MODIFICHE
AL REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI - D.P.R. 551/99
Sulla
Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2000, n.81 è pubblicato il D.P.R. 21 dicembre
1999, n.551 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n.412, in materia di progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei consumi di energia".
Premesso
che gran parte delle modifiche alla normativa vigente non riguardano il momento
costruttivo degli impianti ma quello relativo all'esercizio dei medesimi, si
illustrano nel seguito le innovazioni di maggior rilievo rimandando al testo
del provvedimento per gli aspetti di dettaglio.
Art.2.
Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi
Si
segnala la previsione di esenzione dall'obbligo di canna fumaria nel caso di
installazione di impianto termico individuale per edifici sprovvisti di sistema
di evacuazione dei fumi, non dotati di precedente impianto e assoggettati ad
interventi di tipo conservativo.
Art.3.
Installazione generatori di calore
In
ossequio della sentenza della Corte di Giustizia della CEE del 25.3.1999 viene
riammesso l'utilizzo di generatori individuali di tipo non isolato all'interno
degli alloggi. Tuttavia la previsione di aperture di ventilazione di sezione
libera totale non inferiore a 0,4 mq rende la soluzione tecnica ora consentita
di scarsa praticabilità.
Art.4
Rendimento minimo di generatori di calore
Art.5
Termoregolazione e contabilizzazione
Le
nuove disposizioni, riguardanti gli impianti termici di nuova installazione
sono più vincolanti delle precedenti.
Sarà
cura delle imprese di costruzione verificare che il materiale approvvigionato
sia rispondente ai nuovi requisiti e che per gli edifici che abbiano ottenuto
la concessione edilizia dopo il 30 giugno 2000 siano previsti sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola
unità immobiliare.
Articoli
da 6 a 15
Vengono
apportate numerose modifiche alla disciplina vigente relativa all'esercizio e
manutenzione degli impianti termici e controlli relativi (art.11 del D.P.R.
n.412/93) : tali modifiche riguardano gli utenti degli impianti o le imprese
installatrici degli stessi.
Rimandando
al testo di legge per i contenuti specifici, si segnala che, per un evidente
errore, nel primo comma degli articoli 12 e 14 del DPR di modifica si fa
riferimento all'art.1 del D.P.R. n.412/93: evidentemente il riferimento
corretto è all'articolo 11.
Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 06-04-2000
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n.551
Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli
impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto
l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata
l'opportunita' di conformare il decreto del Presidente della Repubblica
medesimo al disposto della direttiva 92/42/CEE, attuata dal regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Sentito
in qualita' di ente energetico l'ENEA;
Ritenuto
che il predetto parere, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto
1990, n. 241, puo' ritenersi sostitutivo anche di quello del CNR, considerata
la mancata risposta di tale ente entro il termine di novanta giorni dalla
richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacita' tecnica
dell'ENEA nello specifico campo della ricerca energetica;
Visto
il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentite
le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti
nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia;
Vista
la notifica alla Commissione dell'Unione europea effettuata, ai sensi della
direttiva 98/34/CE, con nota n. 98/0117/I;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Vista
la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee nella causa
C-112/97, pronunciata in data 25 marzo 1999;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10
dicembre 1999;
Sulla
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E
m a n a
il
seguente regolamento:
Art.
1.
Precisazioni
in ordine alla definizione di temperatura media
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, le parole: "dei singoli ambienti degli edifici"
sono sostituite dalle seguenti: "nei diversi ambienti di ogni singola
unita' immobiliare.".
Art.
2.
Precisazioni
in ordine allo scarico dei fumi
1.
Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, primo capoverso, le parole da:
"Gli
edifici" a: "UNI 7129" sono sostituite dalle seguenti: "Gli
impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari
devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente.".
2.
Al secondo capoverso del comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il periodo da:
"Fatte
salve" a: "tetto dell'edificio", e sostituito dal seguente:
"Fatte
salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei
regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del
presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di
generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino
generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della
combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma
tecnica UNI EN 297:
singole
ristrutturazioni di impianti termici individuali gia' esistenti, siti in
stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque
adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da
ventilatore;
nuove
installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla
legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo
conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a
condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi
funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.".
