AFFITTO CON PROMESSA DI VENDITA: IVA DA PAGARE SUBITO, NON AL ROGITO - ARTICOLO
PUBBLICATO SU FISCOOGGI RIVISTA TELEMATICA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Riportiamo un interessante articolo
pubblicato su FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate che
approfondisce la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 20975 del 13
settembre.
Affitto con promessa di vendita: Iva da pagare subito, non al rogito
Il rinvio della contabilizzazione dei corrispettivi, che posticipa il
pagamento del tributo e realizza un indebito risparmio d’imposta, è
equiparabile a una elusione fiscale
Le operazioni di locazione immobiliare con
patto di futura vendita, o con prelazione di vendita, devono essere
assoggettate a Iva al momento della stipula del contratto di locazione e non a
quello del successivo rogito notarile per il trasferimento della proprietà
dell’immobile. Il rinvio della contabilizzazione dei corrispettivi, che di
fatto posticipa il pagamento del tributo e realizza un indebito risparmio
d’imposta, è equiparabile a un caso di elusione fiscale, poiché il contribuente
non può liberamente gestire le poste di bilancio e, quindi, decidere quando
versare le imposte relative al reddito imponibile.
Questi i principi espressi dalla Corte di
cassazione con la sentenza 20975 del 13 settembre.
Il fatto
Il procedimento nasce dal processo verbale di
constatazione redatto dai militari della Guardia di finanza in seguito a una
verifica fiscale condotta nei confronti di una società immobiliare. Le
risultanze del verbale, inerenti violazioni in materia di Iva, avevano comportato
l’emissione di un avviso di irrogazione sanzioni e di un atto di contestazione,
contro cui la società verificata aveva proposto ricorso.
I verificatori avevano constatato che la
società aveva contabilizzato i corrispettivi, relativi ai contratti di locazione
con patto di futura vendita e dei contratti di locazione con prelazione di
vendita, al momento della stipula del rogito per il trasferimento della
proprietà dell’immobile e non a quello, precedente, della stipula del contratto
di locazione, rinviando di fatto il versamento dell’Iva: da qui la
contestazione delle sanzioni per tardivo versamento dell’imposta.
Il ricorso della società era respinto sia
dalla Commissione tributaria provinciale sia da quella regionale, che
confermavano la legittimità degli avvisi impugnati e della relativa pretesa
erariale.
In particolare, a parere dei giudici di
secondo grado, i colleghi di prime cure avevano ben giudicato quando avevano
considerato che il momento impositivo delle operazioni esaminate era quello
della stipula dei contratti di locazione immobiliare - con clausola di
trasferimento della proprietà del bene locato “vincolante per entrambe le
parti” - non rilevando, invece, il successivo momento di trasferimento della
proprietà.
La società immobiliare impugnava la sentenza
d’appello.
La Corte di cassazione, ritenendo infondati i
motivi di doglianza della ricorrente, ha rigettato il ricorso, con condanna
alle spese.
La decisione
Il caso sottoposto al giudizio della
Cassazione attiene la corretta contabilizzazione e l’esatto trattamento
fiscale, ai fini delle imposte dirette e Iva, delle locazioni immobiliari con
successiva vendita, ossia di quelle operazioni che prevedono l’impegno
vincolante per le parti, dopo un periodo di locazione, alla successiva vendita
dell’immobile.
Dal canto suo, la società immobiliare aveva
contabilizzato i corrispettivi dell’operazione, assoggettandoli a tassazione,
solo al momento della stipula del rogito relativo al trasferimento della
proprietà dell’immobile a favore dell’acquirente, al termine del periodo di
locazione.
A parere dei giudici di merito e della stessa
Corte di legittimità, tale comportamento risulta non corretto, sia dal punto di
vista dei principi contabili sia da quello fiscale.
Sotto l’aspetto civilistico, la Cassazione
ricorda che i principi contabili nazionali stabiliscono che, in merito alle
operazioni di vendita con riserva di proprietà, la componente del ricavo in
capo al cedente (e del correlato costo in capo all’acquirente) deve essere
rilevata al momento della consegna del bene (principio contabile n. 19) e che,
inoltre, il trattamento contabile di un’operazione è strettamente legato alla
sua sostanza economica, al di là della sua origine, contrattuale o legislativa
(principio n. 11).
