D.L.
69/2013 - LAVORO E SICUREZZA
Sul supplemento ordinario n. 63
alla Gazzetta Ufficiale n.194, del 20-8-2013, è stata pubblicata la legge 9
agosto 2013, n. 8, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia”, cosiddetto “Decreto Fare”.
Di seguito si riporta un breve
commento delle principali misure inerenti la normativa “lavoro e sicurezza”.
Un commento più articolato della
normativa verrà prossimamente pubblicato su questo sito.
1) semplificazioni in materia di durc nei
lavori pubblici
Acquisizione d’ufficio del Durc
La norma in commento ha introdotto
la previsione che il Durc
venga acquisito d’ufficio, sia nella
fase di accertamento relativo alle cause di esclusione, sia in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori
stessi.
Intervento sostitutivo della
stazione appaltante
E’ stato ampliato il numero di
soggetti che possono attivare l’istituto dell’intervento
sostitutivo. Ora, oltre alla Pubblica Amministrazione, anche amministrazioni
aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri
soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti possono
ricorrere a tale procedura.
Qualora, pertanto, gli stessi
soggetti richiamati rilevino dal Durc
un’inadempienza contributiva relativa ad imprese impiegate nell’esecuzione del
contratto, potranno trattenere dal certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza ed effettuare direttamente il
pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili,
la Cassa Edile.
Validità temporale del Durc
In sede di conversione in legge del
Decreto è stato ridotto il termine di validità del Durc portandolo da
180 a 120 giorni dalla data di emissione.
Pertanto ora la validità del Durc,
rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è fissata
in 120 giorni dalla data di emissione.
Il testo normativo, poi, nel
prevedere l’obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc,
tramite strumenti informatici, individua le specifiche fasi di acquisizione. Il
Durc in
corso di validità potrà pertanto essere utilizzato: per la verifica della
dichiarazione sostitutiva, per l’aggiudicazione del contratto, per la stipula del contratto stesso, per il pagamento degli stati di
avanzamento lavori, per l’ottenimento del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione, per la verifica di conformità (ove prevista). In sostanza, con
detta previsione si consentirebbe per tali adempimenti e nell’ambito
dei 120 giorni di validità, l’utilizzo di un medesimo Durc.
Resta fermo, invece, l’obbligo di acquisizione di un ulteriore nuovo Durc per
il pagamento del saldo finale.
Si segnala poi che è stata inoltre
estesa, fino al 31 dicembre 2014, la validità del Durc a
120 giorni anche ai lavori edili per i soggetti privati.
Acquisizione del DURC per i
subappaltatori
La norma in commento ribadisce
l’obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc in corso di validità anche per i
subappaltatori, sia ai fini del rilascio dell’autorizzazione, sia per il
pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il certificato di collaudo o
di regolare esecuzione, di verifica di conformità e per l’attestazione di
regolare esecuzione.
Rilascio del Durc in
presenza di crediti esigibili nei confronti della P.A.
Viene confermato che è possibile
ottenere un DURC regolare anche laddove risultino irregolarità contributive a
carico dell’impresa, di importo pari o inferiore al credito che l’impresa vanta
nei confronti della Pubblica Amministrazione. Peraltro è necessario che la
Pubblica Amministrazione emetta una certificazione che attesti la sussistenza e
l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili. La piena applicazione di tale
modifica è subordinata all’emanazione di un decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Richiesta regolarizzazione DURC
(sia per lavori privati che pubblici)
Ai fini della verifica per il
rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti per il
rilascio di tale documento, gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione
del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, devono invitare
l’interessato, mediante posta elettronica certificata, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a
quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
Durc per
lavori privati in economia
In sede di conversione in legge del
Decreto è stata introdotta la disposizione secondo
la quale, in caso di lavori privati in edilizia realizzati direttamente in
economia dal proprietario dell’immobile non sussiste l’obbligo della richiesta
del Durc.
Pertanto, è ora previsto l’esonero dall’obbligo di richiesta del Durc nel
solo caso in cui i lavori privati di manutenzione in edilizia siano realizzati
direttamente in economia dal proprietario dell’immobile senza ricorso a
imprese.
2) semplificazione di adempimenti
formali in materia di lavoro
Duplicazione
di crediti formativi in ambito di sicurezza sul lavoro
La norma introduce una
semplificazione in merito alla formazione e all’aggiornamento dei responsabili
e degli addetti al servizio prevenzione e protezione, nonché dei dirigenti,
preposti lavoratori e dei loro rappresentanti.
La nuova disposizione consente di
evitare la duplicazione di corsi e di aggiornamenti, destinati a tali soggetti,
nel caso in cui vi sia sovrapposizione tra i contenuti di differenti corsi
formativi. In tali ipotesi, pertanto, verrà riconosciuto un credito
formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento
corrispondenti erogati.
Si auspica, peraltro, che vengano
forniti i necessari chiarimenti operativi.
Verifiche periodiche delle
attrezzature
Al fine
di agevolare le verifiche periodiche delle attrezzature da parte delle imprese
è stato ridotto da 60 a 45 giorni il termine entro cui l’Inail è
tenuto a effettuare la prima verifica. Decorso inutilmente il suddetto termine,
il datore di lavoro può avvalersi sia di soggetti pubblici sia
di soggetti privati abilitati.
E’ stato altresì previsto l’obbligo
per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche (Inail e Asl) di comunicare al datore di
lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza. In tal caso il datore
di lavoro può avvalersi di altri soggetti pubblici o privati abilitati alle
suddette verifiche.
Semplificazioni per “i piccoli
lavori”
In sede di conversione in legge del
Decreto sono state previste semplificazioni per
quanto attiene la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei
piccoli lavori. Si tratta di interventi la cui durata presunta non è superiore
ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.
Le semplificazioni introdotte
escludono tali tipologie di lavori dall’applicazione delle disposizioni del
decreto legislativo n. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili, ad
eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di
cui all’allegato XI del D. Lg. 81/08.
L’esclusione, dal campo di
applicazione del capo I del Titolo IV del D. Lgs. 81/08, dei lavori di entità non
superiore a 10 uomini giorno (ad eccezione di quelli rientranti nell’allegato XI che, comunque, sono una minoranza), comporta preoccupanti
conseguenze sul piano della “qualificazione” dei soggetti operanti nei cantieri
per i motivi sottoelencati.
Non si applicherebbe l’art. 90 del D.Lgs.
81/08, che prevede, al comma 9, la verifica dell’idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici, che comprende:
- l’esibizione del certificato di
iscrizione alla camera di commercio;
- l’esibizione del DURC;
- l’esibizione del Documento di
valutazione dei rischi (la cui redazione, comunque, rimane un obbligo
delle imprese)
- la dichiarazione di non essere
oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.
In tale contesto appare evidente la
possibilità da parte di operatori economici non qualificati di operare sul
mercato sfuggendo a qualsiasi meccanismo di verifica preventiva circa la
loro idoneità; il tutto a scapito, evidentemente, della sicurezza dei
lavoratori.
Non si applicherebbe l’articolo 99
del D.Lgs.
81/08 che prevede la trasmissione, da parte del committente, alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro della notifica
preliminare, elemento fondamentale, ai fini della programmazione delle attività
di controllo da parte degli organi di vigilanza.