RIFORMA
DEL LAVORO - RIDUZIONE DI PERSONALE - AZIENDE
CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI - MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 33/2013 - INPS
- CIRCOLARE N. 119/2013
La Legge n. 92/2012 ha introdotto
disposizioni volte ad agevolare l’uscita anticipata di lavoratori
vicini al raggiungimenti dei requisiti per il pensionamento (dall’art. 4, commi
da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, nel testo novellato dall’art.
34, comma 54, lettere b) e c), della Legge 17 dicembre 2012, n. 221).
Il Ministero del Lavoro sul tema è
intervenuto con la circolare n. 24 del 19 giugno 2013 volta a fornire
istruzioni generali, e con la circolare n. 33 del 25 luglio 2013 per fornire
ulteriori precisazioni riguardo l’eventualità in cui l’Inps riscontri la mancanza dei requisiti soggettivi di uno o più dei lavoratori
coinvolti dal programma.
Infine l’Inps con la circolare n.
119/2013 ha impartito ulteriori istruzioni
1) INPS
In primo luogo, l’Inps ricorda che
le citate disposizioni stabiliscono quanto segue.
Nei casi di eccedenza di personale,
appositi accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di
quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello aziendale, possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni
a corrispondere a tali lavoratori un importo pari al trattamento di pensione
che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’Inps la
contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il
pensionamento.
La stessa prestazione può essere
oggetto di accordi sindacali nell’ambito delle procedure di mobilità ai sensi
degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell’ambito di
processi di riduzione di personale dirigente conclusi con
accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di
lavoro della categoria.
I lavoratori coinvolti nel
programma devono raggiungere i requisiti minimi per la pensione (di vecchiaia o
anticipata) nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di
lavoro.
Allo scopo di dare efficacia
all’accordo, il datore di lavoro inoltra apposita domanda all’Inps,
accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della
solvibilità in relazione agli obblighi assunti.
L’accordo diventa efficace a
seguito della validazione da parte dell’Inps, che effettua l’istruttoria in
ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di
lavoro.
Una volta intervenuta l’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare
mensilmente all’Inps la provvista per la prestazione e la contribuzione
figurativa.
L’Istituto effettua il pagamento
della prestazione con le modalità previste per il pagamento delle pensioni e provvede contestualmente all’accredito della relativa
contribuzione figurativa.
In caso di mancato versamento
mensile da parte del datore di lavoro, l’Inps:
- è tenuto a non erogare la
prestazione;
- procede a notificare un avviso di
pagamento e, decorsi inutilmente centottanta giorni dalla
notifica, procede alla escussione della fidejussione.
Le disposizioni sopra riportate si
applicano anche nelle ipotesi in cui le prestazioni spetterebbero a carico di
forme sostitutive della assicurazione generale obbligatoria.
Ciò premesso, l’Inps ha impartito
le istruzioni operative di seguito riassunte.
Requisiti per l’accesso alla
prestazione
Al punto 3., la circolare in esame
fa presente che l’accesso alla prestazione di cui trattasi è subordinato
all’espletamento delle procedure concordate a
livello aziendale finalizzate all’esodo volontario, ovvero delle procedure
previste dalla legge per i processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali.
Nella prima ipotesi, nel preambolo
dell’accordo le parti devono darsi reciprocamente atto che
l’accordo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Entrambe le procedure devono
concludersi con un accordo sottoscritto con le organizzazioni
sindacali individuate dalla legge, dal quale risulti:
- una situazione di eccedenza del
personale;
- l’indicazione del numero dei
lavoratori risultanti in esubero;
- il termine entro il quale il
programma di esodo deve concludersi.
Circa i requisiti dei datori di lavoro, l’Inps precisa che:
- la disciplina in oggetto si
applica ai datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore di attività, che
impieghino mediamente più di quindici dipendenti;
- la media dei dipendenti viene calcolata prendendo a riferimento la forza aziendale del
semestre precedente la data di stipula dell’accordo sindacale relativo agli
esuberi;
- nella determinazione del numero
dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con
esclusione degli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di
reinserimento lavorativo;
- il lavoratore assente ancorché
non retribuito (ad esempio, per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti soltanto nel
caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore (in questo
caso viene computato il sostituto);
- nel semestre di riferimento
devono essere ricompresi anche i periodi di sosta
di attività e di sospensioni stagionali;
- per le aziende di nuova
costituzione, la media occupazionale – analogamente ai casi di trasferimento di
azienda – si determina in relazione ai mesi di attività, se inferiori al
semestre.
