INPS - RATEAZIONI DEI DEBITI CONTRIBUTIVI
IN FASE AMMINISTRATIVA - CIRCOLARE N. 108/2013
Con la circolare n. 108/13, di cui si allega copia, l’Inps ha fornito
le indicazioni contenute nel Regolamento che attualmente, a seguito delle
Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9
maggio 2013, costituisce l’unica fonte regolatrice delle disposizioni in
materia di rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, maturati
dal contribuente nei confronti di tutte le Gestioni amministrative dell’Istituto e per i quali ancora non è stato formato l’Avviso di
Addebito.
In particolare, la nota in oggetto ricorda che per ottenere il
pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per
contributi e sanzioni, è necessario presentare un’unica domanda, contenente
tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati nei confronti di
tutte le Gestioni amministrate dell’Inps, che risultano denunciati dal
contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza. Al riguardo, si ricorda che la trasmissione dell’istanza può essere effettuata
dal soggetto responsabile dell’adempimento contributivo (titolare/legale
rappresentante), o da specifico delegato o dall’intermediario appositamente
autorizzato.
Dal punto di vista operativo, l’Inps ricorda, altresì, che
il contribuente, prima della presentazione della domanda, dovrà conoscere
puntualmente la propria situazione debitoria, al fine di indicare correttamente
l’importo del debito, sia nella complessità dello stesso da rateizzare, sia ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate dalla
regolarizzazione in forma rateale.
Per l’accoglimento della domanda di rateazione, il contribuente dovrà
accettare le condizioni previste dal Regolamento, unitamente all’importo del
debito oggetto di regolarizzazione, nonché
rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sull’esistenza e
sull’azionabilità del credito stesso, nonché agli eventuali giudizi di
opposizione in sede civile.
L’accoglimento del piano di ammortamento avverrà, invece, solo per effetto del comportamento concludente posto in essere
dal contribuente attraverso il pagamento, entro il termine comunicato nel piano
stesso, dell’importo indicato come prima rata.
Dal suddetto momento, conferma l’Istituto, potrà essere valutata la sussistenza della condizione di cui all’art. 5, comma 2, lett.a) del D.M. 24 ottobre 2007, ossia la regolarità contributiva
dell’impresa in caso di richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto
competente abbia espresso parere favorevole. Inoltre,
con la possibilità di richiedere il pagamento in forma dilazionata anche delle
somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle
retribuzioni corrisposte ai lavoratori, verrebbe a decadere l’obbligo, da parte
dell’Istituto, di provvedere alla denuncia all’Autorità
Giudiziaria competente della notizia di reato.
Come noto, il pagamento in forma rateale comporterà l’applicazione
degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della
domanda di rateazione, fermo restando che, nell’ipotesi
in cui sia accordata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la
riduzione del tasso da applicare, il credito costituito dalla maggiore misura
degli interessi di dilazione già versati verrà conguagliato sull’importo del debito residuo oggetto della rateazione ovvero rimborsato in
caso di intervenuto pagamento della stessa.
Poiché possono essere compresi nella rateazione anche gli importi
relativi all’ultimo periodo contributivo, scaduto alla data di presentazione della domanda stessa, mese/trimestre/rata, in relazione alla
specificità di ciascuna Gestione, il contribuente non potrà inserire
nell’istanza di rateazione un’esposizione debitoria che si sia determinata nel
corso di una precedente dilazione. Il requisito di
correntezza contributiva, infatti, costituisce una delle condizioni essenziali
per il permanere del titolo al pagamento in forma rateale.
Il Regolamento, però, ha previsto, e questa è una delle novità di
maggior rilievo, una mitigazione della previsione
che esclude la possibilità di proporre una domanda diretta ad ottenere
l’attivazione di una rateazione relativa ad un’esposizione debitoria che si sia
determinata nel corso di una precedente dilazione.
Il contribuente, infatti, potrà presentare alla sede competente, titolare della gestione dei crediti oggetto della
rateazione principale, una domanda per accedere ad un apposito piano di
“rateazione breve”, oppure una domanda di nuova rateazione una volta estinta
anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora
dovute, la precedente rateazione. La possibilità di attivare un apposito piano
di “rateazione breve”, che potrà coesistere con la dilazione principale e che
non potrà durare più di 6 mesi, a fronte di temporanea mancanza di liquidità, potrà essere attivata una sola volta nel corso della
dilazione principale e potrà investire il debito contributivo maturato in
massimo tre mesi per i datori di lavoro e committenti o un trimestre/rata per i
lavoratori autonomi. In tal caso, adempiendo al versamento delle rate
richieste, il contribuente manterrà il requisito della correttezza
contributiva.
