INAIL
- DISTACCO IN PAESE DELL’UNIONE EUROPEA - MODULISTICA COMUNITARIA PD DA1 - NOTA
DELl’ 11 LUGLIO 2013
Si informa che l’Inail con nota dell’11 luglio 2013, che si riproduce in calce alla presente, ha segnalato
che, a decorrere dal 13 luglio 2013, in caso di distacco di un lavoratore in un
Paese dell’Unione europea, la richiesta del documento PD DA1 (che attesta il
diritto alla copertura sanitaria a titolo dell’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) deve essere
presentata dalle aziende (e/o dagli intermediari abilitati) alla Sede
dell’Istituto territorialmente competente soltanto per via telematica, mediante
una procedura disponibile nella sezione “Servizi online” del sito
www.inail.it.
L’Istituto precisa inoltre che, una
volta inviata la suddetta richiesta, la procedura trasmette in modo automatico
una e-mail alla posta di struttura della Sede dell’Istituto per la lavorazione ed una e-mail, tramite posta elettronica certificata
(PEC), al richiedente per la conferma della presa in carico della richiesta.
Ricevuta la richiesta, la Sede Inail
provvede all’inoltro, tramite PEC, del documento PD DA1, debitamente compilato, all’utente richiedente ed alle Aziende Sanitarie Locali
competenti.
La nota in parola fa altresì
presente che, qualora vi fossero problemi di natura tecnica legati alla
procedura in questione e quindi l’impossibilità da parte del richiedente di effettuare telematicamente la richiesta del documento PD DA1,
l’interessato potrà provvedervi utilizzando il modulo di richiesta in formato
PDF, reperibile nella sezione Modulistica del sito www.inail.it, ed inoltrarla
alla Sede INAIL di competenza tramite PEC.
Per quanto concerne un cittadino
che già riceve specifiche prestazioni (ad esempio una rendita) e che intenda
trasferire la propria residenza in altro Paese dell’Unione europea, la
richiesta del documento PD DA1 potrà essere effettuata utilizzando la PEC della competente Sede INAIL ovvero, recandosi allo sportello della
medesima.
Inail
Roma, 11 luglio 2013
Oggetto:
Utilizzo dei servizi telematici Inail per
le comunicazioni con le imprese.
Modulistica comunitaria: PD DA1
Come è noto, l’art. 76 del Regolamento (CE) n° 883/2004, nel richiedere agli Stati membri un’efficace
cooperazione nello scambio di infom1azioni tra gli Istituti competenti che
operano nel sistema di sicurezza sociale, ha previsto, fra l’ altro, che i
soggetti interessati abbiano l’ obbligo di
informare le Istituzioni in merito ad ogni cambiamento che incida sui loro
diritti a ricevere prestazioni.
Il principio guida, di cui alla
normativa comunitaria, è che le persone alle quali si applicano i Regolamenti
sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, di
regola quello nel quale è svolta l’ attività lavorativa.
Tuttavia, criteri diversi dal
principio della territorialità vengono applicati in alcune situazioni
specifiche, tra le quali:
- il caso di cittadini europei che
intendono trasferirsi in altro Stato membro della
UE;
- l’ ipotesi del distacco.
In particolare, il lavoratore
distaccato è colui che esercita abitualmente attività lavorativa in uno Stato
membro e si trovi a svolgere la stessa attività in un altro Stato membro, rimanendo soggetta alla legislazione dello Stato di provenienza.
Per le suddette fattispecie, nel
caso in cui sia fatta esplicita richiesta alle Istituzioni competenti, queste
ultime devono rilasciare lo specifico Documento Portabile (PD) previsto per
ciascun settore del sistema di sicurezza sociale.
Per il settore di competenza dell’ Inail, il
PD DA1 (ex mod.
El23) attesta il diritto alla copertura sanitaria in caso di infortunio sul
lavoro o di malattia professionale nello Stato membro diverso da quello competente.
Tanto premesso ed in conformità con
quanto dettato dal DPCM 22luglio 2011 (at1. 2, co.3) che ha previsto - a
decorrere dal 1° luglio 2013 - l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici
dell’ Inail per
le comunicazioni con le imprese, si fa presente che
dal13 luglio 2013, in caso di distacco di un proprio lavoratore in un Paese
della U.E., le aziende e/o gli intermediari dovranno richiedere esclusivamente
per via telematica - attraverso una procedura disponibile nella sezione Servizi
online del Portale istituzionale, nell’area
Richieste/Modulo PD DA1, il documento PD DA1 alla Sede Inail
territorialmente competente.
Inviata la richiesta per il
rilascio del suddetto documento, la procedura trasmetterà automaticamente una
e-mail alla posta di struttura della Sede Inail per
la lavorazione ed m1a e-mail, tramite posta elettronica certificata (PEC), al
richiedente per la confenna
della presa in carico della richiesta. La Sede Inail, ricevuta la richiesta, provvederà
all’inoltro, tramite PEC, del documento PD DA1, debitamente compilato,
all’utente richiedente ed alle AA.SS.LL. competenti.
Si fa presente, inoltre, che
qualora vi fossero problemi di natura tecnica legati alla procedura in
questione e quindi l’ impossibilità da parte del richiedente di effettuare telematicamente la richiesta del documento PD DA1, l’interessato
potrà provvedervi utilizzando il modulo di richiesta in fom1ato pdf, reperibile
nella sezione Modulistica del Portale istituzionale, ed inoltrarla alla Sede Inail di
competenza tramite PEC.
Inoltre, per quanto attiene un
cittadino che già riceve specifiche prestazioni (es. reddituario) e che intenda
trasferire la propria residenza in altro Paese della UE, la richiesta del
documento PD DA1 potrà essere effettuata utilizzando la PEC della Sede Inail
competente ovvero, recandosi allo sportello della stessa.
Si sottolinea, infine, che per la
promozione del servizio è stato predisposto un piano di
comunicazione che prevede:
- una informativa sul Portale
istituzionale;
- una e-mail alle aziende
interessate ed ai consulenti del lavoro;
- una informazione/formazione agli
operatori del Contact
Center Multicanale (CCM), dedicati;
- al servizio di assistenza
all’utente nell’utilizzo della procedura;