LEGGE
N. 97/2013 LEGGE EUROPEA 2013 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO - COMPUTO DEI LAVORATORI
Si informa che sulla Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 è stata pubblicata la la Legge n. 6 agosto 2013, n. 97
(“Legge europea”) recante “Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
A tal proposito si segnala che
l’articolo 12 della legge in parola, recante “Disposizioni in materia di lavoro
a tempo determinato - procedura di infrazione 2010/2045”,ha
modificato il periodo temporale per il
computo dei dipendenti ai fini dell’applicazione dei diritti sindacali
contenuti nel Titolo III dello Statuto dei Lavoratori.
E’ ora previsto di fatto, mediante
una modifica dell’art. 8 del Decreto legislativo 8
settembre 2001, n. 368, che il computo dei dipendenti di cui all’art. 35 della
Legge 20 maggio 1970, n. 300, si basa sul numero medio mensile di lavoratori a
tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, secondo l’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Viene così superato, in quanto
ritenuto non conforme alla normativa europea (punto 7 dell’Accordo quadro
allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999), il
principio in base al quale, in dette ipotesi, fossero computati, nel
calcolo dei dipendenti occupati, solo i contratti a tempo determinato che
avessero una durata superiore a nove mesi.
A norma del comma 3 dell’art. 12 in
esame, in sede di prima applicazione il calcolo dei dipendenti a tempo determinato è effettuato, ai fini di cui sopra, alla data del 31 dicembre
2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.
Con riferimento a quanto previsto
dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, in materia di informazione e
consultazione dei lavoratori, è ora previsto che la
soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si
basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed
indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, secondo l’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Anche in questo caso si
valorizza la durata effettiva del contratto a termine, modificando il
precedente richiamo ai contratti di durata superiore a nove mesi.
In sede di prima applicazione, come
nella precedente fattispecie, il computo dei dipendenti
è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio
antecedente a tale data.