Il mancato o parziale versamento mensile di una delle rate determinate
con il piano di “rateazione breve” comporterà la revoca della rateazione principale e il venir meno del titolo al versamento delle rate ancora
dovute riconducibili alla medesima “rateazione breve”; in questo caso, il
credito residuo oggetto della rateazione principale e l’importo ancora dovuto
dal piano di “rateazione breve” saranno richiesti al contribuente
con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le
successive attività di recupero.
Per ciò che concerne l’ipotesi di ammissione del contribuente ad una
nuova rateazione di un’esposizione debitoria che si
sia determinata nel corso di una precedente dilazione, il Regolamento prevede
che la nuova domanda possa essere accettata a condizione che vi sia stata
l’integrale definizione, con il pagamento delle rate accordate e ancora dovute,
delle partite debitorie inserite nella precedente
rateazione.
Relativamente alle competenze decisionali in tema di rateazioni dei
debiti in fase amministrativa, queste sono rimesse ai Direttori provinciali
dell’Istituto nel caso di rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi, nel limite d’importo di euro 500.000,00, ai Direttori regionali
dell’Istituto, nel caso di rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi,
nel limite d’importo superiore ad euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
al Direttore Centrale Entrate nel caso di domande di rateazione
nel limite di 24 rate per i crediti di importo superiore a euro 1.000.000,00.
Con il successivo messaggio n. 11532/13, a cui si fa esplicito rinvio
per una maggiore conoscenza, l’Inps ha fornito le prime istruzioni per la presentazione della domanda per il pagamento rateale dei contributi in
fase amministrativa che i soggetti responsabili dell’adempimento contributivo
(titolare/legale rappresentante), identificati con il codice fiscale, o i
delegati o gli intermediari a ciò appositamente autorizzati,
dovranno seguire in relazione alle Gestioni interessate dalla regolarizzazione
in forma rateale.
Inps
Roma, 12 luglio 2013
Circolare n. 108
Oggetto: determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio
2013. Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in
fase amministrativa.
Sommario:con le Determinazioni del Presidente dell’Istituto n. 229 del 14 dicembre
2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, è stata approvata la nuova disciplina delle
rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa di competenza
delle Gestioni private, Dipendenti Pubblici e dei Lavoratori dello spettacolo e
dello sport professionistico amministrate dall’Inps che, attraverso
l’armonizzazione dei criteri amministrativi, costituisce l’unica fonte
regolatrice della materia.
Premessa
L’art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici” convertito con modificazioni dalla Legge
22 novembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals
e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps, che succede in tutti i
rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012.
La norma, al comma 7, ha affidato all’Istituto il compito di provvedere
al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla confluenza dei
predetti Enti operando una razionalizzazione dell’organizzazione e delle
procedure.
Nell’avviare il processo d’integrazione sopra
richiamato, considerata la centralità che l’istituto della rateazione riveste
nell’ambito dell’attività di recupero crediti, quale strumento che consente ai
contribuenti, in condizione di temporanea difficoltà economica, di intraprendere un percorso virtuoso di rientro in bonis, si è provveduto all’armonizzazione dei criteri regolatori in materia
di pagamenti in forma rateale dei crediti contributivi, in fase amministrativa,
di competenza delle Gestioni private, Dipendenti Pubblici e Lavoratori dello
spettacolo e dello sport professionistico amministrate dall’Inps.
In relazione a ciò, con le Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e
n. 113 del 9 maggio 2013, il Presidente dell’Istituto ha approvato il
Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti
contributivi in fase amministrativa che, a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente circolare, costituisce l’unica fonte regolatrice
della materia.
1. Quadro normativo di riferimento
La fonte principale di riferimento in tema di rateazioni
è costituita dall’art. 2, comma 11 del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito nella Legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni (1),
che ha definito la titolarità degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali a concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi,
premi ed accessori di legge, rispettivamente in 24 e 36 mensilità.
L’art. 116, comma 17, della Legge 23 dicembre
2000, n. 388 (2), ha disciplinato, invece, la possibilità che il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, autorizzi il prolungamento della durata della rateazione fino a
60 mesi.
