MINISTERO
DEL LAVORO -INPS - LAVORATORI CON ALMENO 50 ANNI DI
ETÀ, DISOCCUPATI DA OLTRE 12 MESI E DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO - INCENTIVI PER
L’ASSUNZIONE - CIRCOLARE DICASTERO N.
34/2013 E CIRCOLARE INPS N. 111/2013 E MESSAGGIO n. 12212/2013
Si informa che il Ministero del
Lavoro con circolare n. 34 del 25 luglio 2013 e l’Inps con circolare n. 111 del
24 luglio 2013 e messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013, hanno fornito
istruzioni ai fini dell’applicazione degli incentivi previsti dall’art. 4, commi 8-11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, in favore dei datori di
lavoro che assumono le seguenti categorie di lavoratori:
- uomini e donne con almeno
cinquanta anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti
in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi strutturali
dell’Unione europea, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi;
- donne di qualsiasi età, prive di
un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, occupate nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lettera e), del Regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (cioè, impiegate in un settore
economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità
occupazionale che supera, in sfavore della donna, di almeno il 25% la
disparità media occupazionale di genere);
- donne di qualsiasi età, ovunque
residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi.
1) Istruzioni del Ministero del
Lavoro
In primo luogo, la circolare ministeriale n. 34/2013, riprodotta in allegato, rimarca che,
ai sensi delle norme sopra richiamate, i benefici di cui trattasi consistono
nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, in relazione ad assunzioni, con contratto di lavoro
subordinato, a partire dal 2013, delle previste categorie.
Tali incentivi, di durata variabile
a seconda della tipologia del contratto di lavoro, si applicano non soltanto ai
contributi sociali dovuti all’Inps, ma anche ai premi
assicurativi dovuti all’Inail.
In merito ai requisiti soggettivi
dei lavoratori individuati dalle disposizioni in argomento, il Ministero del
Lavoro evidenzia quanto segue.
Lavoratori di età non inferiore a
cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi
Considerato che il legislatore, nel
riferirsi alla nozione di disoccupazione, richiama la disciplina della
disoccupazione di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il
lavoratore deve essere un disoccupato registrato presso il Centro per l’impiego competente per domicilio e la durata della disoccupazione deve
essere superiore a dodici mesi, in base alle regole fissate dagli articoli 2 e
4 dello stesso decreto legislativo.
Donne di qualsiasi eta’,
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei
fondi strutturali dell’unione europea e nelle aree di cui all’art. 2, punto
18), lettera e), del Regolamento (ce) n. 800/2008
La circolare in esame rimarca che:
- tenuto conto
del disposto del Decreto Ministeriale 20 marzo 2013, emanato in attuazione
dell’art. 20, comma 5-ter, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
ai fini della valutazione della presenza della condizione di soggetto “privo di
impiego regolarmente retribuito” da almeno sei mesi, occorre
considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e
verificare che in quel periodo il lavoratore non abbia svolto una attività di
lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi, ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa
(o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917), con
remunerazione annua superiore a € 8.000, o una attività di lavoro
autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a € 4.800.
L’accertamento del requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione
disciplinato dal Decreto Legislativo n. 181/2000 e, quindi, la condizione di “priva di impiego regolarmente retribuito” non richiede la previa
registrazione della donna presso il Centro per l’impiego;
- il secondo dei requisiti (cioè,
la residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi
strutturali dell’Unione europea) deve intendersi riferito
ad una area indicata nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per
l’Italia. Per il periodo 2007-2013 la carta è stata definita con decisione
C(2007)5618 def. corrigendum del
28 novembre 2007 consultabile sul sito internet del Dipartimento per
lo Sviluppo e la Coesione economica, all’indirizzo:
http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp
recepita nella legislazione
nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 marzo 2008. Si
segnala che nella citata nota non sono riportate
aree ubicate nella Provincia di Brescia.
-In alternativa al requisito da
ultimo indicato, è previsto che l’incentivo trova applicazione per le donne,
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in relazione ad impieghi nelle aree di cui all’art. 2, punto 18), lettera
e), del Regolamento (CE) 800/2008. La norma fa riferimento, da una parte, a
settori, e, dall’altra, a specifiche professioni, caratterizzati da un tasso di
disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media
uomo-donna.
