INPS
- TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA - DECRETO
INTERMINISTERIALE 18 APRILE 2012 - CIRCOLARE
N.
113/2013
Si informa che l’Inps con circolare n. 113 del 25
luglio 2013, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente oltre che
sul sito dell’Istituto, ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche ed
integrazioni la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia
al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC). A tal proposito si rammenta che
l’invio telematico delle certificazioni di malattia è stato introdotto dal
“Disciplinare tecnico” allegato al Decreto 26 febbraio 2010, recante e
successivamente modificato dal Decreto 18 aprile 2012, del Ministero della
Salute, di concerto con i Ministeri del Lavoro e dell’Economia e delle Finanze.
Nello specifico, la circolare in esame segnala che le principali novità introdotte dal citato provvedimento riguardano:
- il “Servizio per la comunicazione di inizio ricovero”, che consente
alle aziende sanitarie di trasmettere all’Inps la comunicazione di inizio
ricovero, previo inserimento del codice fiscale del lavoratore. La trasmissione prevede la ricezione della conferma della
accettazione dell’invio e l’assegnazione, da parte dell’Istituto, del numero di
protocollo univoco (PUCIR), consentendo altresì la stampa cartacea della
comunicazione di inizio ricovero, da consegnare al lavoratore, anche ai
fini di una tempestiva verifica dei dati anagrafici. Nelle modalità già in uso
per il certificato di malattia telematico sono messe a disposizione del
lavoratore e del datore di lavoro le informazioni contenute nella suddetta comunicazione di inizio ricovero;
- il “Servizio per l’invio di un certificato di malattia in sede di
dimissione”, che consente alle aziende sanitarie di inviare all’Inps i dati di
chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o per trasferimento dello stesso ad altra struttura sanitaria, e, inoltre,
al medico ospedaliero, autorizzato dalla struttura sanitaria, di riprendere la
comunicazione di inizio ricovero (attraverso il numero di protocollo univoco
della comunicazione di inizio ricovero, recuperato dal software
gestionale della struttura sanitaria, e il codice fiscale del lavoratore) e di
certificare la diagnosi e l’eventuale prognosi per la convalescenza.
L’accettazione, tramite SAC, del certificato di malattia in sede di
dimissione da parte dell’Inps comporta la restituzione del numero di
protocollo univoco del certificato medesimo (PUC).
Successivamente, il sistema software gestionale della struttura
sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa per il rilascio della copia cartacea del certificato al lavoratore. Tale adempimento
ha anche l’utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della
corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di
reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del
lavoratore medesimo.
L’Inps evidenzia altresì che gli elementi che costituiscono il
certificato sono stati implementati di nuovi campi, fra i quali, in
particolare: la possibilità per il medico di dichiarare il ruolo in cui opera al momento del rilascio del certificato (medico Servizio
Sanitario Nazionale/libero professionista); l’indicazione di evento traumatico
e la possibilità di arricchire le note di diagnosi al fine di completare e/o
caratterizzare la diagnosi stessa (anche ai sensi dell’art. 42 della
Legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente l’obbligo di segnalazione di
eventuale responsabilità di terzi); la segnalazione dell’esistenza di una
patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato
patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta; la
possibilità di indicare, oltre alla modalità di esecuzione della visita
ambulatoriale/domiciliare, anche quella in regime di
pronto soccorso; la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato
l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.
Con riferimento alle novità introdotte relativamente al certificato di
ricovero e di dimissioni delle strutture sanitarie, le Regioni
(ai sensi del comma 3 del menzionato art. 1) dovranno adeguarsi entro i
successivi nove mesi.
Nelle more, continueranno ad essere redatti dalle strutture sanitarie
certificati di ricovero e di dimissioni (con o senza ulteriore
prognosi) in modalità cartacea.
In tali ipotesi, i lavoratori assicurati all’Inps, aventi diritto
all’indennità di malattia, dovranno provvedere, ai sensi della vigente
normativa, a trasmettere o recapitare il certificato cartaceo (entro il termine
di due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post
ricovero; entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia presente
ulteriore prognosi) all’Istituto (certificato contenente prognosi e diagnosi)
ed al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi).