RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - CONFERMA DELLE AGEVOLAZIONI DEL 50% E DEL 65% E ULTERIORI NOVITA’
Sulla Gazzetta ufficiale n.181 del 3 agosto 2013 è
stata pubblicata la Legge 3 agosto 2013, n.90, di conversione, con
modificazioni, del Decreto legge 4 giugno 2013, n.63 (cd. “decreto
sull’efficienza energetica”), recante «Disposizioni urgenti per il recepimento
della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio
2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle
procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre
disposizioni in materia di coesione sociale».
Sotto il profilo fiscale, in fase di conversione in
legge del Provvedimento, è stata introdotta la detrazione al 65% per gli
interventi di prevenzione sismica eseguiti sulle “abitazioni principali” e
sugli edifici a destinazione produttiva, ubicati nelle zone del territorio
nazionale ad alta pericolosità sismica.
Viene, altresì, prevista l’emanazione, entro il 31
dicembre 2013, di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale per
l’adeguamento antisismico e per l’incremento del rendimento energetico degli
edifici esistenti.
Resta confermata la proroga sia della detrazione IRPEF
del 50% per il recupero delle abitazioni, con estensione all’acquisto dei
mobili e dei grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, sia della
detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici, nella
misura “potenziata” al 65%, ora applicabile anche alle pompe di calore
(precedentemente escluse dal testo originario del D.L. 63/2013).
Si provvede, di seguito, a fornire una prima
illustrazione dei temi di immediato interesse per le aziende del settore edile.
Risparmio energetico: proroga e potenziamento della
detrazione del 55%
L’art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con
modificazioni, nella legge 90/2013, prevede:
- la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la
riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. 55%), che si applica
nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013,
per tutti gli interventi già agevolati, ivi compresi quelli precedentemente
esclusi dal testo originario del decreto legge, relativi alla:
• sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe
di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
• sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
In tal ambito, si ritiene che l’estensione della
detrazione del 65% anche ai suddetti interventi si applichi, con effetto
retroattivo, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in
vigore del D.L. 63/2013), e non dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore
della legge di conversione del provvedimento). Sul tema, si resta in attesa dei
necessari chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
- la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la
riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. 55%), che si applica
nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014
per gli interventi relativi a parti comuni condominiali degli edifici (artt.
1117 e 1117-bis Cod. civ.) [1] o che interessino tutte le unità immobiliari di
cui si compone il singolo condominio.
Sono stati, inoltre, attribuiti all’ENEA compiti di
monitoraggio e valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della
realizzazione degli interventi, con l’obbligo di trasmettere una relazione sui
risultati ai competenti organi istituzionali (Ministero dello Sviluppo
Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano).
Per il resto, rimangono ferme le modalità operative
del beneficio e gli adempimenti già vigenti.
Infine, viene introdotta una nuova disposizione (art.
16-bis), con la quale si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze
promuova con l’ABI [2] le modalità di concessione di credito agevolato a favore
dei soggetti che intendono realizzare tali interventi.
Alla luce delle novità introdotte in fase di
conversione in legge del D.L. 63/2013, è stato pubblicato sul sito internet del
Collegio (www.ancebrescia.it) uno schema riepilogativo relativo
all’applicabilità della detrazione a seconda delle diverse tipologie di
interventi realizzati, differenziata in base al momento di sostenimento delle
spese.
Ristrutturazioni edilizie: proroga
della detrazione “potenziata” al 50%
ed estensione ai mobili
L’art.16, commi 1 e 2, del D.L. 63/2013, come
convertito in legge, prevede, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2013:
- la proroga della detrazione IRPEF per interventi di
ristrutturazione edilizia delle abitazioni (cd. 36%), nella misura “potenziata”
del 50%, secondo le modalità operative già in vigore;
- l’estensione della detrazione IRPEF anche alle spese
sostenute, dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, per l’acquisto dei mobili
finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione, ivi
compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe
non inferiore alla A+ (A per i forni), nella misura del 50% fino ad un importo
massimo di spesa di 10.000 euro.
Anche per le ristrutturazioni edilizie, viene previsto
(sempre al nuovo art.16-bis) che il Ministero dell’economia e delle finanze promuova
con l’ABI[3] le modalità di concessione di crediti agevolati a favore dei
soggetti che intendono realizzare tali interventi.