In proposito, il Decreto
Interministeriale 16 aprile 2013 (in corso di registrazione) stabilisce che
alla individuazione dei suddetti settori e professioni si provvede, per l’anno
successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del
Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze (sono attualmente in fase di definizione i decreti relativi agli anni
2013 e 2014).
Donne di qualsiasi età prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi, ovunque residenti
Nel richiamare quanto già affermato
circa la nozione di “impiego regolarmente retribuito” alla base del Decreto
Ministeriale 20 marzo 2013, la circolare in discorso fa presente che per tale
categoria di lavoratrici occorre considerare il
periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e verificare che
in quel periodo la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro
subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra
prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 917/1986), con remunerazione annua superiore
a € 8.000, o una attività di lavoro autonomo dalla quale
derivi un reddito annuo lordo superiore a € 4.800. Anche in questa ipotesi si
prescinde dalla registrazione presso il Centro per l’impiego.
Al paragrafo 3 (“Requisiti
oggettivi”), la circolare ministeriale osserva che, secondo il comma 11 dell’art. 4 della Legge n. 92/2012, le disposizioni
dettate dai commi 8-10 dello stesso articolo si applicano nel rispetto del
Regolamento (CE) n. 800/2008.
In proposito, viene precisato che:
- il predetto riferimento
costituisce condizione di legittimità della disciplina di
cui trattasi in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di
stato e, quindi, rende il regime compatibile con la citata disciplina e vale ad
escludere la necessità di una notifica del regime stesso ai sensi dell’art. 108 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
- atteso che le definizioni
adottate in merito alle condizioni soggettive dei lavoratori la cui assunzione
sia agevolata sono tali da essere ricomprese nella definizione di lavoratore
svantaggiato di cui all’art. 2, punto 18), del
Regolamento (CE) n. 800/2008, e l’intensità di aiuto è inferiore a quella
massima consentita dall’art. 40 del medesimo Regolamento, il richiamo sopra
evidenziato introduce l’ulteriore elemento dell’incremento netto del numero di lavoratori dipendenti della impresa interessata rispetto alla
media dei dodici mesi precedenti (requisito questo non necessario laddove il
posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni
volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età,
riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, e
non in seguito a licenziamento per riduzione del personale);
- il riferimento alla disciplina in
materia di aiuti di stato, inoltre, limita il campo di applicazione
dell’incentivo ai soli datori di lavoro che esercitano attività economica,
nell’ambito di un determinato mercato, indipendentemente dallo scopo di lucro e/o dall’organizzazione aziendale. Restano pertanto esclusi dai
benefici in parola i datori di lavoro domestico.
2) Istruzioni dell’Inps
L’inps Con
circolare n. 111 del 24 luglio 2013, disponibile oltre che sul sito
dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha
fornito le indicazioni relative al nuovo incentivo previsto dall’art. 4, commi
da 8 a 11, della L. n. 92/12 per le assunzioni di uomini e donne con almeno
cinquant’anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi e, con la pubblicazione del messaggio Inps n. 12212/13, di donne di qualunque età
prive di impiego da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi ed
appartenenti a particolari aree.
In particolare, la nuova misura
incentivante, che decorre dal 1 gennaio 2013, interessa
le seguenti categorie di lavoratori:
- uomini o donne con almeno
cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi” . In relazione a
questa categoria di lavoratori, si prescinde dalla residenza, dalla professione
esercitata e dal settore economico di impiego; l’età deve essere
considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione;
- donne di qualsiasi età, residenti
in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore
economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e
“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
- donne dl qualsiasi età, ovunque residenti e “prive” di un impiego
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
L’agevolazione, consistente nella riduzione pari al 50% della
contribuzione datoriale, spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, le
assunzioni a tempo determinato, le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato ed ha durata 18 mesi per le assunzioni
a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine.
Nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente
rapporto a termine agevolato, la trasformazione deve avvenire
entro la scadenza del beneficio. Ad esempio, in caso di assunzione a termine
per 15 mesi di un lavoratore il cui rapporto viene trasformato al decimo mese
(entro, quindi, i dodici mesi agevolati previsti per il contratto a tempo
determinato), l’incentivo trova applicazione per 18 mesi
complessivi.