In ragione di tali principi, a parere dei
giudici di legittimità, la rilevazione contabile della società è errata in
quanto la stessa, non contabilizzando i corrispettivi al momento della stipula
del contratto di locazione, coincidente con la consegna del bene, “non si
sarebbe conformata alla sostanza dell’operazione economica e alla sua ragione
pratica”.
Dal punto di vista fiscale, il trattamento
delle operazioni in oggetto è disciplinato, in materia di imposte dirette,
dall’articolo 75, comma 2, lettera a), del Dpr 917/1986, che prevede
l’assimilazione della “locazione con clausola di trasferimento della proprietà
vincolante per ambedue le parti” alla “vendita con riserva di proprietà.”
Tale criterio d’imputazione è riproposto
anche in ambito Iva, laddove l’articolo 2, comma 2, del Dpr 633/1972, elencando
le operazioni assimilate alle cessioni di beni, include le vendite con riserva
di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento vincolante per
ambedue le parti.
Se ne deriva, dunque, che “tanto nel caso di
vendita con riserva di proprietà che in quello della locazione con patto di
futura vendita, il differimento del trasferimento della proprietà non rileva ai
fini Iva e l’operazione, quanto all’individuazione del momento di
contabilizzazione, deve essere trattata come una ordinaria cessione di beni,
soggetta a Iva per l’intero corrispettivo al momento in cui viene effettuata ai
sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972”.
I giudici di legittimità considerano corrette
le determinazioni della Commissione tributaria regionale quando ha ritenuto che
i contraenti volevano il verificarsi dell’effetto traslativo della proprietà
sin dal momento della stipula della locazione, in linea con la finalità
antielusiva perseguita dal summenzionato articolo 75 del Tuir, “rivolta a
evitare che, mediante la stipulazione di un contratto di locazione con patto di
futura vendita, fosse indebitamente rinviata al futuro, da parte del venditore
o del locatore, l'imputazione a periodo dei componenti di reddito”.
In altre parole, il Legislatore ha previsto
la disposizione in commento per impedire che il contribuente, mediante la
locazione di un immobile con patto di futura vendita vincolante per le parti,
abbia la possibilità di posticipare indebitamente la rilevazione contabile
della plusvalenza emergente dalla cessione solo al momento successivo del
trasferimento formale della proprietà.
Sul tema della corretta imputazione temporale
dei componenti positivi e negativi di reddito, i giudici della Corte suprema
hanno fornito un ulteriore contributo, affermando che “le regole
sull’imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili, sia per
il contribuente che per l’ufficio finanziario e, pertanto, il recupero a
tassazione di ricavi nell’esercizio di competenza non può trovare ostacolo
nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio: ciò
infatti finirebbe per lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo
più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito con innegabili
riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile” (cfr Cassazione
26665/2009, 3947/2011 e 1648/2013).
La Corte di cassazione ha ritenuto altresì
infondate le doglianze della società verificata, che nel giudizio aveva
richiesto l’annullamento delle sanzioni in ragione dell’incertezza normativa
sulla disciplina in tema di contabilizzazione dei corrispettivi relativi alle
locazioni con patto di futura vendita. Nel rigettare le ragioni della
ricorrente, i giudici hanno precisato che l’incertezza normativa oggettiva,
causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa
tributaria, “postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto,
oggetto e destinatari della norma tributaria, ossia insicurezza ed equivocità
del risultato conseguito attraverso il procedimento di interpretazione, in
presenza di pluralità di prescrizioni di coordinamento difficoltoso per via di
elementi positivi di confusione, che è onere del contribuente allegare; detta
insicurezza ed equivocità, inoltre, vanno riferite non già a un generico
contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano
capaci di interpretazione normativa qualificata, all’ufficio finanziario, ma al
giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di
accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione - cfr ex
plurimis, Cassazione 4522/13”.
Emiliano Marvulli
Pubblicato Martedì 1 Ottobre 2013