SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS 81/08 - Legge
9 agosto 2013, n. 98 - MODIFICHE ALLA NORMA
Si informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194,
la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modificazioni del Decreto
Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia”.
Con riferimento alla sicurezza sul lavoro, nella Legge di conversione, entrata in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il 21 agosto
u.s., sono state confermate la maggior parte delle novità introdotte dal
Decreto.
Alla luce delle recenti modifiche apportate al D. Lgs.
81/08, cosiddetto testo unico in materia di sicurezza, si riporta un focus
delle principali novità che riguardano il settore edile.
1) Articolo 32 della Legge 9 agosto
2013 n. 98 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)
Modifica dei commi 3 e 3 bis)
dell’art. 26 del D. Lgs.
81/08 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o di somministrazione)
Nello specifico la modifica del
comma 3 del suddetto articolo prevede semplificazioni con riferimento alla
documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul
lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI) nei settori a basso rischio di infortuni e malattie
professionali che saranno individuati con apposito decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Solo per tali settori il datore di lavoro
committente può scegliere di redigere il DUVRI oppure di individuare un proprio
incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali (adeguate e specifiche in relazione all’incarico
conferito), che sovrintenda al coordinamento e alla cooperazione tra le imprese
appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano all’interno della propria
azienda o di una singola unità produttiva.
Si ricorda che l’individuazione di
tale incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza
nel contratto di appalto o di opera.
Con la modifica del comma 3 bis)
dell’art. 26 del D. Lgs.
81/08 viene elevato da due a cinque uomini-giorno la soglia al di sotto della
quale non deve essere predisposto il DUVRI, sempre che i lavori o i servizi non
comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato così come definito
nel D.M. 10 marzo 1998, da svolgimento di attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato
XI del D. Lgs. n.
81/08.
Tali adempimenti nel nostro settore
si applicano di rado, dal momento che in presenza di piano di sicurezza e
coordinamento e di piano operativo di sicurezza il DUVRI non deve essere
redatto. La disposizione è invece obbligatoria nel caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture all’interno della propria azienda o nei casi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
Alla luce di quanto detto, pur non
essendo una norma che interessa direttamente il settore delle costruzioni si
rileva, tuttavia, che le modifiche proposte non comportano una semplificazione reale, innanzitutto perché il DUVRI è, ormai, uno strumento
consolidato e ampiamente utilizzato dalle imprese e poi perché la facoltà, da
parte del datore di lavoro committente, di individuare una figura professionale
ad hoc per assolvere ad alcuni adempimenti, piuttosto che redigere
il DUVRI (ma solo per settori a basso rischio che dovranno essere individuati),
non sembra andare nella direzione di una vera semplificazione.
Inoltre non è chiaro cosa si
intende per formazione, esperienza e competenza adeguate.
Modifica dell’articolo 27 del D. Lgs.
81/08 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi)
La lettera a-bis) dell’articolo 32
ha stabilito che attraverso un DPR vengano definiti settori e criteri
finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento alla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro; la vecchia formulazione del D. Lgs. n.
81/08 prevedeva che tale compito spettasse alla Commissione consultiva permanente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Modifica dell’articolo 29 del D. Lgs.
81/08 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)
Viene introdotto, all’art. 29 del
D. Lgs.
81/08 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi),
il comma 6-ter che prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali che individuerà settori a basso rischio di
infortuni e malattie professionali. I datori di lavoro delle aziende operanti
nei settori suddetti potranno dimostrare, attraverso
un apposito modello definito dal decreto, di aver effettuato la valutazione dei
rischi.
La norma non riguarda il settore
delle costruzioni che, presumibilmente, non rientrerà nel suddetto elenco.
Modifica dell’articolo 32 comma 5 del D. Lgs.
81/08 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)
E’ stata introdotta una misura di
semplificazione in materia di formazione, essendo stato previsto il riconoscimento dei crediti formativi nei casi di formazione e
aggiornamento previsti dal D. Lgs. n.
81/08 in cui i contenuti dei percorsi si sovrappongono, in tutto o in parte, a
quelli previsti per il responsabile o per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione.
Modifica dell’articolo 37 del D. Lgs.
81/08 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
E’ stato introdotto un nuovo comma
che prevede il riconoscimento dei crediti formativi nei casi di formazione e
aggiornamento per dirigenti, preposti, lavoratori e
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi
si sovrappongono, in tutto o in parte.
Modifica dell’articolo 71 del D. Lgs.
