DURC
- DECRETO DEL “FARE” - MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE
N. 36/2013
Di seguito si pubblica la circolare
n.36/2013 del Ministero del Lavoro che fornisce chiarimenti in ordine alla
disciplina del Durc così
come risulta dopo le modifiche introdotte dalla conversione in
legge del Decreto Legge n. 69/2013.
Nel rinviare al testo della
circolare, che si pubblica in calce alla presente nota, si segnala che il
Ministero chiarisce che la durata di validità del Durc è di 120 giorni. Peraltro, tale termine di validità è applicabile esclusivamente ai Durc
rilasciati dopo il 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della conversione
in legge del D.L. n.69/2013).
I Durc rilasciati
prima del 21 agosto 2013 hanno una validità di 90 giorni ( e
non 180 giorni).
Il Dicastero, inoltre, ribadisce
l’obbligo degli Enti coinvolti nel rilascio del Durc di invitare l’interessato a
regolarizzare le eventuali scoperture emerse durante la fase istruttoria,
assegnando un termine non superiore a 15 giorni.
In altri termini,
il Ministero chiarisce, ancora una volta, che prima di emettere un Durc
negativo gli Enti (Inps, Inail,
Cassa Edile) devono invitare l’interessato a regolarizzare la sua posizione
debitoria.
Tale obbligo di avviso trova
applicazione, a parere del Ministero, in tutti i casi in cui
viene richiesto il rilascio di un Durc
(dunque sia nell’ambito dei contratti pubblici sia dei lavori privati).
Ministero del Lavoro
Roma, 6 settembre 2013
Circolare n. 36
Oggetto:
art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da
L. n. 98/2013) - semplificazioni in materia di DURC - primi chiarimenti.
L’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da
L. n. 98/2013) ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n.
163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, al fine di rendere più celere lo svolgimento
dei rapporti contrattuali tra i privati e la Pubblica Amministrazione.
Con la presente circolare, d’intesa
con gli Istituti, si forniscono i primi chiarimenti
interpretativi della disciplina definita in sede di conversione dalla L. n.
98/2013, rinviando alle indicazioni degli Istituti previdenziali e delle Casse
edili per quanto concerne la sua concreta applicazione.
Il D.L.,
anzitutto, ha eliminato dalla previsione di cui all’art. 13 bis, comma 5, del
D.L. n. 52/2012 (conv. da
L. n. 94/2012), il riferimento alla concessione dei “benefici normativi e
contributivi”.
Per effetto dell’intervenuta
modifica, l’applicazione della predetta norma, che prevede la
possibilità di rilasciare il DURC “in presenza di una certificazione (…) che
attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili
vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di
un medesimo soggetto”, è estesa a tutte le “tipologie” di DURC.
E’ stato poi previsto che “in caso
di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a
imprese direttamente in economia dal proprietario
dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) agli Istituti o agli Enti abilitati al
rilascio”. Trattasi in realtà di una disposizione chiarificatoria
sull’ambito applicativo del DURC, che lascia evidentemente inalterato
l’obbligo di acquisizione del Documento nelle diverse ipotesi di cui all’art.
90 del D.Lgs. n.
81/2008 (v. ML circ. n. 12/2012).
I successivi commi 2 e 3 dell’art.
31 del D.L. n. 69/2013 provvedono:
- ad inserire, sia nell’art. 38,
comma 3 che nell’art. 118, comma 6 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.
163/2006), l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione
appaltante, già previsto dall’art. 16 bis, comma 10, D.L.
n. 185/2008 (conv. da
L. n. 2/2009);
- a rimodulare, sulla base delle
ipotesi regolate dai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo, la procedura
di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi,
prevedendo l’obbligo di attivazione direttamente da parte dei
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b),
del Regolamento di attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010).
In particolare, il comma 4,
individua gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, confermando, seppur con alcune modifiche, i principi enunciati nelle
circolari n. 35/2010 di questo Ministero, n. 59/2011 dell’INPS e n. 22/2011
dell’INAIL.
Pertanto la nuova disciplina prevede che il DURC “in corso di validità” debba essere acquisito:
“a) per la verifica della
dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati
avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo,
il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di
conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo
finale”.
L’art. 31, comma 5, del D.L. n.