In attuazione delle predette disposizioni
normative, ciascun Istituto (3) ha provveduto, nel tempo, a dettare la
disciplina regolatrice e amministrativa per la definizione delle domande di
pagamento rateale dei crediti di propria pertinenza.
2. Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113
del 9 maggio 2013
L’unicità del quadro normativo di riferimento sopra richiamato
costituisce il presupposto per procedere, attraverso l’armonizzazione dei
criteri regolatori, alla definizione del procedimento amministrativo con il quale dovranno essere gestite le istanze di pagamento in
forma dilazionata.
La revisione della disciplina operata con le Determinazioni n. 229 del
14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, soddisfa, nel contempo,
l’ulteriore esigenza di considerazione delle attuali condizioni
del contesto economico e sociale del Paese rispetto alle quali l’Istituto è
chiamato a fornire risposte adeguate alle istanze dei contribuenti nell’ambito
del ruolo ad esso riconosciuto.
Il nuovo Regolamento, nella logica di revisione sistemica, si pone
quindi quale unica fonte di disciplina delle rateazioni contributive dei debiti
in fase amministrativa, maturati dal contribuente nei confronti di tutte le
Gestioni amministrate dall’Inps, per i quali non sia stato ancora formato l’Avviso di Addebito e sostituisce, abrogandole, tutte le
precedenti disposizioni impartite sulla materia.
3. Pagamenti in forma rateale dei debiti in fase amministrativa
maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’Inps
Il contribuente, per ottenere il pagamento in forma
dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve
presentare un’unica domanda, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase
amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni
amministrate dall’Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati
alla data di presentazione dell’istanza medesima.
Pertanto, la domanda di rateazione, nella quale il contribuente non
indichi tutte le Gestioni nelle quali è maturato il debito
da rateizzare, verrà respinta.
Il contribuente, tuttavia, potrà proporre una nuova istanza che,
laddove comprenda l’intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla
data di presentazione della medesima, consentirà l’attivazione del relativo procedimento amministrativo previsto per la definizione della domanda di
rateazione.
La domanda può avere ad oggetto il
debito per contribuzione in fase amministrativa denunciato dal contribuente o
accertato dall’Istituto per il quale, alla data di presentazione, non risulti effettuato il versamento con le modalità e nei
termini legali previsti per ciascuna delle Gestioni considerate.
Sono da intendersi in fase amministrativa i
crediti dell’Istituto per i quali, alla data di presentazione della domanda di
rateazione, non risulti ancora formato l’Avviso di Addebito di cui
all’art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 122 del 30 luglio 2010, nonché i crediti in gestione presso gli uffici
legali che, alla medesima data, non siano stati affidati per il
recupero agli Agenti della Riscossione, ai sensi dell’art. 7-quater, comma 6,
della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (4).
Si precisa, in particolare, che il
contribuente può richiedere la rateizzazione di tutte le partite a debito dovute a titolo di omissione o di evasione, ivi comprese le somme
dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei
lavoratori. Tale ultima previsione conferma quanto in precedenza stabilito con
la Determinazione del Commissario Straordinario Inps n. 250 del 18
dicembre 2009.
Al riguardo, si intendono
interamente richiamate le disposizioni impartite dall’Istituto con la circolare
n. 148 del 24 novembre 2010 (paragrafo 3.) ai fini della verifica dell’avvenuto
versamento delle quote a carico dei lavoratori.
Le rateazioni dei debiti
contributivi in fase amministrativa possono essere concesse fino ad un massimo
di 24 mesi.
Resta ferma, alla luce della
richiamata disciplina, la possibilità per il contribuente di chiedere al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il
prolungamento della rateazione fino a 36 rate (5).
Si rammenta infine che, per
particolari specifici casi (6), il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità.
4.
Procedimento di definizione delle domande
Il Regolamento adottato,
rispondendo all’esigenza di uniformità gestionale delle Gestioni Dipendenti
Pubblici e dei Lavoratori dello spettacolo e
dello sport professionistico amministrate dall’Inps, disciplina le fasi in cui
si sviluppa il procedimento di definizione delle domande di rateazione.
