INPS
- LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO
DALLE LISTE DI MOBILITÀ - CONTRIBUZIONE APPLICABILE - MESSAGGIO
N.
11761/2013
Si informa che con messaggio n.
11761 del 22 luglio 2013, che si riproduce in calce alla presente nota, l’Inps ha fornito precisazioni in merito alla contribuzione applicabile
ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità
(cfr. Not.
8-9/2012), al termine del periodo agevolato di cui all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 14
settembre 2011, n. 167, c.d. “Testo Unico
dell’Apprendistato”.
In primo luogo, nel richiamare le
istruzioni impartite con circolare n. 128 del 2 novembre 2012 (cfr. Not. n.
12/2012 e Not. n.
2/2013), l’Istituto ricorda che, ai sensi della menzionata norma, per i suindicati soggetti si applica il regime contributivo agevolato previsto
dall’art. 25, co. 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e, ove spettante,
quello disciplinato dall’art. 8, co. 4, della medesima legge.
In questi casi, quindi, la
contribuzione a carico del datore di lavoro è pari, per la
durata di diciotto mesi dalla data di assunzione, al 10%.
Con riguardo agli aspetti
contributivi, l’Inps evidenzia che, per i rapporti di lavoro in discorso,
limitatamente al periodo di vigenza dell’agevolazione, l’aliquota complessiva da versare si attesta nella misura del 15,84% (10% a
carico dell’azienda + 5,84% a carico dell’apprendista). Al termine dei diciotto
mesi previsti dalla norma, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena;
la quota a carico del lavoratore, invece, rimane pari al 5,84%
per tutta la durata del contratto di apprendistato.
Ciò premesso, l’Istituto osserva
che, pur con le particolarità stabilite dalla legge, il rapporto di lavoro di
cui trattasi, fino alla scadenza contrattualmente definita in relazione alla diversa tipologia, mantiene la natura di rapporto di
apprendistato. Di conseguenza, anche le forme assicurative rimangono quelle
espressamente individuate per detta tipologia dall’art. 2, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 167/2011, cioè: invalidità, vecchiaia e
superstiti (IVS); assegno per il nucleo familiare (CUAF); malattia; maternità;
assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
Peraltro, sottolinea l’Inps, le
rispettive misure sono quelle ordinariamente previste in relazione al settore di classificazione (Industria, Artigianato, Agricoltura,
Credito/Assicurazioni, Commercio/Terziario) e alle caratteristiche aziendali,
con applicazione delle eventuali riduzioni di legge (ad esempio, CUAF).
Inoltre, per i lavoratori in
oggetto continuano ad operare le misure compensative in
favore della previdenza complementare e/o del Fondo di Tesoreria, secondo il
disposto dell’art. 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
dell’art. 8 del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Da ultimo, al punto 2. del
messaggio in commento, l’Inps illustra le modalità di compilazione del flusso Uniemens per
i lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità,
dal diciannovesimo mese in poi.
Inps
Roma, 22 luglio 2013
Messaggio n. 11761
Oggetto:
lavatori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità.
Precisazioni in merito alla contribuzione applicabile al temine del periodo
agevolato di 18 mesi previsto dalla legge 223/1991.
Premessa.
Come noto, l’articolo 7, c. 4 del
D.lgs. 167/2011 (TU dell’apprendistato), ha previsto la possibilità di assumere
in apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o
riqualificazione professionale. In questo caso, è consentito derogare sia ai
limiti anagrafici previsti in genere per l’instaurazione dei rapporti di
apprendistato, sia alla normativa in materia di licenziamento, trovando
applicazione, per detti lavoratori, la disciplina in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966.
Riguardo all’applicabilità di
questo particolare istituto, il Ministero del Lavoro ha precisato[1] che il
ricorso a detta tipologia era possibile già all’atto di entrata in vigore del
citato TU[2] negli ambiti in cui la nuova regolamentazione
fosse operativa[3] e che, in caso contrario, per i lavoratori in mobilità
poteva trovare applicazione la previgente disciplina, “ferme restando le
disposizioni in materia licenziamenti individuali di cui alla legge 604/1966 e il regime contributivo di cui alla legge 223/1991”.
1. Contribuzione.
Con riferimento agli aspetti di
carattere contributivo, il citato articolo 7, c. 4, stabilisce che, per detti
soggetti, opera il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, c.9, della legge n. 223/1991 e, ove spettante, l’incentivo di cui
all’articolo 8, c.4, della medesima legge.
Con circolare n. 128/2012, è stato
chiarito che, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la
contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al 15,84% (10% +
5,84% a carico dipendente).
Al termine del periodo agevolato
previsto dalla norma, mentre il carico contributivo del lavoratore rimane pari
al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, la contribuzione
datoriale è, invece, dovuta in misura piena.
Riguardo alla sua portata, si
precisa quanto segue.
Pur con le particolarità previste
dalla legge e sopra descritte, non pare possano esserci dubbi in merito alla
natura del rapporto che, quindi, fino alla scadenza
contrattualmente definita in relazione alla diversa tipologia, rimane quello di
apprendistato.
Conseguentemente, anche le forme
assicurative rimangono quelle espressamente stabilite per detta tipologia
dall’articolo 2, c. 2 del TU e, cioè:
IVS; Cuaf; Malattia; Maternità; ASpI.
Riguardo alle rispettive misure, si
precisa che le stesse saranno quelle ordinariamente previste in relazione al
settore di classificazione (Industria – Artigianato – Agricoltura –
Credito/Assicurazioni – Commercio/Terziario) e alle caratteristiche
aziendali, con applicazione delle eventuali riduzioni di legge (es. Cuaf).
Inoltre, per detti lavoratori continueranno a operare le misure compensative in
favore della Previdenza complementare e/o del Fondo di Tesoreria, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del DLgs.
252/05 e dall’articolo 8 del DL 30
settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.A
titolo esemplificativo, per un apprendista assunto dalle
liste di mobilità ex lege n.
223/1991 da parte di una impresa commerciale con Cuaf ridotta, le misure contributive
successive al 18° mese di attività e fino alla scadenza del contratto di
apprendistato saranno le seguenti:
Assicurazioni Misure %
Note
IVS 29,65 23,81 DL
+5,84
lav.
Cuaf 0,43
Maternità 0,24
Malattia 2,44
ASpI 1,61
Totale
34,37
2. Modalità operative.
Per la compilazione del flusso Uniemens si
confermano le disposizioni dettate al punto 7 della circolare n. 128/2012.
In particolare, i lavoratori
assunti con contatto di apprendistato dalle liste di mobilità, dal 19° mese in
poi, devono essere identificati nell’elemento <Qualifica1>
con il codice “5” e nell’elemento <TipoContribuzione>
con il codice “J5”.
Note:
[1] Cfr. circolare n. 29/2011.
[2] Il D.lgs. 167/2011 è entrato in
vigore il 25/10/2011.
[3] Laddove, cioè, sia la singola
Regione che la contrattazione collettiva di riferimento, ovvero eventuali
accordi interconfederali, hanno recepito la riforma e, di conseguenza,
disciplinato i profili di rispettiva competenza.