MINISTERO
DEL LAVORO - LEGGE
N. 223/1991 - CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - CIGS
- IMPRESE AMMESSE AL CONCORDATO PREVENTIVO - INTERPELLO
N. 23/2013
Si informa che con Interpello n. 23/2013 del 22 luglio 2013, che si
riproduce in calce alla presente, il Ministero del Lavoro ha precisato che
nelle ipotesi di ammissione al concordato preventivo, con o senza cessione dei
beni, è ancora possibile concedere alla azienda interessata il
trattamento straordinario di integrazione salariale. Tale ipotesi è stata
introdotta dall’art. 3, comma 1, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel testo
modificato dall’art. 46-bis, comma 1, lettera h), del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134,
In via preliminare, il Dicastero rimarca che, secondo l’art. 3, comma
1, primo periodo, della Legge n. 223/1991, nel testo novellato dalla norma
sopra richiamata, il trattamento straordinario di
integrazione salariale viene concesso ai lavoratori delle imprese soggette alla
disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria nei casi di
dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione
all’amministrazione straordinaria, “quando sussistano prospettive di
continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei
livelli di occupazione da valutare in base a parametri oggettivi definiti con
decreto del Ministro del Lavoro”.
Sulla base di quanto previsto da tale disposizione, con Decreto
Ministeriale 4 dicembre 2012 sono stati individuati i parametri oggettivi di
valutazione delle istanze di trattamento straordinario di integrazione
salariale presentate dal curatore, dal commissario
liquidatore e dal commissario straordinario, con riferimento alle procedure
concorsuali suindicate.
Peraltro, osserva il Ministero del Lavoro, nella seconda parte dello
stesso art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, viene
stabilito che il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere
riconosciuto anche “nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente
nella cessione dei beni”, ferma restando la relativa omologazione.
Al riguardo, il Ministero ricorda di avere già chiarito, con
nota prot. n. 14/0013876 del 26 maggio 2010, che sebbene la norma preveda la
concessione della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria solo allorquando
l’azienda sia ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni, deve ritenersi che tutte le fattispecie di concordato preventivo, con
o senza cessione dei beni, consentano l’accesso al trattamento straordinario di
integrazione salariale, in quanto sottoposte al controllo da parte della
Autorità giudiziaria.
Di contro, le condizioni di ammissione al
trattamento straordinario di integrazione salariale non sono presenti nella
fattispecie disciplinata dall’art. 67, comma 3, lettera d), della Legge
fallimentare, dove il piano di risanamento della situazione debitoria della impresa viene attestato esclusivamente da un professionista, senza che
intervenga un controllo da parte di un soggetto pubblico terzo.
Tutto ciò premesso, il Ministero esprime l’avviso che il Decreto 4
dicembre 2012 sia volto ad indicare soltanto quali siano i
parametri oggettivi per la valutazione delle istanze in relazione alle
procedure concorsuali ivi contemplate (dichiarazione di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), e non
invece ad individuare le fattispecie rientranti nel campo di
applicazione della norma.
Ne consegue che il trattamento straordinario di integrazione salariale
deve essere riconosciuto, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, della Legge
n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese sottoposte alla procedura di concordato preventivo, sia essa caratterizzata o meno
dalla cessione dei beni. Da ultimo, il Ministero del Lavoro pone in rilievo
che, l’art. 2, comma 70, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede
l’abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell’intero art. 3 della Legge
n. 223/1991. Pertanto, con decorrenza dalla predetta data, l’intervento
straordinario di integrazione salariale a favore delle imprese assoggettate a
procedure concorsuali non potrà più essere
autorizzato.
Ministero del Lavoro
Roma, 22 luglio 2013
Interpello n. 23
Oggetto:
art. 9, D.Lgs. n.
124/2004 - art. 3, comma 1, L. n. 223/1991 - CIGS e concordato preventivo con o
senza cessione di beni.
La FIM-CISL ha avanzato istanza di
interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in
ordine alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 1, L. n. 223/1991,
modificato dall’art. 46 bis, comma 1, lett. h)
D.L. n. 83/2012 (conv. da
L. n. 134/2012), concernente la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a
procedure concorsuali.
In particolare, l’istante chiede se
ai sensi della nuova disposizione normativa, nell’ipotesi di ammissione a
concordato preventivo, con o senza cessione dei beni,
risulti ancora possibile concedere all’azienda interessata il trattamento CIGS.
Al riguardo, acquisto il parere
della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, si
rappresenta quanto segue.
In via preliminare occorre
anzitutto sottolineare che, ai sensi del novellato
art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, la CIGS viene concessa ai lavoratori di
imprese rientranti nel campo di applicazione della citata Legge nelle ipotesi
di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione
all’amministrazione straordinaria laddove “sussistano prospettive di
continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei
livelli di occupazione, da valutare in base a parametri
oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali”.
Il 4 dicembre 2012 il Ministero ha
provveduto ad emanare apposito Decreto proprio al fine di individuare i
parametri oggettivi per la valutazione delle istanze di CIGS
presentate dal curatore 2
fallimentare, dal commissario
liquidatore e dal commissario straordinario, facendo riferimento alle procedure
concorsuali sopra richiamate (D.M. n. 70750).
Ai fini della soluzione del
quesito, occorre tuttavia soffermarsi sulla lettura della seconda parte
della disposizione, in virtù della quale il trattamento straordinario di
integrazione salariale è riconosciuto anche “nel caso di ammissione al
concordato preventivo consistente nella cessione dei beni”, ferma restando la relativa omologazione.
Come chiarito da questo Ministero
con nota, prot. n.
14/13876 del 26/05/2010, sebbene la norma contempli la concessione della CIGS
solo nell’ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni, deve ritenersi
che tutte le fattispecie di concordato preventivo, con o
senza cessione dei beni, consentano l’accesso al trattamento straordinario di
integrazione salariale, in quanto sottoposte al controllo dell’autorità
giudiziaria. Risulta esclusa, invece, la procedura prevista dall’art. 67, comma 3, lett. d),
L.F., in considerazione del piano di risanamento della situazione debitoria
aziendale attestato esclusivamente da un professionista e non da un soggetto
pubblico terzo.
Alla luce delle osservazioni sopra
svolte, si ritiene dunque che il Decreto del 4 dicembre 2012 è
volto ad indicare esclusivamente quali siano i parametri oggettivi per la
valutazione delle istanze in relazione alle procedure concorsuali ivi
contemplate (dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria – cfr. artt. 2-3) e non invece ad
individuare le fattispecie rientranti nel campo di applicazione della norma.
Pertanto, il trattamento
straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del
novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, anche ai
lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei
beni.
Si evidenzia inoltre che, in forza
dell’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 3
in esame si considera abrogato, determinando
evidentemente l’inapplicabilità stessa del D.M. Ne consegue che da tale data
non sarà più possibile la concessione di CIGS in base alla suddetta
disposizione normativa.