81/08 (Obblighi del datore di lavoro)
Sono state introdotte, altresì,
disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro al
fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. Con la
modifica dei commi 11 e 12 dell’articolo 71 del D. Lgs. 81/08 (Obblighi del datore di lavoro) è stato ridotto da sessanta a quarantacinque
giorni il termine entro cui l’INAIL è tenuto a effettuare la prima verifica.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il datore di lavoro può avvalersi sia
di soggetti pubblici sia di soggetti privati abilitati. Per le
verifiche successive, il datore di lavoro può, invece, avvalersi
indifferentemente delle ASL o delle ARPA o di soggetti pubblici o privati
abilitati.
La misura, senza dubbio positiva, snellisce,
seppure solo parzialmente, una procedura che le associazioni
datoriali hanno sempre criticato in quanto troppo contorta e di difficile
attuazione.
Modifica dell’articolo 88 del D. Lgs.
81/08 (Campo di applicazione)
E’ stato modificato il comma 1,
lettera g-bis) dell’articolo 88 del D. Lgs.
81/08 (Campo di applicazione) escludendo i piccoli lavori, la cui durata
presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione
o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/08 previste per i cantieri temporanei e
mobili, ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di cui
all’allegato XI del D. Lg. 81/08.
L’esclusione, dal campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D.
Lgs. 81/08, dei lavori di entità non superiore
a 10 uomini giorno (ad eccezione di quelli rientranti nell’allegato XI)
comporta preoccupanti conseguenze sul piano della “qualificazione” dei soggetti
operanti nei cantieri per i motivi sottoelencati.
In tali lavori infatti non si applica l’art. 90
del D. Lgs. 81/08, che prevede, al comma 9, la verifica dell’idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici, che comprende:
- l’esibizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- l’esibizione del DURC;
- l’esibizione del Documento di valutazione dei rischi (la cui
redazione, comunque, rimane un obbligo delle imprese);
- la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi.
In tale contesto appare evidente la possibilità da parte di
operatori economici non qualificati di operare sul mercato sfuggendo a
qualsiasi meccanismo di verifica preventiva circa la loro idoneità; il tutto a
scapito, evidentemente, della sicurezza dei lavoratori.
Non si applica inoltre l’articolo 99 del D. Lgs. 81/08 che prevede la trasmissione, da parte del committente, alla ASL
e alla direzione provinciale del lavoro della notifica preliminare, elemento
fondamentale, ai fini della programmazione delle attività di controllo da parte degli organi di vigilanza.
L’unica semplificazione per le imprese resta il mancato obbligo di
redazione del Piano Operativo della Sicurezza (POS) che, tra l’altro, non
risulta essere un grosso onere per la stessa.
Introduzione dell’articolo 104 bis del D. Lgs. 81/08 (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili)
Il capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/08 reca, nell’attuale formulazione, un nuovo articolo che
stabilisce per il settore edile, la redazione di modelli semplificati di piano operativo di sicurezza, di piano di sicurezza e coordinamento, di
fascicolo dell’opera, e di piano di sicurezza sostitutivo. Tali modelli, da
adottare mediante decreto interministeriale, dovranno essere adottati sentita
la Commissione consultiva permanente, previa intese della Conferenza
Stato-Regioni.
Tale modifica è senza dubbio la
più interessante per gli operatori del settore. L’attuazione della
summenzionata previsione potrà avere importanti risvolti sulla gestione degli
aspetti meramente formali di un cantiere, senza perdere di
vista l’obiettivo principale di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
2) Art. 38 della Legge 9 agosto 2013 n. 98 (Disposizioni in materia di
prevenzione incendi)
Si segnala che sono state apportate alcune modifiche
anche in materia di prevenzione incendi.
L’intervento di modifica è rivolto agli enti ed ai privati delle nuove
attività introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del
2011. Il comma 1 dell’articolo in esame introduce una semplificazione burocratica, ossia l’esenzione dall’obbligo di presentazione
dell’istanza preliminare qualora gli enti ed i privati suddetti siano già in
possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio.
Il comma 2 differisce di un anno, portandolo al
2014, il termine previsto dal medesimo regolamento, in scadenza il prossimo 7
ottobre, per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 4 del
regolamento, ivi compresa, esclusivamente per le fattispecie diverse da quelle previste al comma 1 dell’articolo in esame, la preliminare
presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3 del regolamento.
La misura è volta sia a semplificare gli adempimenti di prevenzione
incendi, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi per le imprese sia a rendere sostenibili i tempi di assolvimento
degli adempimenti stessi.