69/2013, interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che
il Documento, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata
di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Trattasi di una disposizione
introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 – quest’ultima in vigore dal 21 agosto u.s. – e che pertanto
risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC
rilasciati prima del 21 agosto u.s. – atteso peraltro la mancata conversione in
legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che
prevedeva una validità pari a 180 giorni – godranno di una validità di 90
giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.
Con l’art. 31, comma 5, il
Legislatore ha dunque operato tre “raggruppamenti” in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti.
Il primo raggruppa le fattispecie
elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 e comprende i DURC richiesti fino
alla stipula del contratto.
La validità quadrimestrale del
Documento riguarda in primo luogo il DURC relativo al
comma 4, lett. a)
espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi
contemplate alle lettere b) e c). In pratica i soggetti di cui all’art. 3,
comma 1 lett. b),
del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC, devono
utilizzare il medesimo Documento – in corso di validità, ossia nell’ambito di
120 giorni dalla data del suo rilascio – ai fini della attestazione della
regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto.
Va tuttavia precisato che, con
specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a) (“per la verifica della
dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163”), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non
dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica
della dichiarazione sostitutiva.
Peraltro, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, è stato altresì previsto che il DURC
acquisito per le predette fattispecie, se in corso la validità, è utilizzato
anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli
per i quali è stato espressamente acquisito. Ferma restando l’immediata
operatività di tale disposizione in relazione all’utilizzo del DURC da parte
della medesima stazione appaltante, maggiori potenzialità applicative della
norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di carattere procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse edili.
Il secondo raggruppamento si
riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle
lettere d) e e), ad
esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale.
La formulazione del comma 5
consente di ritenere che, dopo la stipula del contratto, il DURC vada acquisito
non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto
ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto, come sopra detto,
per il pagamento del saldo finale.
Pertanto, viene meno l’esigenza per
le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o
delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna
delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e).
Unica eccezione, si ribadisce, è
costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia
per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e
appaltatore (ultima fattura).
In caso di subappalto, invece, il
comma 6 richiede l’acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai
subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118,
comma 8, del D.Lgs. n.
163/2006, nonché nei citati casi previsti dall’art. 31, comma 4 lettere d) ed
e), del D.L. n. 69/2013.
Il comma 8 dell’art. 31 conferma la
disposizione già prevista dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 in
ordine al c.d. “preavviso di accertamento negativo” che impone
agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o
dell’annullamento del Documento, di invitare l’interessato a regolarizzare la
propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni.
Il predetto comma 8, tuttavia, al
fine di favorire una più rapida ed efficace definizione di questa fase, ha
espressamente previsto che l’invito all’interessato avvenga mediante posta
elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 1
della L. n. 12/1979 e che lo stesso debba sempre riportare l’indicazione
analitica delle cause di irregolarità.
Stante la valenza della previsione,
si sottolinea che la stessa, pur se inserita tra disposizioni tutte
attinenti specificamente ai contratti pubblici, debba applicarsi ad ogni
diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di
rilascio del DURC.
Per completezza si fa presente che
il comma 7 riguarda l’allegazione del DURC anche nelle
procedure di verifica interne all’Amministrazione parte del rapporto
contrattuale.
In sede di conversione del D.L. n.
69/2013, la L. n. 98/2013 ha introdotto i commi da 8 bis a 8 sexies che
prevedono ulteriori semplificazioni in relazione al rilascio del DURC
per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi ecc.
È anzitutto previsto che alle
erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi
economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553,
della L. n. 266/2005 (cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la
realizzazione di investimenti), da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le
quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applicano, in quanto compatibili, le previsione del comma 3 dell’art. 31, concernenti la
trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente
all’inadempienza evidenziata dal Documento.
Si prevede poi che, anche ai fini
della fruizione dei benefici normativi e contributivi
in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni
previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il DURC
abbia una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.
Si ribadisce inoltre il principio, già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d’ufficio del
DURC, in particolare precisando che:
- ai fini dell’ammissione delle
imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo
finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche
Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici
o privati dell’intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di
concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC);
- e che la concessione di tali
agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore
a 120 giorni.
Da ultimo va ricordato che, almeno
sino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha scelto di estendere la durata 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori
edili per i soggetti privati.