4.a Presentazione della domanda
Nella logica delle nuove
disposizioni, appare opportuno precisare che il contribuente, identificato con
il codice fiscale, che intende regolarizzare la propria posizione debitoria in
forma rateale, è tenuto a presentare una domanda di rateazione unica per tutte le Gestioni amministrate dall’Inps attraverso i consueti canali
telematici (7). Al riguardo, si rammenta che la trasmissione può essere
effettuata dal soggetto responsabile dell’adempimento contributivo
(titolare/legale rappresentante), ovvero da specifico
delegato o dall’intermediario a ciò appositamente autorizzato.
4.b Definizione estratto
contributivo
Nel procedimento di definizione
delle rateazioni contributive, la fase di individuazione dell’importo delle
partite a debito che saranno oggetto della domanda, riveste un ruolo di
particolare importanza nella logica della costruzione di un rapporto di
trasparenza e collaborazione con il contribuente.
In relazione a ciò, il
contribuente, prima della presentazione della domanda, dovrà acquisire, avvalendosi anche dei supporti delle procedure informatiche a disposizione
del medesimo o del proprio intermediario, una chiara conoscenza della propria
situazione debitoria.
Nel caso emergano situazioni di
difformità tra quanto il contribuente ritenga di richiedere
in rateazione e l’importo del debito come sopra verificato, l’interessato dovrà
provvedere a segnalare alla competente struttura dell’Istituto, anche tramite i
suddetti canali informatici, la discordanza rilevata al fine di ottenere la
sistemazione dell’intera esposizione debitoria.
Definito così l’importo del debito,
nella domanda dovrà essere indicato, sia l’importo complessivo del medesimo
debito da rateizzare, sia quello ripartito per ciascuna delle Gestioni
interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.
Il piano di ammortamento verrà
calcolato sulla base delle medesime partite debitorie indicate dal contribuente
nella domanda, confermate in via definitiva dalla Sede competente a svolgere
l’istruttoria in relazione alle singole Gestioni interessate.
Una volta emesso il piano di
ammortamento, i versamenti effettuati successivamente, ancorché riferiti alle
medesime partite debitorie inserite in rateazione, verranno considerati come
partite a credito dell’azienda. Tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione con i contributi mensili o periodici dovuti a
partire dalla data di presentazione della domanda.
Diversamente, saranno esclusi dalla
compensazione i versamenti che il contribuente, pur a fronte di quanto disposto
dall’Istituto al paragrafo 3. della circolare n. 148 sopra
richiamata, effettui, dopo l’emissione del piano di ammortamento, allo
specifico titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei
lavoratori.
All’atto della domanda, infatti, il
contribuente si impegna ad effettuare il versamento della
prima delle rate complessivamente accordate e delle successive rate uguali e
consecutive nel numero e nella misura indicati nel piano di ammortamento.
L’eccezione rispetto a tale
previsione è costituita dal versamento diretto ad estinguere anticipatamente
ed integralmente la rateazione concessa.
Al fine di costruire un sistema in
grado di rafforzare la scelta del contribuente di intraprendere un percorso
virtuoso di rientro in bonis,
compiuta all’atto della domanda e consolidatasi con il comportamento
attuato successivamente all’accoglimento della medesima attraverso il rispetto
delle condizioni di regolarità del versamento delle rate accordate e della
correntezza contributiva, le partite debitorie oggetto di rateazione potranno essere integrate con quelle delle quali si sia avuta conoscenza
solo successivamente all’emissione del piano di ammortamento, purché maturate
precedentemente alla data di presentazione della domanda di rateazione in
corso.
In tal caso, essendo l’ulteriore debito incardinato nella domanda di rateazione già attivata, lo
stesso verrà estinto con il pagamento di un numero di rate pari a quello delle
rate accordate e non ancora scadute che saranno calcolate sugli stessi
presupposti in base ai quali il piano di ammortamento in corso è stato
emesso.
5. Condizioni per l’accoglimento
della domanda di pagamento in forma dilazionata
5.a Atto di impegno ed elementi
conoscitivi contenuti nella domanda
Alla lettera C) del Regolamento
sono fissate le condizioni previste per l’accoglimento della
domanda di pagamento in forma dilazionata che richiedono, da parte del
contribuente, il loro rispetto e l’esplicita accettazione. Con la presentazione
dell’istanza di rateazione, pertanto, il contribuente si impegna ed accetta le condizioni ivi previste unitamente all’importo del debito oggetto
di regolarizzazione.
Da tale ultima accettazione
consegue l’ulteriore impegno a rinunciare a tutte le eccezioni che possano
influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito stesso nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede
civile.
