AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% - COMUNICATO
STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE
Come precedentemente segnalato, l’articolo 40, comma 1-ter del
decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11,
comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha previsto l’aumento
dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.
In modo analogo a quanto
avvenne per il precedente incremento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20%
al 21%, con proprio comunicato stampa, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che,
qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano
di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori
fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e
i corrispettivi annotati in modo non corretto, effettuando la variazione in
aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
La regolarizzazione non
comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento
dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n.
45/E del 12 ottobre 2011.
In particolare, sarà
possibile effettuare il versamento dell’IVA a debito, incrementato degli
interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i
seguenti termini:
Liquidazione periodica |
Periodo di fatturazione |
Termine di versamento |
Mensile |
Ottobre e novembre |
Versamento acconto IVA
(27 dicembre) |
Dicembre |
Termine liquidazione
annuale (16 marzo) |
|
Trimestrale |
Quarto trimestre |
Termine liquidazione
annuale (16 marzo) |
Entro i termini indicati
dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633
del 1972, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.
Si allega il testo del
comunicato stampa.
Allegati: comunicato
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