Per quanto concerne i requisiti dei lavoratori coinvolti, l’Inps sottolinea che, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 92/2012, l’erogazione della prestazione è
subordinata al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici,
a carico della assicurazione previdenziale di appartenenza,
previsti dalla vigente normativa ed adeguati agli incrementi alla speranza di
vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di
fruizione della prestazione in argomento.
In proposito, l’Istituto richiama la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, nella quale sono
illustrati la disciplina ed i requisiti contributivi ed anagrafici per il
conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in base alle
disposizioni dettate dall’art. 24, commi 3, 6, 7, 9,
10, 11, 12, e 15-bis, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’Inps rimarca inoltre che:
- ai fini del perfezionamento dei
requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la
regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati dell’Unione
europea, Confederazione svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da
convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il
minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla
normativa comunitaria (cinquantadue settimane) o dalle singole convenzioni
bilaterali;
- i soggetti che intendono far
valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei
lavoratori autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri,
coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla
prestazione con i contributi versati in tali gestioni.
In questi casi
l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le
disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore
ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti
contributivi per il diritto alla prestazione, i contributi
eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative
devono essere computati una sola volta;
- non può essere accolta la domanda
di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno
ordinario di invalidità;
- la prestazione in discorso è
alternativa alla assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), in quanto è previsto l’esonero
dalla contribuzione di finanziamento dovuta nei
casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa
diversa dalle dimissioni, di cui all’art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012.
Presentazione dell’accordo
aziendale
Al riguardo, la circolare in
questione pone in rilievo che il datore di lavoro deve presentare
alla Sede Inps, presso la quale assolve i propri obblighi contributivi,
l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni
contrattualmente definite, il numero degli esuberi del personale dipendente in
possesso dei requisiti che consentano l’intervento disciplinato dall’art. 4
della Legge n. 92/2012, a cui seguirà il rilascio di un PIN per l’accesso alle
procedure automatizzate di gestione della prestazione in argomento.
A questo fine, i datori di lavoro
che operano con il sistema Uniemens
devono avvalersi della funzionalità “contatti” del “Cassetto previdenziale
Aziende”, selezionando, nel campo “oggetto”, la denominazione “Esodi lavoratori
prossimi a pensione (art. 4, commi 1-7-ter, Legge n. 92/2012)”, utilizzando un fac-simile appositamente predisposto.
Qualora operino con più posizioni
contributive presso diverse Sedi Inps, i datori di lavoro devono presentare
l’accordo di esodo alla Sede che gestisce la matricola aziendale principale,
presso la quale verrà poi effettuato il versamento della
provvista mensile anticipata, relativa a tutte le prestazioni previste
dall’accordo di esodo;
- Una volta in possesso del PIN di
accesso alla procedura automatizzata, il datore di lavoro deve inserire nella
stessa, secondo le specifiche tecniche che verranno
indicate dall’Inps, l’elenco dei lavoratori interessati, allo scopo della
verifica, da parte dell’Istituto, del diritto all’accesso alla prestazione in
capo ai lavoratori coinvolti nell’accordo di esodo;
- In caso di esodo volontario, l’accordo viene validato dall’Inps con riferimento ai
soli lavoratori per i quali è stato verificato il possesso dei prescritti
requisiti.
Nell’ipotesi, invece, di esodo
derivante da accordo nell’ambito delle procedure ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, l’accertamento della mancanza dei
requisiti soggettivi in capo ad uno o più lavoratori coinvolti impedisce la
validazione dell’accordo, salvo che le parti stipulanti convalidino ex post
l’accordo medesimo, ovvero abbiano previsto ex ante che esso resti
valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia
riscontrata la sussistenza dei requisiti soggettivi o indipendentemente da tale
numero.