Art.
3.
Installazione
di generatori di calore e coibentazione degli impianti
1.
Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"10.
In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto
termico, che comportino l'installazione di generatori di calore individuali che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno
1990, e' prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso
i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica
UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti
all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del
1996. Al fine di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di installazione
di generatori di tipo B1 in locali abitati, dovra' essere realizzata, secondo
le modalita' previste al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita
apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri quadrati.".
2.
Al penultimo periodo del comma 11, dell'articolo 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo le parole: "quelli da
costruzione" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto in
particolare della permeabilita' al vapore dello strato isolante, delle
condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido
termovettore.".
Art.
4.
Rendimento
minimo
dei
generatori di calore
1.
Il comma l dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"1.
Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli
impianti termici nonche' nella sostituzione di generatori di calore, i
generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore
a 400 kW devono avere un "rendimento termico utile" conforme a quanto
prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.
660. l generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i
limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della
Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad
aria calda devono avere un "rendimento di combustione" non inferiore
ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto.".
Art.
5.
Termoregolazione
e contabilizzazione
1.
Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e' aggiunto il seguente periodo:
"Ai
sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n.
10,
gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati
di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico
per ogni singola unita' immobiliare.".
Art.
6.
Responsabilita'
inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
1.
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"1.
L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al
proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo 1, comma 1, o per
esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo 1,
comma 1, che se ne assume la responsabilita'. L'eventuale atto di assunzione di
responsabilita' da parte del terzo, che lo espone altresi' alle sanzioni
amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio
1991, n.
10,
deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo
eventualmente incaricato, non puo' delegare ad altri le responsabilita'
assunte, e puo' ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attivita' di
sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, per
le attivita' di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta
responsabilita' ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo
di terzo responsabile di un impianto e' incompatibile con il ruolo di fornitore
di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata
nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalita' definite con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro delle finanze.".
Art.
7.
Ulteriori
requisiti
del
terzo responsabile
1.
Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"3.
Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350
kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il
possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto termico e' dimostrato mediante l'iscrizione ad
albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria
quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e
manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure
mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure
mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della
serie 9.000, per l'attivita' di gestione e manutenzione degli impianti termici,
da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o
europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto
deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessita' dell'impianto o degli
impianti a lui affidati.".
Art.
8.
Controllo
tecnico
periodico
e manutenzione
1.
Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e' sostituito dai seguenti:
"4.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico
devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la
regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto.
Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di
controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti
parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle
istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente,
mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti
dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano
disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello,
devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita' prevista
dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di
apparecchio o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i
controlli di cui all'allegato H devono essere effettuati almeno una volta
l'anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 12 e 13.
4-bis.
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto,
l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare
al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta.
L'originale del rapporto sara' da questi conservato ed allegato al libretto di
cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e
manutenzione dovra' essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di
cui all'allegato H al presente decreto. Tale modello potra' essere modificato
ed aggiornato, anche in relazione al progresso della tecnica ed all'evoluzione
della normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con proprio decreto o mediante approvazione di
specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere
adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.".
Art.
9.
Comunicazione
del terzo responsabile all'ente locale competente
Il
comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"6.
Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria
nomina all'ente locale competente per i controlli previsti al comma 3
dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n.
10.
Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali
revoche o dimissioni dall'incarico, nonche' eventuali variazioni sia di
consistenza che di titolarita' dell'impianto.".
Art.
10.
Affidamento
delle operazioni di controllo e manutenzione e delega delle responsabilita'
1.
Il comma 8 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"8.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non
possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le
operazioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati alla manutenzione
straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1,
della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto
deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti
termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, la
figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con
l'occupante che puo', con le modalita' di cui al comma 1, delegarne i compiti
al soggetto cui e' affidata con continuita' la manutenzione dell'impianto, che
assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante
stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilita' di cui al comma 7.
