LAVORATORI
STRANIERI - DECRETO LEGGE N. 76/2013 - VERIFICA DELLA REGOLARIZZAZIONE
CONTRIBUTIVA - CIRCOLARE INTERMINISTERIALE N.
35/2013
Si informa che a seguito delle
novità introdotte dall’art. 9, comma 10, del Decreto Legge
n. 76/2013, il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Interno con la
circolare congiunta n. 35/2013, hanno fornito chiarimenti in ordine alla
procedura di emersione di lavoratori stranieri contemplata dal D.Lgs. n.
109/2012 (cfr. Not.
8-9/2012).
In particolare, viene precisato
che, ai fini della verifica della regolarizzazione contributiva, l’Inps
provvederà a fornire ai suddetti dicasteri gli elenchi dei datori di lavoro,
domestico e non, che hanno effettuato il pagamento
della quota forfetaria.
All’atto della convocazione, il
datore di lavoro dovrà presentare la posizione contributiva già regolarizzata
in riferimento alla durata dell’intero rapporto di lavoro, pena il rigetto
della domanda.
Si rammenta, inoltre, che il citato D.Lgs. n.
109/2012 prevedeva l’impossibilità di accedere alla procedura di emersione per
quei datori di lavoro – inseriti nella c.d. “black list” - che in passato avessero
avviato procedure di emersione o avessero fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla
sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del
lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di
lavoro).
In proposito, viene chiarito che le giustificazioni presentate dal datore di lavoro, nel caso
di mancato ritiro del nulla osta nelle procedure di decreto flussi degli anni
precedenti e nel caso di mancata assunzione del lavoratore dopo la firma del
contratto di soggiorno per dichiarata irreperibilità dello stesso,
saranno valutate caso per caso, e che le Dtl
potranno, eventualmente, anche modificare il parere precedentemente espresso.
La circolare rammenta, altresì, che
il recente decreto legge n. 76/2013 ha previsto che, in caso di rigetto della domanda di emersione per cause imputabili
esclusivamente al datore di lavoro, lo Sportello Unico, previa verifica del
pagamento dei mille euro di forfait e degli arretrati di tasse e contributi,
nonché della presenza del lavoratore sul territorio
nazionale al 31 dicembre 2011, provvederà a rilasciare al lavoratore il
permesso di soggiorno per attesa occupazione e che nei confronti del datore di
lavoro verrà meno la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi a
suo carico prevista nelle more della procedura di
emersione.
Secondo le previsioni del
richiamato decreto legge n. 76/2013, nei casi di cessazione del rapporto di
lavoro prima che sia completata la procedura di regolarizzazione, sarà
rilasciato al lavoratore, sempre previa verifica della presenza in Italia
almeno al 31 dicembre 2011, un permesso di soggiorno per attesa occupazione o,
a fronte della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore,
direttamente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dietro presentazione della copia della comunicazione obbligatoria.
Il datore di lavoro che ha
presentato la domanda di emersione rimane comunque responsabile per il
pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, sino
alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di
lavoro, la quale dovrà essere effettuata allo Sportello Unico ed all’Inps
secondo le istruzioni della circolare Inps n. 10/2013.
Specifiche istruzioni sono dettate
in merito alla richiesta del Durc allo
Sportello Unico previdenziale. Ai fini dei relativi
controlli, per quanto concerne le aziende edili, gli Sportelli Unici
acquisiranno dai datori di lavoro il numero di iscrizione alla Cassa Edile.
Infine, viene precisato che, poiché
l’idoneità alloggiativa, ai sensi della normativa vigente, è requisito del
solo contratto di soggiorno, la sua carenza non potrà essere considerata quale
unico motivo ostativo alla procedura di regolarizzazione di un lavoratore
straniero.