Presentazione del programma annuale
di esodo e rilascio del prospetto di quantificazione dell’onere
Ai punti 4.1. e 4.2. della
circolare in commento, viene segnalato che:
- il datore di lavoro – ai fini
della stima dell’onere a suo carico e della conseguente determinazione
dell’importo della fidejussione – deve confermare
nella procedura automatizzata l’elenco dei lavoratori interessati dal programma
di esodo annuale (con ultima decorrenza di accesso all’esodo il 1° dicembre del
medesimo anno). Nelle ipotesi di accordo pluriennale, l’operazione di conferma
dovrà essere ripetuta ogni anno;
- ai fini della fidejussione
bancaria, l’Inps invia al datore di lavoro, tramite posta elettronica
certificata (PEC), un prospetto contenente l’informazione relativa all’onere
complessivamente stimato del programma di esodo annuale;
- il
datore di lavoro è poi tenuto a consegnare alla competente Sede Inps il
documento bancario attestante la fidejussione a garanzia degli obblighi
connessi al programma annuale di esodo;
- verificata la conformità della
fidejussione agli obblighi indicati nel citato prospetto, la competente
Sede Inps ne comunica l’accettazione al datore di lavoro e alla banca;
- il datore di lavoro che decida di
effettuare il versamento della provvista in unica soluzione è liberato
dall’obbligo di prestazione della fidejussione,
ma deve comunque impegnarsi a sostenere l’eventuale maggiore costo della
prestazione risultante in sede di effettiva liquidazione della stessa (la
quantificazione dell’onere complessivo, infatti, non vincola l’Inps nella
successiva liquidazione delle singole domande di prestazione);
- in seguito all’accettazione della
fidejussione, viene aperta una posizione contributiva dedicata al versamento
della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo.
Fidejussione
In proposito, viene precisato che la fidejussione garantisce
l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti
dell’Inps, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la
prestazione e per la contribuzione figurativa correlata,
maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15% degli stessi, in funzione
delle successive determinazioni adottate dall’Istituto;
- il contratto di fidejussione bancaria per l’accesso alla prestazione
deve essere redatto secondo lo schema riprodotto nell’allegato n. 2 alla
circolare in esame;
- l’erogazione della prestazione avviene in presenza del versamento
anticipato mensile da parte del datore di lavoro. In caso di mancato
versamento, l’Inps procede a notificare al datore di lavoro un avviso di pagamento;
- per garantire la continuità nella prestazione al lavoratore e
nell’accredito contributivo, lo schema di fidejussione predisposto dall’Inps
prevede che la banca assuma l’obbligo di garantire all’Istituto la possibilità
di procedere alla escussione parziale della garanzia al
verificarsi del mancato versamento delle singole rate della provvista per la
prestazione e/o la contribuzione figurativa correlata.
Pertanto, contestualmente all’invio al datore di lavoro dell’avviso di
pagamento, l’Inps inoltrerà una richiesta, tramite PEC,
alla banca – e per conoscenza al datore di lavoro – di procedere al versamento
della singola rata garantita e non versata;
- nelle ipotesi di mancato versamento della rata per la provvista per
la prestazione e/o per la contribuzione figurativa
correlata da parte del datore di lavoro per un periodo continuativo di
centottanta giorni, l’Inps escuterà l’intera fidejussione. Il garante dovrà
provvedere a saldare in una unica soluzione quanto dovuto dal datore di lavoro al netto dei pagamenti effettuati.
In caso di mancato pagamento della fidejussione da parte del garante,
l’Istituto non erogherà la prestazione né accrediterà la contribuzione
figurativa correlata.
Presentazione della domanda di
prestazione
A seguito della comunicazione di definizione della garanzia fidejussoria e
della apertura della posizione contributiva dedicata, il datore di lavoro deve
presentare all’Inps le domande telematiche di prestazione per ciascun
lavoratore.
