LAVORATORI
NEOCOMUNITARI CROATI - REGIME TRANSITORIO - CIRCOLARE
INTERMINISTERIALE N. 4175/13
Il Governo Italiano ha deciso di
avvalersi del regime transitorio di 2 anni prima di liberalizzare completamente
l’accesso al lavoro subordinato per i cittadini della Croazia, entrata a
far parte dell’Unione europea dal 1° luglio del 2013.
Con l’entrata nell’Unione europea,
pertanto, ai cittadini croati sono applicabili le disposizioni comunitarie in
materia di libera circolazione nell’Ue di cui al D.Lgs. n.
30/2007, attuativo della direttiva 2004/38/CE (cfr. Not. n. 5/2007).
Si informa quindi che con circolare
congiunta n. 4175/13 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno, è
stato reso noto che il Governo Italiano, stante la particolare
situazione del mercato del lavoro interno, ha deciso di avvalersi del regime
transitorio di 2 anni (Allegato V dell’Atto di adesione) prima di liberalizzare
completamente l’accesso al lavoro subordinato per i cittadini croati.
Le limitazioni non attengono il
lavoro autonomo e le seguenti categorie di lavoratori :
- lavoratori di cui all’art. 27,
comma 1, del D.Lgs. n.
286/98 (cfr. Not. n.
10/2000), che possono entrare in Italia al di fuori delle quote, con eccezione
dei lavoratori specializzati distaccati in Italia
(lettera g), e dei lavoratori trasferiti nell’ambito di un contratto di appalto
(lettera i), per i quali è comunque necessario il rilascio del nulla osta ma
non la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- ricercatori
(art. 27-ter);
- lavoratori altamente qualificati
(art. 27-quater);
- lavoratori stagionali (art. 24);
- lavoratori domestici.
Per l’assunzione di tali
lavoratori, quindi, dovranno rispettarsi gli ordinari adempimenti previsti
dalla vigente normativa lavoristica, ai sensi del D.M. 30
ottobre 2007. Le eventuali richieste di nulla osta si intenderanno archiviate,
così come le richieste inerenti la procedura di emersione.
In ogni caso, le restrizioni non
saranno applicabili ai cittadini croati che, in possesso
di permesso di soggiorno che abilita al lavoro subordinato (quindi anche per
attesa occupazione), risultino regolarmente occupati, alla data del 1° luglio
2013, per un periodo non inferiore a 12 mesi.