AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA AL 22% - CHIARIMENTI
La Legge 9 agosto 2013, n. 99 ha stabilito
l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21% al 22% a partire dal 1°
ottobre 2013.
Le aliquote ridotte del 4% (prevista, tra l’altro,
per la cessione delle abitazioni “prima casa”) e 10% (stabilita, ad esempio,
per le prestazioni di servizi, effettate mediante appalto, per il recupero
edilizio dei fabbricati) non hanno subito maggiorazioni.
Effettuazione delle operazioni: acconti
Per individuare la corretta aliquota IVA
applicabile per le operazioni eseguite a partire dal 1° ottobre 2013, occorre
far riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, in base ai
criteri generali stabiliti dall’art.6 del D.P.R. 633/1972.
In merito, si ricorda che le operazioni si
intendono effettuate al momento:
-
della consegna o spedizione, per la cessione di beni mobili;
-
della stipula dell’atto di trasferimento della proprietà, per la
cessione di beni immobili;
- del
pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi (es. appalto -
subappalto);
-
dell’emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti presupposti.
Per quanto riguarda gli acconti e le
eventuali fatture anticipate l’operazione si considera effettuata,
limitatamente all’importo pagato, o fatturato, alla data della fattura o del
pagamento.
Di conseguenza gli acconti pagati fino al 30
settembre 2013, per i quali si è resa applicabile l’aliquota IVA ordinaria del
21%, non dovranno subire regolarizzazioni: la maggiore aliquota del 22% verrà
applicata al saldo, ovvero ad altri eventuali acconti, pagati successivamente a
tale data.
Analogamente, per le fatture emesse entro il 30
settembre 2013, prima della consegna del bene o del pagamento del
corrispettivo, l’IVA è dovuta con l’aliquota del 21%, mentre per le quelle
rilasciate a partire da tale data, si applica l’IVA al 22%.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione
per qualsiasi chiarimento.