L’accettazione del piano di
ammortamento avverrà, invece, solo per effetto del comportamento concludente
posto in essere dal contribuente attraverso il pagamento, entro il termine comunicato nel piano stesso, dell’importo indicato come prima rata del
medesimo.
Da ciò discende che l’attivazione
della rateazione avviene esclusivamente in presenza del pagamento della prima
delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento.
Si precisa che, da tale momento,
potrà essere valutata la sussistenza della condizione di cui all’art. 5, comma
2 lett.a) del
D.M. 24 ottobre 2007, tenuto conto che solo con l’attivazione della rateazione,
a seguito del pagamento della prima rata, può considerarsi
perfezionato il parere favorevole dell’Istituto alla rateazione medesima.
Inoltre, al fine di garantire la
piena consapevolezza degli effetti derivanti dal mancato pagamento della
contribuzione accertata come dovuta e dalla normativa
in tema di rateazioni, il contribuente prenderà atto che la possibilità di
richiedere il pagamento in forma dilazionata anche delle somme dovute a titolo
di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni
corrisposte ai lavoratori non produce effetto sulla
permanenza dell’obbligo, da parte dell’Istituto, di provvedere alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria competente (Procura della Repubblica presso il
Tribunale competente) della notizia di reato ai sensi dell’art. 2, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 24
marzo 1994, n. 211 (8).
La soddisfazione del debito per
contributi e somme aggiuntive per ciascuna Gestione interessata dalla predetta regolarizzazione avverrà imputando i versamenti
delle rate accordate a partire dal periodo più remoto. Al riguardo, è stabilito
che tale previsione sia espressamente dichiarata dal debitore nella domanda.
Parimenti, il contribuente dovrà prendere atto che il pagamento in forma rateale comporta
l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di
presentazione della domanda di rateazione (9).
In tema di riduzione degli
interessi di dilazione, inoltre, il contribuente
prenderà atto che, nell’ipotesi in cui sia accordata dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (10) la riduzione del tasso da applicare, il credito
costituito dalla maggiore misura degli interessi di dilazione già versati verrà
conguagliato sull’importo del debito residuo oggetto della
rateazione ovvero rimborsato in caso di intervenuto pagamento della stessa.
Analogamente si opererà, qualora,
ai sensi dei commi 15 e 16 dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388,
venga accordata la riduzione delle sanzioni civili di cui al
comma 8 del medesimo articolo (11).
5.b Requisito di correntezza
contributiva
Per favorire l’utilizzo dell’istituto della rateazione come strumento idoneo ad agevolare il
recupero dei crediti in funzione del definitivo superamento dello stato di
insolvenza, potranno essere compresi nella rateazione anche gli importi
relativi all’ultimo periodo contributivo - mese/trimestre/rata
in relazione alla specificità di ciascuna Gestione - scaduto alla data di
presentazione della domanda stessa.
Come precisato, il pagamento in
forma dilazionata è finalizzato al recupero della condizione di regolarità del
contribuente che, pertanto, per tutta la durata della
rateazione concessa deve provvedere al regolare versamento, oltre che delle
rate accordate, anche della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente
per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge.
In relazione
a ciò, per espressa previsione del Regolamento, il contribuente non potrà
inserire nell’istanza di rateazione un’esposizione debitoria che si sia
determinata nel corso di una precedente dilazione.
Il requisito di correntezza
contributiva, infatti, costituisce una delle condizioni
essenziali per il permanere del titolo al pagamento in forma rateale.
5.c Rateazione breve e rateazione
di periodi relativi ad esposizioni debitorie
maturate nel corso di una precedente dilazione.
Il Regolamento, nella logica di una più ampia valutazione della situazione di difficoltà che può
determinarsi in capo al debitore, ha previsto una mitigazione della previsione
che esclude la possibilità di proporre una domanda diretta ad ottenere
l’attivazione di una rateazione relativa ad un’esposizione debitoria
che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione.
Il contribuente, infatti, in
relazione alla specifica situazione debitoria maturata e sulla base di proprie
valutazioni, potrà presentare alla sede
competente titolare della gestione dei crediti
oggetto della rateazione in corso (principale):
1)
domanda per accedere ad un apposito piano di “rateazione breve” (12);
2)
domanda di nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il
pagamento integrale delle rate accordate e ancora
dovute, la precedente rateazione.
