LEGGE N. 97/2013 LEGGE EUROPEA 2013 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - COMPUTO DEI LAVORATORI

 

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 è stata pubblicata la la Legge n. 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge europea”) recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

A tal proposito si segnala che l’articolo 12 della legge in parola, recante “Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato - procedura di infrazione 2010/2045”,ha modificato  il periodo temporale per il computo dei dipendenti ai fini dell’applicazione dei diritti sindacali contenuti nel Titolo III dello Statuto dei Lavoratori.

E’ ora previsto di fatto, mediante una modifica dell’art. 8 del Decreto legislativo 8 settembre 2001, n. 368, che il computo dei dipendenti di cui all’art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, si basa sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, secondo l’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Viene così superato, in quanto ritenuto non conforme alla normativa europea (punto 7 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999), il principio in base al quale, in dette ipotesi, fossero computati, nel calcolo dei dipendenti occupati, solo i contratti a tempo determinato che avessero una durata superiore a nove mesi.

A norma del comma 3 dell’art. 12 in esame, in sede di prima applicazione il calcolo dei dipendenti a tempo determinato è effettuato, ai fini di cui sopra, alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, è ora previsto che la soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, secondo l’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Anche in questo caso si valorizza la durata effettiva del contratto a termine, modificando il precedente richiamo ai contratti di durata superiore a nove mesi.

In sede di prima applicazione, come nella precedente fattispecie, il computo dei dipendenti è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.