiarazione o asseverazione) attestante il corretto assolvimento degli
adempimenti, già scaduti, connessi al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi dei lavoratori dipendenti.
A
quest’ultimo riguardo è stata scongiurata la definitiva approvazione della
procedura telematica, basata sul rilascio del “Documento Unico di regolarità
tributaria” – DURT, che, in base al testo licenziato dalla Camera, avrebbe
richiesto alla imprese:
■
l’inserimento periodico, in un apposito Portale informatico messo a punto
dall’Agenzia delle Entrate, di dati relativi alle retribuzioni, contributi e
imposte dovute,
■
la necessità di inoltrare un’istanza telematica, prima di effettuare il
pagamento di ogni corrispettivo contrattuale, diretta ad ottenere il rilascio,
da parte dell’Agenzia delle Entrate provinciale, del DURT, attestante la
regolarità fiscale del destinatario del pagamento stesso
(appaltatore/subappaltatore). In assenza di tale “certificazione telematica”,
sarebbe scattata la solidarietà fiscale in capo all’appaltatore, e le sanzioni
per il committente, qualora gli stessi avessero provveduto comunque al
pagamento dei corrispettivi contrattuali.
E’
evidente che tale soluzione avrebbe complicato ancor di più la gestione
amministrativa dell’appalto e incrementato il rischio del blocco dei pagamenti
contrattuali, risultando, tra l’altro, del tutto inefficace anche come
strumento di contrasto all’evasione. Il DURT, infatti, sarebbe stato rilasciato
sì da un organismo terzo (l’Agenzia delle Entrate), ma non a seguito di un
controllo preventivo sulla posizione del soggetto interessato, quanto piuttosto
sulla base di informazioni fornite direttamente da quest’ultimo, garantendo,
quindi, la stessa attendibilità delle informazioni dell’attuale
autocertificazione.
In
linea generale, permangono comunque le criticità legate all’applicazione
pratica delle disciplina della solidarietà, seppur circoscritta al versamento
delle ritenute sui redditi dei lavoratori impiegati nell’appalto. L’intera
normativa, infatti, continua a mettere a rischio la continuità dei pagamenti
contrattuali e non assicura alcuna efficacia nei controlli fiscali, tenuto
conto che le imprese non sono dotate dei poteri di verifica che fanno capo solo
all’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, il Governo si è impegnato a trovare
una soluzione nell’ambito dell’adozione della delega fiscale, di prossima
approvazione.
Defiscalizzazione nuove infrastrutture strategiche
L’art.19,
co.3, interviene sulla “defiscalizzazione” delle opere da realizzare in project financing, senza
contributi pubblici (di cui all’art.33 del DL 179/2012 -legge 221/2012).
In
particolare, anche a seguito della conversione del provvedimento nella legge
98/2013:
-
viene abbassato, da 500 milioni a 200 milioni di euro, l’importo minimo delle
opere realizzabili in “project financing”
con il meccanismo della defiscalizzazione,
-
viene limitato il meccanismo alle “nuove opere infrastrutturali di rilevanza
strategica nazionale”, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il
31 dicembre 2016.
Pertanto,
sempre in via sperimentale, la realizzazione, con contratti di partenariato
pubblico-privato, di infrastrutture strategiche di importo superiore ai 200
milioni di euro che non prevedono contributi pubblici a fondo perduto, permette
al titolare del contratto di fruire di un credito di imposta IRES e IRAP e
dell’esenzione dal pagamento del canone di concessione, nella misura necessaria
al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario.
Resta
fermo che:
-
il credito d’imposta, riconosciuto ai soggetti titolari dei relativi contratti
di partenariato pubblico/privato (comprese le società di progetto), spetta
nella misura massima pari al 50% del costo dell’investimento connesso alla
realizzazione delle infrastrutture,
-
sono ammesse al beneficio le opere di importo superiore a 200 milioni di euro,
per le quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto e sia
accertata (dal CIPE) la non sostenibilità del piano economico/finanziario,
-
l’agevolazione consiste in un credito d’imposta a valere sull’IRES/IRAP
generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera.
Il
CIPE, con proprie delibere, individuerà l’elenco delle opere che possono
accedere alla “defiscalizzazione”, definendone, in particolare per ciascuna di
esse, l’importo dell’agevolazione in funzione del raggiungimento
dell’equilibrio economico-finanziario. Si evidenzia, inoltre, che tali agevolazioni
sono riconosciute in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di
Stato.
Viene
specificato, infine, che tali misure sono alternative a quelle previste
dall’art.18 della legge 183/2011, che prevede la “defiscalizzazione” (IRES,
IRAP ed IVA) per le nuove infrastrutture (senza limiti di importo) da
realizzare con contratti di partenariato pubblico-privato, per le quali sono
previsti contributi pubblici a fondo perduto ed in sostituzione parziale od
integrale degli stessi.
Seppur
vada valutato positivamente l’abbassamento della soglia del valore minimo delle
opere (da 500 milioni a 200 milioni di euro) che possono accedere ai benefici
fiscali, si evidenzia che l’ambito applicativo della disposizione resta
comunque limitato alle nuove infrastrutture strategiche.
Misure sulla riscossione dei
debiti tributari
L’art.52
modifica la disciplina della riscossione dei debiti fiscali, intervenendo a
favore delle imprese in situazione di grave disagio economico.
In
particolare, sono previsti:
-
la possibilità di ampliare sino a 120 rate mensili il periodo di rateizzazione
(pari ad un massimo di 72 rate mensili) concesso da Equitalia
per il pagamento dei debiti fiscali, ai soggetti in “comprovata e grave
situazione di difficoltà economica”, intendendosi per tale una situazione per
la quale ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: accertata
impossibilità di assolvere al pagamento del debito secondo la rateizzazione
ordinaria e possibilità di assolvere al pagamento del debito con una
rateizzazione più lunga (sino a 120 rate).
In
sostanza, in questi casi, il lasso temporale ammesso per la rateizzazione del
debito si allunga da 6 a 10 anni. Stesso ampliamento viene concesso anche nel
caso di rinnovo della dilazione, in caso di accertata persistenza della grave
situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e
legata alla crisi economica, tale da rendere impossibile il rispetto del piano
ordinario,
-
l’incremento del numero di rate non pagate che determinano la decadenza
dell’accordo di rateizzazione, che, da 2 rate consecutive, passano a 8 rate
anche non consecutive.
Entro
30 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, verranno stabilite le
modalità attuative di tali modifiche e i meccanismi di monitoraggio degli
effetti da queste prodotti,
-
l’aumento, da 20.000 a 120.000 euro, dell’ammontare minimo del debito per il
quale si può procedere con l’espropriazione degli immobili, con esclusione in
ogni caso dell’abitazione principale del contribuente (ad eccezione delle
abitazioni “di lusso” come definite dal D.M. 2 agosto 1969 e, comunque di
quelle classificate nelle categorie catastali A/8 “ville” e A/9 “castelli e
palazzi di pregio artistico e storico”).