INAIL
- DURC - TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI E RECAPITO TRAMITE POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA - ISTRUZIONI
Si informa che l’Inail con
note inviate alle proprie sedi territoriali ha fornito istruzioni in merito
alla trasmissione delle comunicazioni alle imprese ed al recapito del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) via posta elettronica certificata
(PEC). Pertanto dallo scorso 2 settembre 2013 l’Inail non
consentirà l’inoltro della richiesta di DURC se non è indicato un indirizzo
PEC.
Nello specifico, l’Istituto segnala
che, a decorrere dal 1° luglio 2013, le comunicazioni previste nell’ambito
della trattazione delle prestazioni dovute per gli eventi
assicurati dall’Istituto vengono effettuate tramite PEC.
Per quanto di più diretto interesse
per le aziende, si tratta delle:
- comunicazioni relative alle
pratiche di infortunio e di malattia professionale inviate all’indirizzo PEC indicato dal datore di lavoro, quale “indirizzo di
corrispondenza”, nella denuncia telematica di infortunio o malattia
professionale, come già affrontato dalla circolare dell’Inail n.
34/2013 (cfr. Not.
n.7/2013), ovvero, in mancanza, all’indirizzo PEC disponibile negli
archivi dell’Istituto;
- delle diffide concernenti le
procedure di rivalsa.
L’Inail
segnala altresì che:
- per le richieste di DURC
presentate dal 2 luglio 2013 dalle stazioni appaltanti/amministrazioni
procedenti, dalle SOA, nonché dalle imprese, è
obbligatorio procedere alla indicazione dell’indirizzo PEC al quale verrà
recapitata la certificazione;
- dal 2 settembre 2013 il sistema
non consentirà l’inoltro della richiesta di DURC se non è stato indicato
l’indirizzo PEC della stazione
appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.
Dalla medesima data, inoltre, sia
per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall’Inail,
dall’Inps e dalle Casse edili esclusivamente tramite PEC
agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.