MINISTERO
DEL LAVORO - DECRETO LEGGE N. 76/2013 - CIRCOLARE
MINISTERO DEL LAVORO N. 35/2013
Il Ministero del Lavoro con
Circolare n. 35 del 29 agosto 2013, disponibile sul sito del Collegio in calce
alla alla
presente nota, ha fornito indicazioni operative in merito alle disposizioni
introdotte dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in L. n. 99/2013, recante “Primi interventi urgenti per la
promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure urgenti”.
Nel fare riserva di una successiva ed approfondita disamina degli aspetti più rilevanti indicati
nella circolare ministeriale, si segnala che sono state pienamente recepite
alcune importanti richieste presentate dall’Ance.
La prima riguarda, oltre alla
conferma dell’abrogazione della disposizione di cui all’art. 7
della L. n. 604/66 che consente, dunque, di non effettuare la procedura
conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), per
interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle
costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere,
anche la precisazione operata dal Ministero, su espressa richiesta dell’Ance,
che la dizione contenuta nella norma si riferisce “alle interruzioni di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni
edili per completamento delle diverse fasi lavorative e chiusura del cantiere”.
La seconda, invece, riguarda il
delicato aspetto della responsabilità solidale negli appalti di cui all’art. 29
del D.Lgs. n.
276/2003, sul quale il Governo ha già approvato l’Ordine
del Giorno 9/1458/13, di cui alla Comunicazione Ance del 26/08/2013. In merito,
infatti, il nuovo testo normativo sembrava aver esteso tale regime
solidaristico anche ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo, circostanza questa che letteralmente intesa, avrebbe suscitato
notevoli criticità.
Il Ministero pertanto, sulla base
dei chiarimenti e delle richieste puntuali dell’Ance, ha specificato che: “la
ratio sottesa all’istituto della solidarietà, volta a tutelare i lavoratori per i quali gli obblighi previdenziali e assicurativi
sono prevalentemente assolti dal datore di lavoro/committente, lascia tuttavia
intendere che il riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo,
sia limitato sostanzialmente ai co.co.co/co.co.pro impiegati
nell’appalto e non anche ai lavoratori che sono tenuti, in via esclusiva,
all’assolvimento di tali oneri”.