Con riferimento al punto 1), al
fine di agevolare il mantenimento della condizione di correntezza contributiva
nel corso della rateazione concessa, è stata prevista la possibilità per il
contribuente di accedere ad un apposito piano di “rateazione breve” di durata
non superiore a sei mesi che possa consentire, a fronte di una situazione di
temporanea mancanza di liquidità, l’effettuazione del versamento della
contribuzione mensile o periodica, purché regolarmente denunciata o
imposta.
Si precisa che tale strumento potrà
essere utilizzato per una sola volta nel corso della rateazione principale e
con pagamento da effettuare in un numero massimo di sei rate mensili.
Tenuto conto del carattere di eccezionalità che il ricorso a tale strumento riveste, è stato previsto
che il periodo dilazionabile in modalità breve potrà essere:
- tre mesi per i datori di lavoro
ed i committenti;
- un trimestre/rata per i
lavoratori autonomi.
Il contribuente che utilizzi tale modalità e che provveda al versamento delle rate richieste (nel
numero massimo di sei) manterrà il requisito di correntezza contributiva
previsto dal Regolamento di cui al precedente paragrafo 5. sub5.b.
In tal caso, il contribuente, oltre
al regolare versamento delle rate accordate con
la rateazione principale, dovrà effettuare il corretto adempimento delle rate
in conto della “rateazione breve”.
Il mancato o parziale versamento
mensile di una delle rate determinate con il piano di “rateazione breve”, comporterà, da una parte, la revoca della rateazione principale e,
dall’altra, il venir meno del titolo al versamento delle rate ancora dovute in
conto della contribuzione corrente regolarizzata mediante la medesima
“rateazione breve”.
Il credito residuo oggetto della rateazione principale e l’importo ancora dovuto per le
mensilità regolarizzate con il piano di “rateazione breve” saranno richiesti al
contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione
per le successive attività di recupero.
La “rateazione breve”, infatti,
presuppone sempre un piano di rateazione principale cui la stessa accede.
Si precisa che tale strumento potrà
essere utilizzato dal contribuente – sulla base delle condizioni e dei limiti
di durata specificati - per mantenere il requisito di
correntezza contributiva non solo rispetto a ciascuna delle Gestioni comprese
nella rateazione principale ma anche rispetto a quelle, non incluse in
quest’ultima, per le quali il contribuente, identificato dal medesimo codice fiscale, è tenuto all’assolvimento di un ulteriore obbligo
contributivo. In tal caso la domanda andrà indirizzata alla sede competente a
gestire la contribuzione mensile/periodica regolarizzata con la domanda di
“rateazione breve”.
Qualora il periodo di irregolarità superi quello sanabile mediante ricorso alla modalità di
“rateazione breve”, gli importi ancora dovuti in conto della rateazione
principale revocata saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e
consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di
recupero.
Per quanto concerne l’ipotesi di
cui al punto 2) che regola l’ammissione del contribuente ad una nuova
rateazione di un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una
precedente dilazione, il Regolamento, che ha definito il
principio dell’unicità della rateazione in capo al medesimo contribuente, ha
espressamente previsto che la nuova domanda può essere accettata a condizione
che vi sia stata l’integrale definizione, con il pagamento delle rate accordate a ancora dovute, delle partite debitorie inserite nella
precedente rateazione.
6. Definizione della domanda di
rateazione ed emissione del piano di ammortamento
La definizione della domanda di
rateazione, all’esito dell’istruttoria compiuta sulla base
della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste, avviene con un
provvedimento motivato di accoglimento, cui segue l’emissione del piano di
ammortamento ovvero con un provvedimento di reiezione.
Il provvedimento adottato è comunicato al contribuente all’indirizzo PEC o al numero di fax
indicati alternativamente ed obbligatoriamente nella domanda.
Il Regolamento definisce le fasi di
gestione della domanda fissando il termine di 15 giorni dalla data di
presentazione della domanda medesima per la conclusione
del procedimento.
In relazione a ciò, il pagamento
della prima rata, effettuato non oltre il termine assegnato con il piano di
ammortamento, determinerà l’attivazione della rateazione costituendo lo stesso,
come già evidenziato al paragrafo 5 sub 5.a, espressione
della volontà del contribuente di accettazione del piano di ammortamento
comunicato con le modalità su indicate.