Messa in sicurezza statica: “Nuova” detrazione del 65%
L’art.16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013 prevede una
detrazione pari al 65% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2013, da
assumere sino ad un ammontare massimo di 96.000 per unità immobiliare, per
interventi di messa in sicurezza statica riguardanti le parti strutturali e per
la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza
statica (di cui all’art.16-bis, co.1, lett.i, del
D.P.R. 917/1986).
Deve trattarsi, inoltre, di interventi:
• eseguiti su costruzioni adibite ad “abitazioni principali”
o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità
(zone 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici [4] di cui
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003).
La predetta O.P.C.M. individua 4 diverse zone, in
ordine decrescente rispetto al grado di rischio sismico e riporta, nel relativo
allegato A [5], l’elenco di tutti i Comuni italiani con l’attribuzione della
zona di appartenenza.
Pertanto, per verificare l’applicabilità della
detrazione “potenziata” al 65%, occorre controllare, nel citato allegato A, se
il Comune in cui è sito l’immobile oggetto dell’intervento antisismico è
classificato in una delle zone 1 o 2;
• le cui procedure autorizzatorie
siano avviate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L.
63/2013 (ossia dopo il 4 agosto 2013). Ciò implica che i benefici fiscali si
applicano solo relativamente agli interventi per i quali la richiesta del
titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione.
Per il resto, la norma non individua espressamente i
soggetti beneficiari, né le modalità operative della detrazione. Tuttavia,
trattandosi di una modifica all’art.16 del decreto, che disciplina la “Proroga
delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per
l’acquisto di mobili”, le suddette novità dovrebbero applicarsi secondo le
regole già vigenti in materia di detrazione IRPEF del 50%, ferma restando la
limitazione alle costruzioni adibite ad “abitazioni principali” o ad attività
produttive.
Adeguamento antisismico ed efficienza energetica -
applicabilità delle detrazioni
L’art.15 del D.L. 63/2013 riconosce l’applicabilità
delle detrazioni potenziate (65% per il risparmio energetico e 50% per le
ristrutturazioni edilizie) anche agli interventi di miglioramento, adeguamento
antisismico e messa in sicurezza degli edifici esistenti, di incremento
dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, nell’attesa
che, in materia, vengano definite, entro il 31 dicembre 2013, misure ed
incentivi selettivi di carattere strutturale.
Nella definizione di tali incentivi specifici,
inoltre, dovrà tenersi conto dell’opportunità di includere ulteriori interventi
agevolabili, quali, ad esempio, le schermature solari, quelli volti a
promuovere l’efficientamento idrico e la sostituzione
delle coperture di amianto negli edifici.
Note
[1] In merito, si riporta la nuova formulazione degli
artt.1117 e 1117-bis del Codice civile, in vigore dallo scorso 18 giugno 2013,
ai sensi di quanto stabilito dall’art.32, co.1, della legge 220/2012 (Modifiche
alla disciplina del condominio negli edifici).
In particolare, rispetto alla versione precedente, in
vigore fino al 17 giugno 2013, i nuovi artt.1117 e 1117-bis ampliano le ipotesi
relative alle parti comuni condominiali, includendo nelle stesse, tra l’altro,
le aree destinate a parcheggio, i sottotetti, gli impianti di condizionamento
dell’aria e per la ricezione radiotelevisiva, o per l’accesso ad altri flussi
di tipo informativo.
Codice civile - Capo II - Del condominio negli edifici
Art.1117 - Parti comuni dell’edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle
singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento
periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso
comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni
di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per
i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la
lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche
strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di
qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le
cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione
e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed
il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso
a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo,
e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà
individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al
punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di
reti pubbliche.
1117-bis - Ambito di applicabilità
Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici
ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai
sensi dell’articolo 1117.
[2] Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del D.L. 63/2013 (ossia entro il 4 novembre 2013).
[3] Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto (ossia entro il 4 novembre
2013).
[4] Si tratta dei valori stabiliti al n.2, lett.b, dell’allegato 1 all’O.P.C.M. 3274/2013 (criteri per
l’individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e
aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone).
[5] L’O.P.C.M. 3274/2013, con il relativo allegato A,
è pubblicata sul S.O. n.72 alla Gazzetta Ufficiale n.105 dell’8 maggio 2003,
disponibile su sito internet www.gazzettaufficiale.it.
Allegato: schema riepilogativo