Ai fini della liquidazione della prestazione, l’Istituto accerta il perdurare della sussistenza dei
requisiti normativamente richiesti in capo al lavoratore – tra i quali la
cessazione del rapporto di lavoro – e che l’onere effettivo per il singolo
lavoratore corrisponda alla stima effettuata in sede di quantificazione. Nel
caso in cui l’importo risulti superiore alla stima, l’Inps provvederà a
richiedere una integrazione della garanzia o della provvista al datore di
lavoro.
Eventuali modifiche normative
sopravvenute
La liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla
base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento
pensionistico.
Qualora intervengano modifiche
normative che innalzino i requisiti di accesso al predetto trattamento, nonché nel caso di incremento della aspettativa di vita superiore
a quello – tempo per tempo – previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento
al Decreto-Legge n. 201/2011, per i soggetti già titolari di prestazione,
l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore periodo
necessario, fermo restando il limite dei quarantotto mesi, a carico del datore
di lavoro esodante,
anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fidejussoria.
Modalita’ di
calcolo della prestazione
Il valore
della prestazione è pari all’importo del trattamento pensionistico che
spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in
base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il
datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di
esodo.
Eventuali benefici pensionistici
utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni
legislative (ad esempio, la maggiorazione del periodo di servizio
effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità
superiore al 74%, i benefici connessi alla esposizione all’amianto, ecc.)
devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo
pensionistico.
Sull’importo della prestazione non
è attribuita la perequazione automatica; non
spettano i trattamenti di famiglia; non possono essere effettuate trattenute
per il pagamento di oneri (ad esempio, per riscatti e ricongiunzioni, che
devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione;
per cessione del quinto dello stipendio; per mutui, ecc.).
Inoltre, la prestazione non è
reversibile; in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata
la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della
contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante
il periodo di erogazione della prestazione.
Considerato che:
- secondo l’art. 24, comma 10, del
Decreto-Legge n. 201/2011, per i soggetti iscritti anteriormente al 1° gennaio
1995 che accedono alla pensione anticipata con una
età inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico
calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto
percentuale, per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto
all’età di 62 anni, elevata a 2 punti percentuali per
ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni,
- a norma dell’art. 4, comma 1,
della Legge n. 92/ 2012, al soggetto che accede all’esodo il datore di lavoro
corrisponde una prestazione pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore in base alle norme vigenti,
l’Inps pone in rilievo che la prestazione di cui trattasi è soggetta alla
riduzione prevista dal citato art. 24, comma 10, prendendo a riferimento l’età
anagrafica del lavoratore al momento di accesso alla prestazione.
Tale riduzione non opera laddove,
alla data di decorrenza della pensione anticipata, il lavoratore abbia
perfezionato il requisito anagrafico di 62 anni.
L’Istituto ricorda inoltre che il
comma 2-quater dell’art. 6 del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che le
disposizioni dell’art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del menzionato
Decreto-Legge n. 201/2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti
che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31
dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente
da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di
astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di
leva, per infortunio, per malattia e di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.
Al riguardo, l’Inps sottolinea che la contribuzione figurativa correlata accreditata a
seguito della cessazione della
attività lavorativa per accedere alla
prestazione in parola non è utile per evitare la riduzione della pensione
anticipata.
Procedure di liquidazione e pagamento della prestazione
La prestazione è erogata, su
richiesta del datore di lavoro, con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il pagamento della stessa:
- avviene con la procedura di pagamento delle
pensioni;
- ed è corrisposto per tredici mensilità, in rate mensili anticipate,
la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
A seguito della liquidazione della prestazione, viene inviata agli
interessati una comunicazione con le informazioni relative al
pagamento ed alla data di scadenza della prestazione medesima.
Entro il mese di scadenza della prestazione, il lavoratore ha l’onere
di presentare domanda di pensione alla competente Sede INPS (non è infatti
prevista la trasformazione automatica di questa
prestazione in pensione).
Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della
prestazione
Il finanziamento della prestazione è assicurato dalla provvista mensile
anticipata versata dal datore di lavoro, determinata in
misura corrispondente al fabbisogno di copertura della prestazione e della
contribuzione figurativa correlata.
In proposito, l’Inps fa riserva di successive istruzioni.