Il piano di ammortamento a rate
costanti sarà pari al numero di rate accordate.
Le rate successive alla prima avranno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di versamento
della prima rata.
Qualora il pagamento della prima
rata abbia una scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione
della domanda, il versamento da effettuare sarà pari al numero di rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.
Sulle rate accordate con
l’accoglimento dell’istanza sono applicati gli interessi di dilazione calcolati
al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione.
A tale riguardo, si richiama quanto previsto dal Regolamento, ed illustrato negli
ultimi due capoversi del paragrafo 5 sub 5.a della presente circolare, con
riferimento all’ipotesi di intervenuto accoglimento da parte del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali dell’istanza di riduzione degli
interessi di dilazione e alle modalità di utilizzo delle maggiori somme che a
tale titolo risultino versate anteriormente al provvedimento di accoglimento.
Nel rinviare alle disposizioni
impartite dall’Istituto in tema di modalità di applicazione della riduzione
delle sanzioni civili di cui al comma 8 dell’art. 116 della Legge 23 dicembre
2000, n. 388, ai sensi dei commi 15 e 16 della medesima norma (11), si rammenta
che il Regolamento ha stabilito che il credito, costituito dalla differenza tra la misura delle sanzioni calcolate alla data di
emissione del piano di ammortamento e quella definita a seguito della
concessione della riduzione, è riconosciuto a favore del contribuente. Tale
somma sarà conguagliata sull’importo del debito
residuo oggetto della rateazione ovvero rimborsata in caso di intervenuto
pagamento della stessa.
Il Regolamento, come esposto al
precedente paragrafo 5 sub 5.a, al fine di realizzare la tutela del credito
meno garantito, ha espressamente previsto che l’imputazione
dei versamenti effettuati in conto della rateazione avvenga a partire dal
periodo più remoto.
Si evidenzia infine che i
versamenti mensili delle rate accordate sono accettati dall’Inps a titolo di
acconto sul credito oggetto di rateazione, lasciando
salva la possibilità per l’Istituto di esperire ogni atto o azione idonei ad
escludere il pregiudizio in ordine al recupero del credito residuo.
7. Annullamento del piano di
ammortamento
Con il nuovo Regolamento si è
inteso valorizzare, come sopra precisato, l’attività
amministrativa che precede la definizione dei contenuti della domanda nonché
gli impegni assunti dal contribuente con la presentazione della stessa.
Pertanto, qualora all’esito
dell’istruttoria compiuta, la domanda di rateazione sia
definita con un provvedimento motivato di accoglimento e con l’emissione del
piano di ammortamento, il mancato o parziale pagamento della prima rata, entro il termine assegnato con il medesimo
piano comporterà l’annullamento del piano emesso.
In tal caso,
resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime
partite a debito, una nuova istanza di rateazione. Inoltre, i crediti
interessati dall’annullamento saranno richiesti al contribuente con Avviso di
Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le
successive attività di recupero.
Diversamente, laddove sia
intervenuto un provvedimento di reiezione per carenza delle condizioni
riportate nel precedente paragrafo 6 sub 6.a, il contribuente, una volta
rientrato in possesso dei requisiti richiesti dal
Regolamento, potrà riproporre una domanda di dilazione riferita alle medesime
partite che avevano formato oggetto della precedente istanza.
8. Gestione della domanda
Come precisato, la domanda di
rateazione dovrà indicare l’importo complessivo del debito da
rateizzare e quello ripartito per ciascuna delle Gestioni amministrate
dall’Inps ed interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.
Con successivo messaggio, saranno
fornite indicazioni in ordine alle modalità di presentazione
della domanda a cui il contribuente dovrà attenersi.
Con il medesimo messaggio, tenuto
conto del nuovo assetto conseguente alle recenti disposizioni emanate
dall’Istituto in ordine all’integrazione organizzativa delle funzioni dei
soppressi Enpals e Inpdap, al fine di garantire la
gestione integrata dell’istanza, qualora la stessa interessi contestualmente
più Gestioni, verranno fornite inoltre le indicazioni cui le singole strutture
competenti, in relazione al credito oggetto di regolarizzazione, dovranno attenersi nelle more del completamento delle attività dirette
alla realizzazione di archivi relazionali.
9. Provvedimento di revoca della
rateazione
Il permanere del titolo al
pagamento in forma dilazionata dei crediti compresi nella domanda è condizionato alla circostanza che, nel corso della rateazione concessa,
il contribuente provveda al regolare versamento sia della contribuzione dovuta
per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge, sia delle rate
accordate.
