DURC
- D.L. 35/2013 C.D. “DECRETO PAGAMENTI” - MESSAGGIO
INPS N.
13153/2013 E CIRCOLARE INAIL DEL 31 LUGLIO 2013
Con il Messaggio n. 13153 del 14
agosto 2013 e con la Circolare del 31/07/2013, l’Inps e l’Inail
hanno fornito indicazioni operative in merito alle modalità di richiesta del Durc alla
luce delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 35/2013, convertito, con
modificazioni, nella Legge n. 64/2013 recante “Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali,
nonché disposizioni in materia di versamento di tributi degli enti locali.
Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria” (cfr. Comunicazione Ance dell’11 giugno u.s.).
Con riferimento alle disposizioni
introdotte al Capo I recante “Misure in materia di pagamenti dei debiti della
P.A. maturati al 31 dicembre 2012” ed, in particolare, all’art. 6, gli istituti
hanno fornito, con le allegate circolari, le
indicazioni di seguito riportate.
Accertamento della regolarità
contributiva per i pagamenti dei debiti della P.A. maturati al 31/12/2012
Il comma 9 dell’art. 6 del Decreto c.d. pagamenti ha stabilito che le
Pubbliche Amministrazioni, entro il 30 giugno 2013,
dovevano comunicare ai creditori l’importo e la data entro la quale provvedere
al pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 2012 e, entro il 5 luglio 2013,
dovevano altresì pubblicare sul proprio sito internet l’elenco completo dei debiti in base all’ordine cronologico di emissione
della fattura o certificato di pagamento.
Al co. 11-ter dell’articolo medesimo è stata, inoltre, inserita la
previsione secondo la quale “ai fini dei pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione di cui al capo I della stessa legge, l’accertamento della
regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione
della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento
evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le
disposizioni dell’art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010”.
Pertanto, dall’8 giugno u.s., con riferimento ai predetti debiti
maturati al 31/12/12, la regolarità contributiva dovrà essere accertata al
momento dell’emissione della fattura o equivalente
richiesta di pagamento.
Al riguardo, gli istituti hanno comunicato che dal 31 luglio u.s. la
procedura www.sportellounicoprevidenziale.it è stata aggiornata per consentire
alle stazioni appaltanti/amministrazioni di indicare
negli appositi campi la data di riferimento del documento di pagamento.
In particolare, è stato precisato che le modifiche hanno interessato le
seguenti richieste di Durc:
- Sal;
- liquidazione finale/Regolare esecuzione dei lavori;
- emissione ordinativo/liquidazione fattura;
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia.
L’Inps ha informato che i moduli aggiornati relativi alle suddette
richieste sono disponibili sul portale dell’istituto, mentre quelli dell’Inail sono disponibili anche in allegato alla circolare in oggetto.
Con riferimento all’accertamento della regolarità contributiva in caso
di Durc richiesto dalla P.A. per una delle suddette ipotesi e, nel caso in cui
il periodo di riferimento sia uguale o anteriore al 31/12/2012, l’Inps ha informato che gli operatori valuteranno la richiesta rispetto a due
specifici momenti:
- quello relativo alla data di emissione della fattura o di equivalente
richiesta di pagamento ai fini del D.Lgs n. 35/2013;
- quello relativo all’emissione effettiva del Durc.
Tale verifica, effettuata tenendo in considerazione detti diversi
momenti, consentirà alla stazione appaltante di attivare correttamente
l’intervento sostitutivo di cui all’art. 4 del D.P.R. 207/2010, tenuto conto
del fatto che la posizione contributiva del creditore potrebbe
avere nel tempo subito delle modifiche. Infatti, laddove il controllo si
limitasse alla data indicata dalla stazione appaltante, potrebbero non
prendersi in considerazione eventuali successive regolarizzazioni.
Potrebbero quindi verificarsi le seguenti
ipotesi:
1) irregolarità al momento della fattura o di equivalente richiesta di
pagamento e successiva regolarizzazione:
- DURC regolare;
- esclusione del preavviso di accertamento negativo di cui all’art. 7
del DM 24 ottobre 2007.
2) irregolarità al momento della fattura o di equivalente richiesta di
pagamento non regolarizzata successivamente:
- attivazione del preavviso di accertamento negativo di cui all’art. 7
del DM 24 ottobre 2007, con indicazione: “durc richiesto ai sensi del D.L. n. 35/2013, convertito,
con modificazioni, in L. n. 64/2013”;
- quantificazione del debito nei due diversi momenti;
- eventuale regolarizzazione del debito relativo al primo momento –
DURC regolare con dicitura “durc richiesto ai sensi del D.L. n. 35/2013, convertito, con
modificazioni, in L. n. 64/2013” e indicazione: “debito residuo”.
3) regolarità al momento della fattura o di equivalente richiesta di
pagamento e successiva irregolarità:
- DURC regolare con annotazione del debito successivamente maturato e dicitura: “D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni,
in L. n. 64/2013”;
- esclusione del preavviso di accertamento negativo di cui all’art. 7
del DM 24 ottobre 2007. E’ stato, comunque, ribadito che il Durc richiesto dalle stazioni appaltanti non riguardante i pagamenti di cui
al Capo I del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013,
rimane escluso dalla suddetta procedura.