Gli incentivi all’assunzione di lavoratori over 50 sono subordinati
alla verifica della:
- regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi,
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di
quelli regionali,
- territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale,
- applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e
15, della legge 92/2012,
- condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste
dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Relativamente alle condizioni generali di compatibilità con il mercato
interno, l’Inps precisa che l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la
trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato degli over 50 realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del
datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga
per:
- dimissioni volontarie del lavoratore;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie
tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro
cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono
somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo
determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato
mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si
computa; si computa, invece, il lavoratore sostituito.
Per richiedere l’incentivo va inoltrata all’Inps una
comunicazione telematica, utilizzando il modulo, denominato “92-2012”
reperibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. La richiesta deve
essere trasmessa prima dell’invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l’agevolazione. Entro il giorno successivo, esperiti alcuni
controlli formali, le aziende riceveranno la risposta circa l’esito
dell’istanza. Il lavoratore agevolato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice “55”.
Per quei datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, più in particolare, la propria posizione contributiva sarà
contraddistinta dal codice di autorizzazione “2H” che, a decorrere dal 1
gennaio 2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso
all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della
legge 92/2012”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai
sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito
positivo al modulo di istanza “92-2012”. I datori di lavoro ammessi all’incentivo denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento
individuale il codice unico, valido per tutte le tipologie di lavoratori
agevolati, “55”, che assume il nuovo significato di “ lavoratore assunto ai
sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.
L’incentivo riguarda le assunzioni intervenute a decorrere da gennaio
2013. Per i rapporti instaurati fino al mese di luglio 2013, le cui istanze
avranno ricevuto esito positivo dall’Inps, i datori di lavoro potranno
recuperare le differenze a credito con una delle denunce
riferite ai periodi fino a ottobre 2013.
Alla circolare 111/13, arricchita di molteplici esempi esplicativi, a
cui si fa preciso rinvio per una maggior conoscenza, ha fatto seguito, come
inizialmente evidenziato, l’allegato messaggio Inps n. 12212/13
che ha recepito, a parziale scioglimento della riserva formulata dalla suddetta
circolare Inps 111/13, i chiarimenti contenuti nella circolare n. 34/13 del
Ministero del lavoro, anch’essa allegata, in merito alla locuzione legislativa “privo di impiego regolarmente retribuito”.
In conformità al decreto 20 marzo 2013 ed ai chiarimenti della
circolare ministeriale 34/13, a cui si fa esplicito rinvio, deve essere
qualificata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):
- non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di
lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
- né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione
coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito
pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione
fiscale.
La situazione di “priva di impiego regolarmente retribuito” prescinde
dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto, non è necessaria la previa
registrazione della donna presso il centro per l’impiego.
In virtù delle precisazioni ministeriali, quindi, i datori di lavoro
interessati potranno applicare anche la riduzione
contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree
svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi“
ovvero ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Rimane però ancora preclusa, in attesa della pubblicazione del
necessario decreto ministeriale, l’applicazione della riduzione contributiva
per le donne di qualsiasi età, “prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi”, impiegate in un settore economico o
per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che
supera – in sfavore della donna – di almeno il 25% la disparità media
occupazionale di genere.
I quesiti di interesse generale in materia di
incentivi e le relative risposte fornite dalla Direzione Centrale Entrate sono
pubblicati come FAQ nel portale dell’Istituto e accessibili seguendo il
percorso: informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Incentivi
all’assunzione> consulta le faq; sono raggruppate per tipologia di incentivo e contraddistinte da un
numero che le identifica in base all’ordine cronologico complessivo di
pubblicazione.
I datori di lavoro ed i loro rappresentanti, conferma l’Inps con
l’ulteriore allegato messaggio n. 12849/13, potranno inoltrare
quesiti alle Sedi competenti avvalendosi della funzionalità “contatti” del
cassetto previdenziale aziende. Nel caso in cui il quesito fosse di interesse
generale ed esterno, la risposta fornita dalla Sede al datore di lavoro sarà pubblicata - a cura della Direzione Centrale Entrate.
Le FAQ pubblicate rappresentano la posizione della Direzione Generale
dell’INPS sull’argomento trattato.