In tal senso, all’atto della presentazione della domanda, il contribuente si impegna ad
effettuare, in caso di accoglimento della medesima, sia il versamento delle
rate mensili accordate e definite nel piano di ammortamento, sia il versamento
dei contributi correnti mensili o periodici nei confronti di tutte le
Gestioni previdenziali dell’Istituto.
Il venir meno di una o di entrambe
le condizioni comporta l’immediata revoca della dilazione accordata.
Si evidenzia, tuttavia, che il
requisito della correntezza contributiva può essere
mantenuto dal contribuente facendo ricorso allo strumento della “rateazione
breve”. Nel rinviare a quanto precisato al precedente paragrafo 5. sub 5.c, si
sottolinea la necessità che sia posta particolare attenzione nel controllo
delle evidenze contabili nella fase successiva all’avvio
del piano di “rateazione breve”, al fine della puntuale adozione dei
provvedimenti di revoca della rateazione principale e della “rateazione breve”
conseguenti al mancato regolare versamento delle rate relative a quest’ultima.
Analogamente, si dovrà procedere
all’immediata revoca della rateazione accordata laddove, attraverso il costante
monitoraggio dei versamenti, successivi al primo e fino al limite massimo di 24
(36/60) rate, sia accertato contabilmente il mancato pagamento da parte del contribuente di due rate mensili consecutive, pur in
presenza della condizione di regolarità nel versamento della contribuzione
dovuta mensilmente o periodicamente.
Il provvedimento di revoca ha effetto dalla data della sua adozione e, pertanto,
tenuto conto che l’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007,
ai fini dell’emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, ha
stabilito che l’attestazione della regolarità contributiva sussiste
qualora, in caso di richiesta di pagamento in forma rateale, l’Istituto
competente abbia espresso parere favorevole, nel rinviare alle precisazioni
fornite al precedente punto 5. sub 5.a, si sottolinea l’importanza della correttezza dell’azione amministrativa al fine di escludere che ogni
ritardo possa rendere meno efficace la finalità che il legislatore ha inteso
riconoscere nel sistema al documento medesimo.
Si precisa, infine, che i residui
crediti oggetto della dilazione revocata saranno richiesti al
contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione
per le successive attività di recupero.
10. Competenze decisionali
Tenuto conto dell’attuale assetto
organizzativo (13), conseguente agli interventi
adottati per pervenire all’integrazione delle funzioni già proprie dei
soppressi enti Inpdap ed Enpals, la competenza decisionale in tema di
rateazioni dei debiti in fase amministrativa, a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente circolare, resta confermata, secondo una logica
di ripartizione per importi, in capo ai Direttori provinciali, ai Direttori
regionali e al Direttore Centrale Entrate, competente per Gestione (14).
In relazione a ciò, si riporta di
seguito la prevista articolazione delle competenze.
Ai Direttori provinciali
dell’Istituto è attribuito il potere di:
- decidere le rateazioni fino a 24
rate dei debiti contributivi in fase amministrativa, nel limite d’importo di
euro 500.000,00;
- esprimere il parere
sull’estensione della rateazione fino a 36 rate, nel limite
del predetto importo;
- dare esecuzione
all’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
sull’estensione della dilazione a 36 rate.
Ai Direttori regionali
dell’Istituto, è attribuito il potere di:
- decidere
le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi in fase amministrativa,
nel limite d’importo superiore ad euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
- esprimere il parere
sull’estensione della rateazione fino a 36 rate, entro i predetti limiti d’importo.
Al Direttore Centrale Entrate,
titolare della funzione di monitoraggio e verifica della puntuale ed uniforme
applicazione della normativa in materia di rateazione dei debiti contributivi
da parte delle strutture territoriali finalizzata all’individuazione
delle eventuali azioni correttive, compete il potere di:
- decidere le domande di rateazione
nel limite di 24 rate per i crediti di importo superiore a euro 1.000.000,00;
- esprimere il parere
sull’estensione della rateazione fino a 36 rate nell’ambito
degli importi di competenza.
Le sopra specificate competenze si
estendono anche al potere di decisione delle richieste di riduzione delle
sanzioni civili in applicazione della già richiamata disciplina della Legge 23
dicembre 2000, n. 388 (14).