AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA AL 22% - CHIARIMENTI

 

La Legge 9 agosto 2013, n. 99 ha stabilito l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21% al 22% a partire dal 1° ottobre 2013.

Le aliquote ridotte del 4% (prevista, tra l’altro, per la cessione delle abitazioni “prima casa”) e 10% (stabilita, ad esempio, per le prestazioni di servizi, effettate mediante appalto, per il recupero edilizio dei fabbricati) non hanno subito maggiorazioni.

 

Effettuazione delle operazioni: acconti

Per individuare la corretta aliquota IVA applicabile per le operazioni eseguite a partire dal 1° ottobre 2013, occorre far riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, in base ai criteri generali stabiliti dall’art.6 del D.P.R. 633/1972.

In merito, si ricorda che le operazioni si intendono effettuate al momento:

-  della consegna o spedizione, per la cessione di beni mobili;

-  della stipula dell’atto di trasferimento della proprietà, per la cessione di beni immobili;

-  del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi (es. appalto - subappalto);

-  dell’emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti presupposti.

Per quanto riguarda gli acconti e le eventuali fatture anticipate l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, o fatturato, alla data della fattura o del pagamento.

Di conseguenza gli acconti pagati fino al 30 settembre 2013, per i quali si è resa applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 21%, non dovranno subire regolarizzazioni: la maggiore aliquota del 22% verrà applicata al saldo, ovvero ad altri eventuali acconti, pagati successivamente a tale data.

Analogamente, per le fatture emesse entro il 30 settembre 2013, prima della consegna del bene o del pagamento del corrispettivo, l’IVA è dovuta con l’aliquota del 21%, mentre per le quelle rilasciate a partire da tale data, si applica l’IVA al 22%.

 

Gli uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.