Determinazione della contribuzione figurativa correlata
Per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei
lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la
contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla
pensione e per la determinazione della sua misura.
La retribuzione media mensile, sulla quale devono
essere commisurati i contributi correlati è determinata dalla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli
elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nel flusso Uniemens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata
per il numero 4,33.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa
correlata sono calcolate sulla base della aliquota di
finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per
tempo vigente (l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti attualmente in vigore è pari al 33%).
Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il
diritto a pensione.
Nell’ipotesi di decesso del lavoratore, non essendo, come accennato,
reversibile la prestazione, l’obbligo contributivo si estingue e
l’Istituto provvederà a rimborsare al datore di lavoro l’eventuale eccedenza
della contribuzione figurativa correlata.
Codifica aziendale e modalità di composizione del flusso Uniemens
Successivamente all’accettazione della fidejussione, la competente
Sede INPS procederà all’apertura di una apposita posizione contributiva
dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo.
Tale posizione dovrà essere utilizzata per l’esposizione di detta
contribuzione secondo le modalità specificate al punto 14.1 della circolare
in oggetto.
Da ultimo, l’Inps precisa che:
- la legge non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il
cumulo della prestazione di cui trattasi con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo. Pertanto, l’Istituto non provvederà ad operare
alcuna riduzione dell’importo della prestazione in caso di rioccupazione;
- in mancanza di una espressa previsione legislativa o regolamentare,
la legittimità e la regolarità dei provvedimenti emanati dall’Inps dovranno
essere verificate e valutate nell’esercizio del potere di autotutela.
Diversamente, i ricorsi in materia di contribuzione potranno essere
presentati dai soggetti legittimati al Comitato amministratore del Fondo
previdenziale presso il quale tale contribuzione
viene accreditata (Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore);
- il datore di lavoro esodante si impegna a sostenere, anche con l’eventuale rimodulazione
dell’importo della garanzia fidejussoria, tutti gli oneri derivanti all’Inps
dall’eventuale contenzioso giudiziario e/o amministrativo che dovesse
instaurarsi con riferimento alla liquidazione e/o alla gestione della
prestazione in discorso (sia in costanza di prestazione che dopo la scadenza
della stessa), laddove il contenzioso dipenda da fatti non
addebitabili all’Istituto./
2) MINISTERO DEL LAVORO
Nella circolare n. 24/2013 il Ministero del Lavoro ha affermato che
l’accertata assenza di detti requisiti in capo a uno o più dei lavoratori interessati comporta l’invalidazione dell’accordo,
salvo conferma da parte delle medesime parti stipulanti.
La nota in commento precisa ora che l’accordo ha tuttavia una valenza
differente nelle tre fattispecie previste dalla norma (ed indicate al paragrafo A della menzionata circolare).
Infatti, osserva il Dicastero, mentre l’accordo che si perfeziona
nell’ambito della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24
della Legge 23 luglio 1991, n. 223, non necessita di ulteriori adesioni da parte dei lavoratori interessati, nelle altre due fattispecie
(cioè, accordo stipulato, in presenza di eccedenze di personale, dal datore di
lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
aziendale e accordo che si colloca nell’ambito di processi di riduzione del personale dirigente) l’accordo aziendale costituisce esclusivamente la cornice per la successiva
adesione dei singoli lavoratori.
Pertanto, solo nel primo caso (accordo che si perfeziona nell’ambito
della procedura di cui agli articoli 4 e 24 della
Legge n. 223/1991) si pone il problema della tutela della volontà dei
contraenti, i quali si presume abbiano stipulato l’accordo sul presupposto che
tutti i lavoratori interessati fossero in possesso dei requisiti prescritti.
Soltanto in tale caso, quindi, l’accertamento della mancanza dei
requisiti soggettivi in capo ad uno o più dei lavoratori coinvolti determina
l’invalidazione dell’accordo.
Al fine di evitare questa conseguenza, le parti stipulanti potranno
tuttavia convalidare ex post l’accordo medesimo, ovvero prevedere ex ante
che esso resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali
sia riscontrata la presenza dei requisiti soggettivi o indipendentemente da
tale numero.