Al
termine dell'occupazione e' fatto obbligo all'occupante di consegnare al
proprietario o al subentrante il "libretto di impianto prescritto al comma
9, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.".
Art.
11.
Compilazione
dei libretti di centrale e d'impianto
1.
Il comma 11 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"11.
La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova
installazione sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali
anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata
all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di
combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di
realizzazione dell'impianto termico, e' in grado di verificarne la sicurezza e
funzionalita' nel suo complesso, ed e' tenuta a rilasciare la dichiarazione di
conformita' di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva,
se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione
allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49
del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta
nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione,
dovra' essere inviata all'ente competente per i controlli di cui al comma 18.
La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di
combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del
presente regolamento nonche' la compilazione per le verifiche periodiche
previste dal presente regolamento e' effettuata dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale ed il
libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unita'
immobiliare in cui e' collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo
responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile e'
tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante
l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente
aggiornato.".
Art.
12.
Rendimento
minimo di combustione
in
opera
1.
Il comma 14 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"14.
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai
commi 12 e 13, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare
nelle condizioni di normale funzionamento, in conformita' alle vigenti norme
tecniche UNI, deve risultare:
a)
per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente al 29
ottobre 1993, non inferiore di tre punti percentuali rispetto al valore minimo
del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi
dell'articolo 6 per caldaie standard della medesima potenza;
b)
per i generatori di calore ad acqua calda installati a partire dal 29 ottobre
1993, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza
nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto per caldaie
standard della medesima potenza;
c)
per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente al 29
ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo
del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E;
d)
per generatori di calore ad aria calda installati a partire dal 29 ottobre
1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del
rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E.".
Art.
13.
Controlli
degli enti locali
1.
Il comma 18 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"18.
Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
10,
i comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante parte
del territorio, in un quadro di azioni che vedano l'Ente locale promuovere la
tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese
informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano, con
cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi
di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari
ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto
termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono
essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui al
comma 9, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Entro il
31 dicembre 2000 gli enti di cui sopra inviano alla regione di appartenenza, e
per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione
degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare
riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo biennio. La
relazione sara aggiornata con frequenza biennale.".
Art.
14.
Controlli
degli enti locali
attraverso
organismi esterni
1.
Il comma 19 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"19.
In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i
comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite
convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento
alla specifica attivita' prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al
presente decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali
che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneita' tecnica
dei predetti organismi.".
Art.
15.
Procedura
di verifica e controllo
per
impianti unifamiliari
1.
Il comma 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"20.
Limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW,
gli enti di cui alcomma 18 possono, nell'ambito della propria autonomia, con
provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i
controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti
termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari
degli stessi trasmettano, con le modalita' ed entro i termini stabiliti dal
provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di
cui all'allegato H, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore,
nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa
assunzione di responsabilita', attestante il rispetto delle norme del presente
regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle
verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli enti di cui al comma 18 possono
altresi' stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo di consegna
periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico
standardizzato. Gli enti, qualora ricorrano alla forma di verifica prevista al
presente comma, devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a
campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali
sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai
fini del riscontro della veridicita' della dichiarazione stessa, provvedendo
altresi' ad effettuare, nei termini previsti dall'articolo 31, comma 3, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, i controlli su tutti gli impianti termici per i
quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si evidenzino comunque
situazioni di non conformita' alle norme vigenti. Gli enti locali, al fine di
massimizzare l'efficacia della propria azione, possono programmare i predetti
controlli a campione dando priorita' agli impianti piu' vecchi o per i quali si
abbia comunque una indicazione di maggiore criticita', avendo peraltro cura di
predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. In
conformita' al principio stabilito dal comma 3, articolo 31, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, gli oneri per la effettuazione dei controlli a campione
sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione, con
opportune procedure definite da ciascun ente locale nell'ambito della propria
autonomia.".
Art.
16.
Competenza
delle regioni
1.
Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino
all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi
dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi
previste, le regioni promuovono altresi', nel rispetto delle rispettive
competenze, l'adozione di strumenti di raccordoche consentano la collaborazione
e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi
aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.
Art.
17.
Istituzione
o completamento del catasto degli impianti termici
1.
Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello gia'
esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto, gli
Enti locali competenti possono richiedere alle societa' distributrici di
combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a
provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarita' degli
impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni
trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via
informatica.
Art.
18.
Allegati
1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412,
dopo l'allegato G, sono inseriti gli allegati H ed I al presente decreto. Il
punto 1 dell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e' soppresso.
Art.
19.
Norma
transitoria
1.
Le attivita' di verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del presente
decreto conservano la loro validita' e possono essere portate a compimento
secondo la normativa preesistente.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 21 dicembre 1999
ALLEGATO
H
Avvertenze
per il tecnico e per il responsabile di impianto
1
. Per tipo B e C si intende rispettivamente generatore a focolare aperto o
chiuso, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
2. Per N.C. si intende "Non
Controllabile", nel senso che per il singolo aspetto non è possibile
effettuare tutti i necessari riscontri diretti senza ricorrere ad attrezzature
speciali (ad esempio per verificare l'assenza di ostruzioni in un camino non
rettilineo), tuttavia le parti controllabili sono in regola e non si ha alcuna
indicazione di anomalia nelle parti non controllabili.
3. Nel caso di installazione all'esterno al
punto 2 deve essere barrata solo la scritta ES.
4. Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere
indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli eventuali
interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.
5. Nello spazio RACCOMANIDAZIONI devono essere
fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad
eventuali carenze rilevanti riscontrate e non eliminate, tali da compromettere
le prestazioni dell'impianto, ma non la sicurezza delle persone, degli animali
domestici e dei beni.
6. Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo
riscontrato e non eliminato carenze tali da compromettere la sicurezza di
funzionamento dell'impianto, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e
diffidato l'occupante dal suo utilizzo indica le operazioni necessarie per il
ripristino delle condizioni di sicurezza.
ALLEGATO
I
REQUISITI
MINIMI
DEGLI
ORGANISMI ESTERNI
INCARICATI
DELLE VERIFICHE
1.
L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le
operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, il fabbricante,
il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano,
ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire ne'
direttamente ne' in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione,
commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di
riscaldamento.
2.
L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le
operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia per impianti di
riscaldamento, ne' il mandatario di una di queste persone.
3.
L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di
verifica con la massima integrita' professionale e competenza tecnica e non
devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine
finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo,
in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai
risultati delle verifiche.
4.
L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere
adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione
delle verifiche; deve altresi' avere a disposizione il materiale necessario per
le verifiche straordinarie.
5.
Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti:
a)
una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella
necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da
sottoporre a verifica;
b)
una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effttuare ed
una pratica sufficiente di tali controlli;
c)
la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni
che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.
6.
Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle verifiche.
La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere ne' dal numero delle
verifiche effettuate ne' dai risultati di tali verifiche.
7.
L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilita' civile, a
meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato in base alla
legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico.
8.
Il personale dell'organismo e' vincolato dal segreto professionale.
NOTE
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota
al titolo:
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante:
" Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993 - serie generale.
Note
alle premesse:
-
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
-
L'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16
gennaio 1991 - serie generale - cosi' recita:
"4.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR,
gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti
nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme per il
contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti
aspetti: determinazione delle zone climatiche;
durata
giornaliera di attivazione nonche' periodi di accensione degli impianti
termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il
funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle
infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di
energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici
e privati per le finalita' di cui all'art. 1".
L'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre -
serie generale - prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possano essere emanati regolamenti per:
a)
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b)
l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c)
le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza
di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge;
e)
l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in
base agli accordi sindacali.
-
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - serie
generale.
Il
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 1996 - serie generale.
Note
all'art. 1:
-
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"1.
Durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione
invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti
di ogni singola unita' immobiliare, definite e misurate come indicato al comma
1, lettera w, dell'articolo 1, non deve superare i seguenti valori con le
tolleranze a fianco indicate:
a)
18 (gradi)C + 2 (gradi)C di tolleranza per gli edifici rientranti nella
categoria E.8;
b)
20 (gradi)C + 2 (gradi)C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie
diverse da E.8".
-
Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"9.
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari
devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei
seguenti casi:
nuove
installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unita'
immobiliari;
ristrutturazioni
di impianti termici centralizzati;
ristrutturazioni
della totalita' degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso
edificio;
trasformazioni
da impianto termico centralizzato a impianti individuali;
impianti
termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto
centralizzato.
Fatte
salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei
regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del
presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di
generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino
generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della
combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma
tecnica UNI EN 297:
singole
ristrutturazioni di impianti termici individuali gia' esistenti, siti in
stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di
camini, canne fumarie o sistemi d'evacuazione dei prodotti della combustione
con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque
adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da
ventilatore;
nuove
installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla
legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo
conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a
condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi
funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta
ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilita' agli
apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1,
lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari".
Note
all'art. 3:
-
La direttiva 90/396/CEE e' stata recepita con il decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1996 - serie generale.
-
Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"11.
Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione
degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo
da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione
compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento
globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le
tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o
situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste
ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate,
secondo le modalita' riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa in
opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il
mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti
e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della permeabilita' al
vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell'ambiente,
della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a
temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno
dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente".
Note
all'art. 4:
-
Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
1.
Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli
impianti termici nonche' nella sostituzione di generatori di calore, i
generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore
a 400 kW devono avere un "rendimento termico utile" conforme a quanto
prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.
660. I generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i
limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della
Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad
aria calda devono avere un "rendimento di combustione" non inferiore
ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto.
2.
Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
a)
i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b)
i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con
combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei
combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio
gas residui di lavorazioni, biogas;
c)
i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di
funzionamento con combustibili di cui alla lettera b)".
-
Per il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, si
veda nelle note alle premesse.
Note
all'art. 5:
-
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"3.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di
entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati in
modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare. Ai sensi del
comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al
servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata
dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unita'
immobiliare".
-
Si riporta il testo dell'art. 26, commi 3 e 6, della legge 9 gennaio 1991, n.
10. (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia):
"3.
Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli
impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in
opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
6.
Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la
cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da
consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore per ogni singola unita' immobiliare".
Note
all'art. 6:
-
Il testo del comma 5 dell'art. 34 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'
il seguente:
"5.
Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se
ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito
dall'art. 31, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in
cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo
art. 31, le parti sono punite ognuna con una sanzione amministrativa pari a un
terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullita' dello
stesso".
-
La legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990.
Nota
all'art. 9:
-
Il testo del comma 3 dell'art. 31 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'
il seguente:
"3.
I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante parte
del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno
biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere
a carico degli utenti".
Nota
all'art. 10:
-
Il testo del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, e' il
seguente:
"1.
Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a)
gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b)
gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c)
gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d)
gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso,
di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto
di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e)
gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f)
gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g)
gli impianti di protezione antincendio".
Nota
all'art. 11:
-
Il testo dell'art. 9 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, e' il seguente:
"Art.
9. - 1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta
dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonche', ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6".
Nota
all'art. 13:
-
Per il testo del comma 3 dell'art. 31 della legge n.
10/1991
si veda in nota all'art. 9.
Nota
all'art. 14:
-
Il testo dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
10,
e' il seguente:
"Art.
3. - 1. Per lo sviluppo di attivita' aventi le finalita' di cui all'articolo 1,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validita' triennale, ove sono
stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei
progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non
superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente
legge".
Nota
all'art. 15:
-
Per il testo del comma 3 dell'art. 31 della legge n.
10/1991
si veda in nota all'art. 9.
Nota
all'art. 16:
-
Il testo del comma 5 dell'art. 30 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e' il seguente:
"5.
Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti
locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n.
412,
nonche' compiti di assistenza agli stessi per le attivita' di informazione al
pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della
progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le
regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
nei rispettivi territori".